Decreto — n. 9192/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9903/2021 R.G. proposto da: Di Ganci Enrico, rappresentato e difeso da gli avv ocati Paolo Tamietti e Filippo Ghiacci, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Via Acciaioli n.7; - ricorrente – contro Fallimento della Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avv o cati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Viale Milizie n.34; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 23/2/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata co n decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 9192/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 9903/2021 R.G. proposto da: Di Ganci Enrico, rappresentato e difeso da gli avv ocati Paolo Tamietti e Filippo Ghiacci, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Via Acciaioli n.7; - ricorrente – contro Fallimento della Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avv o cati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Viale Milizie n.34; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 23/2/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata co n decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale;
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9903/2021 R.G. proposto da: Di Ganci Enrico, rappresentato e difeso da gli avv ocati Paolo Tamietti e Filippo Ghiacci, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Via Acciaioli n.7; - ricorrente – contro Fallimento della Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avv o cati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Viale Milizie n.34; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 23/2/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata co n decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 marzo 2023 Il Pres