Italian Court dismisses appeal regarding interest capitalization and rejects claim on expense allocation discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Santoro and Garritano against a lower court ruling on interest capitalization. The plaintiffs argued that the appellate court illegally compensated all litigation costs despite their partial victory on the capitalization issue. The court held that the discretion to allocate expenses lies with the trial judge and is not subject to cassation review when the substantive claim fails.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The Supreme Court's review of litigation costs is limited to ensuring the principle against total victory; the discretion to compensate costs belongs to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
R.G. proposto da: SANTORO MAURO – c.f. SNTMRA38E24D828H – GARRITANO NATALE – c.f. GRRNTL45T14D086N - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Ernesto Biondo ed elettivamente domiciliatiin Roma, allavia Cucchiari , n. 57 , presso lo studio de ll’avvocato Camillo Toscano . RICORRENTI contro UNIONE di BANCHE ITALIANE -UBI BANCA s.p.a. – c.f./p.i.v.a. 0 3053920165 – (incorporante “Banca Carime”), in persona della dottoressa Francesca Calimi giusta procura speciale per notar Leonardo Cuscito del 22 . 12 .201 7 , elettivamente domiciliatain Roma, alla via dell’Orso , n. 7 4, presso lo studio dell’avvocatoSalvatore Perugini che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 1838/2017 del la Corte d’Appello di Catanzaro , udita la relazione nella camera di consiglio del3 febbraio 202 3 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con atto notificato il 27.1.2001 Mauro Santoro e Natale Garritano citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Paola la “Banca Carime” s.p.a. Esponevano, il primo, di essere titolare del conto corrente n. 52.304.69 assistito da fido per lire 60.000.000 presso l’agenzia di Fuscaldo di “B anca Carime”, il secondo,di essere fideiussore con riferimento al medesimo conto.
Esponevano di aver,la convenuta, comunicato in data 19.10.2000 la revoca dell’affidamento e domandato la restituzione dell’importo di lire 72.173.279, oltre interessi ed accessori(cfr. ricorso, pag. 2). Esponevano di non dover alcunché, siccome l’istituto di credito aveva provveduto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi. Chiedevano condannarsi controparte alla restituzione dell’importo di l ire 75.000.000. 2.Resisteva la “Banca Carime” s.p.a .
3. Acquisita la documentazione prodotta, disposta c.t.u. contabile, con ordinanza in data 15.2.2005 si faceva ordine alla convenuta di esibizione del contratto di affidamento e degli estratti conto a decorrere dall’1.1.1990 alla chiusura del conto(cfr. ricorso, pag. 3). 4.Nel prosieguo veniva revoca to l’ordine di esibizione, siccome onere degli attori l’allegazione della documentazione necessaria(cfr. ricorso, pag. 3). Indi, con sentenza n. 561/2010il tribunale accertava che la somma indebitamente percepita a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi era pari ad euro 56.073,00 e, operata la compensazione conil minor credito di euro 37.274,00 vantato da lla convenuta , pronunciava condanna di “Banca Carime” alla restituzione a Mauro Santoro della somma di euro 18.798,00 con gli interessi legali(cfr. ricorso, pag. 4). 5.Proponevano appello Mauro Santoro e Nata le Garritano.
Resisteva la “Banca Carime” s.p.a.; esperivaappello incidentale. 6.Con sentenza non definitiva n. 2058/2016 la Corte d’Appello di Catanzaro disponeva – in riforma della gravata sentenza - l’espunzione di ogni forma di capitalizzazione, pur annuale, degli interessi; disponeva – a conferma della gravata sentenza – che i riscontri contabili, in dipend enza della revoca dell’ordine di esibizione, fossero da eseguire a partire dal 1994, annualità a decorrere dalla quale parte attrice aveva prodotto gli estratti conto; disponeva -a conferma della gravata sentenza – il computo degli interessi nella misura legale in dipendenza della nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa agli interessi convenzionali(cfr. sentenza d’appello definitiva, pag. 3). 7.Con separata ordinanza la Corte di Catanzaro provvedeva per il prosieguo ai fini dell’espletamento di c.t.u. contabile. 8.Avverso la sentenza non definitiva n. 2058/2016 Mauro Santoro e Natale Garritano proponevano ricorso per cassazione(cfr. ricorso, pag. 7). 9.Con sentenza definitiva n. 1838/2017 la Corte d’Appello di Catanzaro in parziale accoglimento dei motivi del gravame principale e del gravame incidentale, così statuiva: rideterminava il saldo del conto corrente n. 52.304.69 nell’importo a credito di“Banca Carime” di euro 3.794,35;condannava gli appellanti principali alla restituzione della somma di euro 18.798,00, che la “Banca Carime” aveva versato in esecuzione della sentenza di primo grado; compensava integralmente le spese del doppio grado.
Evidenziava la corte che nonera a farsi luogo alla sospensione del giudizio in attesa della decisione di questa Corte di legittimità in ordine al ricorso per cassazione spiegato avverso la sentenza non definitiva; che invero la questione involta dal ricorso –concernente il materiale probatorio sulla cui scorta il c.t.u. officiato in seconde cure aveva dovuto svolgere i suoi accertamenti –non era atta a pregiudicareirreversibilmente la decisione da assumere con la sentenza definitiva(cfr. sentenza d’appello definitiva, pag. 5). Evidenziava poi –la corte - che il c.t.u. aveva , per un verso, acclarato che al 9.3.2001, dì della chiusura del conto, il saldo contabile a credito della banca era pari a lire 74.713.815 ; aveva , per altro verso, acclarato che la banca aveva addebitato maggiori interessi passivi per lire 56.817.596, aveva accreditato minori interessi attivi per lire 657.000, aveva addebitato maggiori spese per lire 9.892.266, con un totale a credito del correntista pari a lire 67.366.922.
Evidenziava quindiche, “detraendo detto importo dal saldo debitorio del conto al momento del passaggio a sofferenza (£ 74.713.815) risultava un saldo debitorio di £ 7.346.893 equivalente ad € 3 . 794,35 in dare” (c osì sentenza d’appello definitiva, pagg. 6 -7). Evidenziava infineche per effetto della riforma del primo dictum l’importo di euro 18.798,00 non era dalla banca dovuto, sicché la stessa banca, che aveva corrisposto l’anzidetta somma in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva diritto al relativo rimborso(cfr. sentenza d’appello definitiva, pag. 7).10.Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso Mauro Santoro e Natale Garritano; ne hanno chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La“Banca Carime” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria si spese. CONSIDERATO CHE 11.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. Deduconoche ha errato la c orte d ’appello a non far luogo alla s ospens ione. Deducono che il ricorso per cassazio ne esperito avverso la sentenza non definitiva non involge in via esclusiva la quaestiodel materiale probatorio sulla cui scorta il consulente officiato in appello ha svolto i suoi accertamenti, ma involge pur la quaestiodella illegittima qualificazione della azione di ripetizione dell’indebito in guisa di azione di accertamento del credito con riferimento adun punto passato in giudicato e la quaestiodell’applicazione degli interessi legali all’esito della declaratoria di nullità della clausola contemplante gli interessi convenzionali(cfr. ricorso, pagg. 9 - 10) . 12.Il primo motivo di r icorso non può essere accolto .
Propriamente il motivo in disamina difetta di specificità ed “autosufficienza”, sicché, a rigore, è inammissibile. 13.Innegabilmente il mezzo in esame veicola un “ error in procedendo ”. Innegabilmente, inoltre,qualora venga denunciato un “ error in procedendo ” , questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). Tuttavia, i ricorrenti non hanno indicato, così come avrebbero dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (il pregresso ricorso per cassazione e la sua proiezione contenutistica, sì che si sarebbe giustificata la sospensione del giudizio d’appello successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello non definitiva)di cui hanno invocato il riesame (cfr.
Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo”non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”). Più esattamente, i ricorrenti non hanno dato puntuale contezza né del momento in cui, nello sviluppo processuale di seconde cure, hanno atteso all’allegazione del ricorso per cassazione esperito avverso la sentenza d’appello non definitiva n. 2058/2016 né dell’incartamento processuale ove il medesimo ricorso è rinvenibile (neppure soccorre l’elenco degli atti depositati in calce al ricorso per cassazione in disamina.
