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Ordinanza — n. 9147/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming apparent lack of reasoning regarding usury and compound interest evidence failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9147/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by C.E.O. sas against the Florence Court of Appeal's decision. The lower court dismissed the claim for usury and compound interest because the plaintiff failed to produce necessary documents, which could not be recovered via an extraordinary order to produce evidence. The Court upheld this ruling, stating that the second-instance judges provided sufficient reasoning by explicitly citing the lack of evidence and the exceptional nature of the production order.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4: A sentence is not void for apparent lack of reasoning if the second-instance court clearly explains the failure of the plaintiff to meet the burden of proof and the unavailability of the extraordinary production order.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning burden of proof failure compound interest usury order to produce evidence second instance reasoning ponderazione degli interessi interesse all'accertamento tutela degli interessi commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
546 del 1992, art. 36, comma 2, n.
Art. 210 c.p.c.
art. 111 Cost
2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014
Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016
Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017
Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13481/2019 proposto dalla soc. C.E.O. sas di Quaraniello Michelina C. in persona del socio accomandatario Quaraniello Michelina elettivamente domiciliata in Roma Via Romeo Romei nr. 27 presso lo Studio dell’avv. Luca Savarese che, unitamente all’avv. Fausto De Nicola, li rappresenta e difende, come da procura in atti -ricorrente - contro Rev Gestione Crediti spa, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi De Vito e Laura Caponeri -controricorrente- avverso la sentenza nr. 2352/2018 della Corte d’Appello di Firenze depositata in data 11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. La soc. C.E.O. sas di Quaraniello Michelina C. convenne in giudizio la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.c.a r.l. (alla quale è succeduta la Rev-Gestione Crediti spa), che aveva incorporato Etruria Leasing spa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 144.177,71, indebitamente percepita dalla concedente per l’applicazione di interessi di mora contra legemed anatocistici derivanti dal piano di ammortamento c.d. alla francese applicati sul contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto porzioni immobiliari site in Pagani (Sa).

2. Il Tribunale di Firenze dichiarò improponibile la domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria; sull’impugnazione della società la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello; i giudici fiorentini, pur ritenendo proponibile la domanda, ne ha rilevato l’infondatezza per carenza di prova non avendo la società attrice prodotto i DD.MM. sull’usura, i contratti e gli estratti conto e non potendo il mancato assolvimento della prova essere emendato con la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc stante il carattere eccezionale e residuale di tale strumento istruttorio e la mancata specifica indicazione dei documenti da esibire.

3. C.E.O. sas di Quaraniello Michelina C. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria Rev Gestione Crediti spa ha svolto difese mediante controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115,132 in relazione all’art 360 nr 4 cpc, per avere la Corte d’Appello di Firenze reso una motivazione apparente e per aver omesso di esaminare i documenti allegati. 1.1 Con il secondo motivo si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’accertamento dell’avvenuta applicazione di interessi anatocistici.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. 2.3 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale," a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass.

Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). 2.4 E’ stato , quindi precisato che la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.;

Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 2.5 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure, sia pur in maniera estremamente sintetica, hanno dato conto delle ragioni della decisione affermando che la soc i età non aveva assolto all’onere probatorio non essendo stati prodotti i DD.MM., sull’usura, i contratti e gli estratti conto e non potendo tale lacuna essere colmata con la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 stante il carattere eccezionale e residuale di tale strumento istruttorio e la mancata specifica indicazione dei documenti da esibire.

3. Anche il secondo motivo è infondato in quanto la Corte, nel ravvisare le suindicate carenze probatorie, si è pronunciata anche sulthema decidendum degli interessi anatocistici.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200 di cui € 200 per esborsi , oltre a spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CAP. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Ro