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Ordinanza Interlocutoria — n. 9123/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against expulsion order dismissed due to improper notification to State Attorney General instead of Prefecture.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9123/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Sara Singh against a Rome Prefecture expulsion order. Singh argued the lower court erred in rejecting her claim, while the Prefecture contended the appeal was procedurally flawed. The court ruled the appeal null because it was incorrectly notified to the State Attorney General rather than the issuing authority, mandating a new notification to the Prefecture.

Regesto Legislator

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Art. 375, ultimo comma; Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: A cassation appeal against an expulsion decree must be notified to the authority that issued the decree; notification to the State Attorney General renders the appeal null and subject to renewal.

Parole chiave

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expulsion order cassation appeal procedural nullity notification defect State Attorney General foreigner expulsion renewal of appeal soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
Art. 291 cod. proc. civ.
n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.;
art. 291 cod. proc. civ
n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28852/2005
Cass. n. 28852/2005 e Cass.
Cass. n. 12665/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25365/2021 R.G. proposto da : SINGH SARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO (SLRRTR58D30C352A) che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA -intimata- avverso l’ORDINANZA delGIUDICE DI PACE di ROMA n. 11751/2021 depositata il 03/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE; RILEVATO CHE 1. Con ordinanza depositata il 3-6-21 il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di Sara Singh, nata in Argentina il 2 - 7 - 1975, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Roma, notificato in data 3-6-2021, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale della cittadina straniera ai sensi dell’art.13, comma 2 lett.b) T.U.I. perché si era trattenuta illegalmente sel territorio nazionale dal 10-4-2016;

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivie illustrato con memoria , nei confronti della Prefettura di Roma;

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.;

4. Con il primo motivo RITENUTO CHE 6. il ricorso è stato notificato al Prefetto di Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato; secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Romapresso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella came