Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling second instance properly addressed final judgment conflicts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the Court of Appeal had already examined the conflict between the bankruptcy settlement and the Supreme Court's interpretation. The appellants argued the lower court ignored a fundamental issue regarding the priority of the bankruptcy homologation versus the Supreme Court's ruling. The court rejected this, stating the second instance fully analyzed the relationship between the two judgments and found no conflict, thus rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the Court of Appeal has already examined the alleged conflict between final judgments and provided a reasoned decision on the matter.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19960/2019 proposto da: Elena Di Dionisio, in proprio e in qualità di erede di Antonio Di Dionisio, elettivamente domiciliata in Roma Viale Manlio Gelsomini nr. 26/A, presso lo Studio dell’avv. Luca Muzzioli, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Di Rocco -ricorrente - contro Intesa San Paolo elettivamente domiciliata in Roma Largo di Torre Argentina nr., 11 presso lo Studio dell’avv. Dario Martella che la rappresentata e difesa giusta procura in atti -controricorrente- avverso la sentenza nr. 914/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila depositata in data 18/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Antonio ed Elena Di Dionisio (il primo deceduto nelle more dei giudizi) proposero opposizioneal decreto che aveva loro ingiunto di pagare in favore della Banca dell’Adriatico (successivamente incorporata in Intesa San Paolo) il pagamento della somma di € 140.200,46 che gli opponenti dovevano restituire alla Banca in forza della sentenza della Corte di Cassazione nr. 13914/2007 che aveva chiuso il contenzioso originato da un concordato fallimentare omologato con sentenza del Tribunale dell’Aquila del 26/6/1991.
2. Il Tribunale di L’Aquila dichiarò improcedibile l’opposizione; sull’impugnazione di Elena ed Antonino Dionisio la Corte di Appello di L’Aquila pur ritenendo procedibile l’opposizione ne ha rilevato l’infondatezza osservando:
1) che era pacifico che il concordato fallimentare fosse stato omologato con sentenza passata in giudicato;
2) che era altrettanto incontestato che Dionisio Antonio e Dionisio Elena intentarono un procedimento nei confronti della Banca per la restituzione di quanto essi ritenevano fosse stato pagato al creditore oltre i limiti stabiliti da concordato fallimentare;
3) che la domanda fu respinta dal Tribunale trovando accoglimento nella sentenza della Corte di Appello che reinterpretando le condizioni del concordato fallimentare stabilì che era stata corrisposto alla Banca l’importo di € 114.921,74 oltre interesse e spese;
4) che, infine, la Cassazione (con la sentenza del 14/4/2007 ) annullò l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, ridusse ad € 16.191,63 l’importo indebitamente percepito dalla Banca;
5) che nessun conflitto tra il giudicato della cassazione e la sentenza di omologa poteva riconoscersi in quanto i Giudici della Corte Suprema si erano limitati ad una mera attività interpretativa delle percentuali di pagamento previste dal concordato.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione Elena Dionisio sulla base di un unico motivo. Intesa San Paolo ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il motivo di impugnazione Elena Di Dionisio denuncia violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art 360, comma 1, nr 4 cpc; si imputa alla Corte abruzzese di aver omesso di prendere in considerazione che la Corte di Cassazione aveva reso una interpretazione del concordato fallimentare che non era stata richiesta e di non aver rilevato che la Suprema Corte aveva malamente qualificato come dilatorio la natura del concordato. Si evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di secondo grado, «la Corte territoriale…ha omesso di pronunciarsi su una questione fondamentale per la controversia, e cioè la prevalenza della sentenza di omologazione del concordato o di quella della Corte di Cassazione che aveva riqualificato il concordato come dilatorio, questione dalla quale dipende la debenza della somma oggetto del provvedimento monitorio.
2. Il ricorso è infondato perché la Corte d’appello , contrariamente a quanto si afferma con la doglianza, rubricata come una omessa pronuncia, ha esaminato, arrivando a conclusioni del tutto condivisibili, la questione del rapporto tra il giudicato della omologa del concordato fallimentare e quello relativo all’azione di restituzione intentata da Elena e Antonino Di Dionisio. 2.1.I giudici di secondo grado hanno, infatti, escluso ogni conflitto tra i giudicati in quanto quello conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione nell’esaminare la domanda proposta dalla ricorrente di restituzione delle somme che si assumevano indebitamente ricevute dalla Banca non ha messo in discussione l’ammissibilità e la legittimità del concordato fallimentare ma si è limitato a fornire una interpretazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in 8.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma,