Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to formal withdrawal by plaintiffs under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings against AGB Costruzioni s.r.l. extinguished following a formal withdrawal by the plaintiffs. The appellants, acting as sureties for the company, voluntarily abandoned their appeal against the Second Instance Court's judgment. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review of the underlying bankruptcy dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial intervention on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2597/2023 R.G. proposto da: Bucaria Anna, Pizzardi Giuseppe, quali fideiussori della A.G.B. Costruzioni s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Giacomo Messina, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma,Piazza Cavour; - ricorrenti – contro Fallimento A.G.B. Costruzioni s.r.l.; -intimato - Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv.to Marina Rossi, via Giuseppe Mazzini, 96; -resistente - avverso la sentenza n. 1996/2022 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 1/12/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della resistente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della resistente Banca Nazionale del Lavoro;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 marzo 202