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Decreto — n. 9196/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9196/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9196/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 10473/2022 R.G. proposto da: KARACI GJERGJ, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Andrea Maestri, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Ministero dell’Interno; - intimato– avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22.2.2022; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va disposto sulle spese, in mancanza di valida costituzione della controparte;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9196/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 10473/2022 R.G. proposto da: KARACI GJERGJ, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Andrea Maestri, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Ministero dell’Interno; - intimato– avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22.2.2022; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va disposto sulle spese, in mancanza di valida costituzione della controparte;

Parole chiave

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abbandono del procedimento condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria desistenza dall'azione estinzione dell'obbligazione inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 10473/2022 R.G. proposto da: KARACI GJERGJ, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Andrea Maestri, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Ministero dell’Interno; - intimato– avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22.2.2022; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va disposto sulle spese, in mancanza di valida costituzione della controparte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 marzo 2023. Il P