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Ordinanza — n. 9306/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate judgment allowing third-party guarantee claim despite different cause of action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9306/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed INPS's appeal, quashing the lower court's decision that permitted CSC's claim for third-party guarantee. While CSC argued the third party should be liable, the Court distinguished this from a direct third-party claim where liability is automatic. The ruling emphasizes that a guarantee claim requires specific authorization and cannot be automatically extended when the third party is summoned by a different litigant for a distinct cause of action.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: In a guarantee scenario, the third party's liability does not automatically extend to the claimant merely because they are summoned, unlike in direct third-party claims where the cause of action is unitary.

Parole chiave

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third party guarantee cause of action automatic extension subordinate claim procedural autonomy cassation appeal litigation costs gestione delle prestazioni di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 156, 345 e 269 cpc,in riferimento all’art. 360 comma 1 n.
Art. 345 c.p.c.
Art. 269 c.p.c.
Infatti, secondo la ricorrente, la CSC srl era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi in quanto aveva omesso di chiedere al Tribunale l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo INPS in violazione di quanto previsto dall’art. 269 cpc.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 5 marzo 2013, n. 5400
Sentenza 13 novembre 2015, n. 23213
Ordinanza 8 marzo 2018, n. 5580
Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31066
Sentenza 15 gennaio 2020, n. 516
31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2970/2017 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CSC – CENTRO SERVIZI CASA SRL IN LIQUIDAZIONE, KONE SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2955/2015 depositata il22/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA La CSC Centro Servizi Casa srl propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2947/2004, emesso dal Presidente del Tribunale di Verona,con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 24.569,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori all’interno di tre condomini sitiin Tr ento e Verona, in favore di Kone spa la quale aveva effettuato le opere di manutenzione straordinaria a lei commissionate dalla CSC srl in qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare dell’INPDAP (cui è ora subentrato l’INPS Istituto Nazionale per la Previdenza sociale) dal 1996 al 2000, data in cui il ramo d’azienda era stato ceduto a GE.FI;

Il Tribunale di Verona, con sentenza 3831 del 28/12/2007,confermò il decreto ingiuntivo opposto con condanna della CSC al pagamento delle spese afavore di Kone spa e condanna di quest’ultima a pagare le spese di lite alla terza chiamata in causa Inpdap. La società Centro Servizi Casa srl CSC propose appello avverso la suddetta sentenza contestandoin via principale il credito e riproponendo in viasubordinata la domanda (già proposta in primo grado nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di essere manlevata da INPDAP degli importi che fosse stata condannata a pagare a Kone spa.

Il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, si concluse con sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 2955/2015 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata della CSC spa e dichiarò l’INPS (quale successore di INPDAP) tenuto a rimborsare a CSC srl quanto da questa versato a Kone spa a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria, nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’INPS affidato a tre motivi. La CSC Centro Servizi Casa srl e la Kone spa non hannosvolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.269 e 345 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di CSC srl di condanna dell’INPS a titolo di manleva al rimborso a CSC srl di quanto da questa versato a Kone spa a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria,nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Infatti, secondo la ricorrente, la CSC srl era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi in quanto aveva omesso di chiedere al Tribunale l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo INPS in violazione di quanto previsto dall’art. 269 cpc.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 156, 345 e 269 cpc,in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc , perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di CSC srl di condanna dell’INPS al rimborso a CSC srl di quanto da questa versato a Kone spa a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria, sebbene l’INPS non fosse stata chiamata in causa dalla CSC srl ma dalla Kone spa, grazie all’autorizzazione data dal giudice di primo grado in calce alla richiesta formulata daquest’ultima, per una domanda diversa per petitume causa petendi.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.18 legge 55/90 e degli artt.1325 e 1350 cc, nonché degli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 r. 2440,in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di CSC srl di condanna dell’INPS al rimborso a CSC srl di quanto da questa versato a Kone spa a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria in violazione delle disposizioni sulla contabilità pubblica in tema di forma scritta degli atti negoziali della Pubblica Amministrazione, nonché delle disposizioni che regolano il subappalto negli appalti pubblici, in quanto la sentenza impugnata motiva unicamente in ordine alle norme in tema di mandato senza considerare che il titolo sul quale si fonda la domanda di CSC nei confronti di INPDAP-INPS è un appalto pubblico di servizi e che i lavori sono stati eseguiti da Kone spa in assenza di un valido titolo contrattuale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. I primi due motivi di ricorso sono diretti ad impugnare la sentenza di secondo grado che ha irritualmente accolto la domanda subordinata di manleva di CSC srl nei confronti dell’INPS al rimborso a CSC srl di quanto da questa versato a Kone spa a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria sebbene l’INPS non fosse stata chiamata in causa dalla CSC srl ma dalla Kone spa, grazie all’autorizzazione data dal giudice di primo grado in calce alla richiesta formulata da Kone spa, per una domanda diversa per petitume causa petendi.

Si pone dunque il problema se il chiamato in causa nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla parte opposta (Kone spa attore sostanziale) possa essere oggetto di una condanna a favore della parte opponente (convenuto sostanziale) per una domanda diversa da quella che ha proposto la chiamante in causa, e per un titolo (garanzia e manleva) diverso per causa petendi. La risposta si rinviene nel consolidato principio secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400e 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).

A tal riguardo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516del 15/01/2020 (Rv. 656810 – 01 ) afferma: “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unicoprocesso”.

Nella fattispecie, come illustrato da INPS nel ricorso, la CSC nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ometteva di chiedere al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo INPS, pur formulando nei suoi confronti una domanda subordinata, e cioè dichiarare l’INPS tenuta a sollevare e garantire CSC srl dalle pretese avanzate dalla Kone spa nei suoi confronti. Nel medesimo giudizio la opposta Kone spa chiedeva ed otteneva l’autorizzazione del giudice a chiamare in causa l’INPS formulando nei suoi confronti la domanda di condanna di quest’ultima al pagamento, quale destinataria ultima , delle opererealizzate a suo favore, tanto che l’Inps nel costituirsi in giudizio eccepiva l’assenza in capo alla società Kone spa di un titolo contrattuale a fondamento di dette domande.

Nell’atto di appello la CSC srl, soccombente, nuovamente formulava la domanda subordinata non accolta inprimo grado di dichiarare l’INPS tenuta a sollevare e garantire CSC srl dalle pretese avanzate dalla Kone spa nei suoi confronti, domanda che veniva accolta dalla Corte distrettuale senza tuttavia alcun cenno alla circostanza che la chiamata in causa dell’INPS era stata effettuata nonda CSC srl, ma da Kone spa per un titolo diverso con differente causa petendi. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata è cassata in riferimento ai primi due motivi accolti, assorbito il terzo, senza rinvio,con condanna della CSC Centro Servizi Casa srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio in riferimento ai motivi accolti e condanna la CSC Centro Servizi Casa srl al pagamento delle sp