Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, represented by their legal counsel, voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment, while the opposing party accepted this withdrawal. Consequently, the court issued a decree stating the case is closed without ruling on costs or scheduling a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare proceedings extinguished upon the plaintiff's valid withdrawal, which requires no further judicial intervention regarding costs or scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18946/2020 R.G. proposto da: Alemanno Maria, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Vincenzo Caprioli, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – E sul ricorso successivo: Durante Maria Vittoria, Durante Matteo, Russo Sofia, in persona dei genitori Barbara Sergio e Antonio Russo, rappresentati e difesi dall’avvocato Cosimo Rampino, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti – contro Ciatara Dario, rappresentato e difes o da ll’avvocato Mauro Finocchito, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza n.193/2020 della Corte di Appello di Lecce pubblicata il 20/2/2020;letta la rinuncia al ri corso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,30 marz