Cfr. al riguardo Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469; Cass. (ord.) 1.7.2021. n. 18695). In pari tempo, i ricorrenti neppure hanno provveduto a riprodurre o qantomeno sintetizzare adeguatamente, così come avrebbero dovuto, i passaggi salienti del ricorso per cassazione esperito avverso la sentenza non definitiva n. 2058/2016, sì da consentire l’ “autosufficiente” riscontro degli addotti rilievi di “pregiudizialità”. Ben vero, leriscontrate carenz e ex art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. rivestonovalenza pur alla luce del più recente arresto delle sezioni unite.Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di “autosufficienza”del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.,quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.
Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo , essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e,nondimeno, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). 14.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Deducono che i giudici del merito, allorché hanno disposto il ricalcolo per la determinazione del saldo, hanno diversamente qualificato l’azione esperita da azione exart. 2033 cod. civ. in azione di accertamento del credito (cfr. ricorso, pagg. 10 -11). Deducono che la “Banca Carime” si era limitata ad addurre la legittimità dell’operata capitalizzazione degli interessi e non aveva proposto domanda riconvenzionale onde conseguire l’accertamento di somme a suo credito (cfr. ricorso, pag. 11). 15.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
16. L ’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo (ex art. 2033 cod. civ.) esperita, ab origine,dagli iniziali attori necessariamente involge va , in rapporto alla fattispecie dedotta in lite, l’accertamento dell’esistenza o meno di un a ragione di credito a vantaggio dell’istituto bancario,iniziale convenuto.Del tutto ingiustificatamente, quindi, i ricorrenti prospettano che la Corte di Catanzaro ha diversamente qualificato la “ condictio indebiti sine causa ” inizialmente proposta, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(cfr. ricorso, pag. 11). 17.In pari tempo, giacché la declaratoria del quantum – euro 3.794,35 – dell’operato riscontrocontabile era comunque postulata dall’azione ex art. 2033 cod. civ. proposta dagli attori, è da escludere recisamente che, ai fini della stessa declaratoria, fosse necessaria la proposizione, in via riconvenzionale, daparte di “Banca Carime” di domanda di accertamento. 18.Invano prospettano, infine, i ricorrenti con il motivo in disamina che la nomina in grado d’appello di un consulente d’ufficio è stata illegittima e superflua (cfr. ricorso, pag. 11).
La corte di merito ha, a pagina 4 dell’impugnata sentenza definitiva, dato conto in maniera compiuta e congrua delle ragioni per le quali ha inteso far luogo alla nomina pur in seconde cure di un ausiliario d’ufficio. In ogni caso, questa Corte spiega che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (cfr.
Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103, secondo cui, in tema di consulenza tecnica d ’ ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice; l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove –è il caso di specie - ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici). 19.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
Deducono che il tribunale aveva qualificato l’azione da essi esperita in guisa di azione di ripetizione di indebito(cfr. ricorso, pag. 12); che la qualificazione dell’azione non è stata censurata da “Banca Carime” con l’appello incidentale (cfr. ricorso, pag. 13); che dunque la corte territoriale, allorché ha diversamente qualificato l’azione esperita, ha violato il giudicato formatosi sul punto (cfr. ricorso, pag. 12). 20.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 21.La riproposizione in seconde cure della “condictio indebiti sine causa” alla stregua dei motivi d’appello all’uopo addotti, ha comportato la devoluzione in secondo grado del profilo, necessariamente invol to dall’iniziale azione , dell’accertamentodell’esistenza o meno di una ragione di credito a vantaggio di “Banca Carime”.
