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Ordinanza Interlocutoria — n. 9223/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case regarding whether judicial demand transcription equates to preliminary contract for creditor's privilege.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new hearing to determine if a judicial demand for authentication of a cooperative housing reservation contract functions as a preliminary contract for privilege purposes. The lower court rejected the creditor's claim because the reservation document was not directly transcribed, ruling that subsequent judicial transcription could not retroactively satisfy the formal requirements of Article 2775 bis of the Civil Code. The Supreme Court acknowledged the precedent regarding the effects of judicial demand transcription but noted the absence of specific case law on whether this sequence grants the special privilege status required by the bankruptcy law.

Regesto Legislator

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Art. 2775 bis c.c.; Art. 2652 c.c.; Art. 45 l.f.: The court must determine whether the specific sequence of judicial demand transcription followed by the transcription of the authenticated judgment produces the legal effect of a voluntary transcription of a preliminary contract for the purpose of granting a special privilege on the immovable property.

Parole chiave

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creditor privilege cooperative housing judicial demand transcription bankruptcy procedure preliminary contract opponibility remand for new hearing liquidatore giudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 2775 bis c.c.
Il Tribunale di Bologna accoglieva solo la richiesta di ammissione in via privilegiata degli interessi legali relativi al credito professionale di euro 54.940,00, mentre rigettava la richiesta di ammissione al privilegio ex art. 2775 bis c.c. del credito di euro 165.000,00.
Art. 2652 c.c.
2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2652 c.c., n.
Art. 2657 c.c.
- e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod.
Art. 2644 c.c.
Art. 45 l.f.
c) che il Naldi non aveva provveduto a trascrivere il verbale di prenotazione e né poteva procedervi in seguito, in quanto, ai sensi dell’art. 45 l.f., le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo l’apertura della procedura, sono senza effetto rispetto agli altri venditori.
Art. 360 c.p.c.
3, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 2775 bis c.c
Il Tribunale di Bologna accoglieva solo la richiesta di ammissione in via privilegiata degli interessi legali relativi al credito professionale di euro 54.940,00, mentre rigettava la richiesta di ammissione al privilegio ex art. 2775 bis c.c.
art. 2657 cod. civ
- e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ.
art. 2652 cod. civ
3 dell'art. 2652 cod. civ.
art. 2644 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26102/2016
Cass. n. 930/97
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 6911/2016 proposto da: Michele Naldi domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Stefano Grondona e Alessandro Guidotti, -ricorrente - contro Cooperativa San Giuseppe in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del commissario liquidatore Avv. Gian Piero Galletti, elettivamente domiciliata in Roma Via Quintino Sella nr 4 presso lo Studio dell’avv. Camilla Bovelacci rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv.

Anna Ippolita Schiavi; -controricorrente- avverso il decreto n.636/2016 del Tribunale di Bologna depositato il 10/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ricorso ex art. 98 l.fall. Michele Naldi proponeva opposizione avverso lo stato passivo della società San Giuseppe Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa chiedendo l’ammissione al passivo del proprio credito di €165.000,00, già ammesso in via chirografaria, in via privilegiata ex art. 2775 bis c.c., relativo alla somma versata all’atto di sottoscrizione di un “verbale di prenotazione alloggio cooperativo” a titolo di parziale pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto dell’appartamento, nonché l’ammissione in privilegio degli interessi maturati e maturandi relativi al credito professionale di euro 54.940,00, già ammesso in privilegio.

2. Il Tribunale di Bologna accoglieva solo la richiesta di ammissione in via privilegiata degli interessi legali relativi al credito professionale di euro 54.940,00, mentre rigettava la richiesta di ammissione al privilegio ex art. 2775 bis c.c. del credito di euro 165.000,00. In particolare, il giudice di merito osservava:

a) che, ai fini del riconoscimento del privilegio, l’art. 2775 bis cc presuppone l’esistenza di un contratto preliminare, al quale poteva essere equiparato, per giurisprudenza costante, il verbale di prenotazione di alloggio cooperativo, trascritto prima del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa;

b) che nel caso di specie tale presupposto non poteva considerarsi integrato dalla trascrizione della domanda di accertamento giudiziale, atteso che l’art. 2652, comma 1, n. 3, c.c. postula la necessità della trascrizione del titolo, oltre che della domanda;

c) che il Naldi non aveva provveduto a trascrivere il verbale di prenotazione e né poteva procedervi in seguito, in quanto, ai sensi dell’art. 45 l.f., le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo l’apertura della procedura, sono senza effetto rispetto agli altri venditori.

3. Avverso il predetto provvedimento Michele Naldi ha pr oposto ricorso per c assazione, affidandosi ad un unico motivo. La Cooperativa San Giuseppe in liquidazione coatta amministrativa ha svolto difese tramite controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2652, primo comma, n. 3, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il giudice di merito errato nel non ritenere applicabile tale norma alle procedure concorsuali, in virtù dell’art. 45 l.f.

In particolare si ascrive al tribunale di non aver considerato che la trascrizione prenotativa della domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni del verbale di prenotazione di un alloggio cooperativo (atto equipollente al contratto preliminare), effettuata prima dell’apertura della procedura concorsuale amministrativa, vale, all'esito dell'accoglimento della domanda e della trascrizione della sentenza di accertamento giudiziale delle sottoscrizioni e dell’atto, come trascrizione del verbale di prenotazione. In materia di opponibilità della trascrizione della domanda di accertamento della scrittura provata questa Corte (cfr.

Cass, n. 26102/2016) ha affermato quanto segue: « La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione «produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda-per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2652 cod. civ.

Trattandosi di scrittura privata contenente trasferimento di un diritto reale immobiliare, gli effetti della trascrizione sono quelli disciplinati dall'art. 2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2652 c.c., n. 3 (cfr. Cass. n. 930/97)». Non constano precedenti specifici sull’ulteriore questione che questa Corte è chiamata a decidere e cioè se la medesima sequenza di atti e formalità pubblicitarie possa o meno produrre l’ulteriore effetto equipollente alla trascrizione volontaria del contratto preliminare ai fini dell’attribuzione del privilegio speciale sull’immobile oggetto dell’atto dispositivo che assiste il credito del promissario per la mancata esecuzione del preliminare.

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