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Decreto — n. 9190/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9190/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Sacim Group s.r.l. had previously filed a lawsuit against the Comune di Pesaro, but subsequently submitted a withdrawal that met the requirements of the Civil Procedure Code. The court ruled that no further judgment on costs was necessary given the defendant's acceptance of this withdrawal.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination on costs if accepted by the opposing party.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appeal dismissal costs determination ritiro dell'istanza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22874/2022 R.G. proposto da: Sacim Group s.r.l. (già Tecno Appalti s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Arturo Cancrini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,Piazza di San Bernardo n.101; - ricorrente – contro Comune di Pesaro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avvocato Isabella Gattini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza n. 209/2022 della Corte di Appello di Ancona pubblicata il 18/2/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da partedel controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 marzo 2023 Il