La corte distrettuale, al contempo, non ha –lo si è anticipato in sede di esame del secondo motivo- diversamente qualificato l’azione – ex art. 2033 cod. civ. –esperita in prime cure dagli attori. In questi termini la denunciata violazione dell’art. 2909 cod. civ., a cagione dell’asserita violazione del giudicato formatosi sul punto della qualificazione dell’azione,è, a doppio titolo, del tutto priva di fondamento. 22.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1419 cod. civ.Deducono che in ogni caso non sono dovuti interessi legali in luogo degli interessi convenzionali “né sul saldo finale e neanche nella ricostruzione del rapporto, come il c.t.u. ha fatto” (cosìricorso, pag. 14).
Deducono che, nel quadro del meccanismo di cui all’art. 1419, 2° co.,cod. civ., non vi è una norma imperativa che dispone l’applicazione degli interessi legali in luogo degli interessi convenzionali previsti da clausola contrattuale nulla per indeterminatezza dell’oggetto(cfr. ricorso, pag. 14). 23.Il quarto motivo di ri corso v a rigettato .
24. Invano i ricorrenti prospettano, in rapporto agli interessi, che “non è prevista alcuna inserzione automatica e di diritto di norme imperative” (così ricorso, pag. 15). Invero, è sufficiente il riferimento all’art. 1282, 1° co., cod. civ. , alla cui stregua“i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto”. 25.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. Deducono che Mauro Santoro ha legittimamente incassato la somma di euro 18.798,00, la cui restituzione è stata disposta dal tribunale.
Deducono che l’istruttoria di seconde cure ha accertato che Mauro Santoro ha diritto all’ulteriore somma di lire 67.366.022, pari ad euro 34.972,11. Deducono quindi che Mauro Santoro ha diritto alla differenza, ossia all’ulteriore somma di euro 16.174,11, oltre interessi legali. 26.Il quinto motivo di ricorso del pari va rigettato. 27.Ovviamente per effetto della riforma della sentenza di primo grado M auro Santoro non ha diritto alla sommadi euro 18.798,00.Su tale scorta, quindi,i ricorrenti non possono in alcun modo pretendere di cumulare l’importo di euro 34.972,11 (lire 67.366.922) – corrispondente al complesso degli addebiti ingiustificatamente computati e degli accrediti ingiustificatamente non computati –e l’importo di euro 18.798,00.
Al contempo, la somma di lire 67.366.922 ( pari ad euro 34.972,11 ) inappuntabilmente è stata dalla corte territorialede tratta dal quantum di lire 74.713.815, corrispondente al saldo a debito del conto corrente n. 52.304.69al momento della sua chiusura e del suo passaggio a sofferenza (sentenza d’appello, pagg. 6 -7 ). 28.Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deducono che ha errato la Corte di Catanzaro a compensare interamentele spese del doppio grado di giudizio.
Deducono che la “Banca Carime” aveva domandato il pagamento della somma di lire 72.173.279 (cfr. ricorso, pag.
17) e c he la corte d’appello ha accertato a credito della banca il saldo di euro 3.794,35 (cfr. ricorso, pag. 17). Deducono quindi che essi iniziali attori hanno comunque avuto ragione, sicché illegittima è la compensazione ovvero al più la corte distrettualeavrebbe potuto compensare nella misura di 1/3 e condannare la controparte al pagamento dei residui 2/3 (cfr. ricorso, pag. 18). 29.Il sesto motivo di ricorso parimenti va rigettato.
30. Va r e i terat o l’insegnamento di questa Corte a tenor del q uale c on riferimento al regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi(cfr.
Cass. 11.1.2008, n. 406; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613; Cass. 19.6.2013, n. 15317). 31.Su tale scorta si ribadisce che la “condictio indebiti sine causa” esperita dagli iniziali attori qui ricorrenti, alla stregua dell’operato riscontro di un saldo contabile “indare” a vantaggio di “Banca Carime”, non è stata accolta neppure in minima parte. Evidentemente in tal guisa risulta precluso qualsivoglia sindacato in ordine alla disposta integrale compensazione delle spese del doppio grado.
32. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrent i va nno in solido condannatia rimborsare alla controricorrent e le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 33.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrent i, Mauro Santoro e Natale Garritano, a rimborsare allacontroricorrente, “Unione di Banche Italiane – UBI Banca” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti con vincolo solidale,di un ulteriore importo a titolo