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Decreto — n. 9198/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to formal withdrawal by plaintiffs under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9198/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings against AGB Costruzioni s.r.l. extinguished following a formal withdrawal by the plaintiffs. The appellants, acting as sureties for the company, voluntarily abandoned their appeal against the Second Instance Court's judgment. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review of the underlying bankruptcy dispute.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial intervention on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Bankruptcy Proceedings Formal Withdrawal Appeal Extinguishment Surety Liability Second Instance Judgment Judicial Extinction rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2597/2023 R.G. proposto da: Bucaria Anna, Pizzardi Giuseppe, quali fideiussori della A.G.B. Costruzioni s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Giacomo Messina, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma,Piazza Cavour; - ricorrenti – contro Fallimento A.G.B. Costruzioni s.r.l.; -intimato - Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv.to Marina Rossi, via Giuseppe Mazzini, 96; -resistente - avverso la sentenza n. 1996/2022 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 1/12/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della resistente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della resistente Banca Nazionale del Lavoro;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 marzo 202