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Ordinanza — n. 9102/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against mandatory mediation deadline dismissal, ruling the 15-day term is not peremptory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9102/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Marchionna and Marocchi against BPER Banca, overturning the lower courts' dismissal of their opposition to a payment order. The lower courts had declared the opposition inadmissible because the mandatory mediation request was filed slightly after the 15-day deadline set by the judge. The Supreme Court rejected this strict interpretation, citing its own recent precedent that the 15-day period is not peremptory and that the essential requirement is the actual conduct of mediation before the hearing.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 1-bis e 2: The 15-day deadline for requesting mandatory mediation is not peremptory; inadmissibility depends on the failure to actually conduct the mediation procedure before the hearing, not merely on the delay in filing the request.

Parole chiave

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mandatory mediation deadline peremptory time limit inadmissibility of opposition payment order dismissal Cassation precedent diritto bancario caso di garanzia bancaria istituzioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 360 comma 1 nr 3 cpc
art. 5 comma II L. 22/2010
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano «violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.360 comma 1 nr 3 cpc, in riferimento all’art. 5, comma II L.
art. 152 e 154 cpc
D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano «violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.360 comma 1 nr 3 cpc, in riferimento all’art. 5, comma II L.
art. 5 d.lgs. 28/2010
3.5 Il principio enunciato nella c itata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege , ai sensi del comma 1 - bisdella medesima disposizione.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr 40035/2021
Cass. nr 40035/2021 ) che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione, fissando il seguente principio: «ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui alD.Lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13019/2019 proposto da: Marchionna Giovanni e Marocchi Francesca elettivamente domiciliati in Roma Via Gioacchino Belli 36 presso lo Studio dell’avv. Luca Pardini che li rappresentae difende, come da procura in atti -ricorrenti - contro BPER Banca spa domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Seidenari giusta procura in atti -controricorrente - avverso la sentenza nr. 2603/2018 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 16/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 d a l Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Marchionna Giovanni e Marocchi Francesca proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna società Cooperativa (successivamente divenuta BPER Banca spa) contestando le pretese creditorie della banca in quanto illegittime ed infondate.

2. Il Tribunale di Modena dichiarò improcedibile l’opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato; sull’impugnazione di Marchionna Giovanni e Marocchi Francesca, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello aderendo all’impostazione del Tribunale circa la natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione desumibili in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla norma.

3. Hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi Marchionna Giovanni e Marocchi Francesca; BPER. Banca spa ha svolto difese mediante controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano «violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.360 comma 1 nr 3 cpc, in riferimento all’art. 5, comma II L. 22/2010 in tema di mediazione delegata ed all’art.152 e 154 cpc relativamente alla declaratoria illegittima della perentorietà del termine di gg 15 per l’avvio della mediazione delegata».

Si contesta l’attribuzione della natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione, evidenziandosi in ogni caso che nella fattispecie in esame la domanda di mediazione fu proposta con un ritardo di alcuni giorni rispetto al termine fissato dal giudice e che il procedimento si esaurì nel mese di ottobre 2016, ben prima celebrazione dell’udienza, fissata nel febbraio 2017, sicché, in concreto, nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta «violazione e falsa applicazione dell’art 5, comma II, L. 22/2010, con riferimento all’art 360 cpc nr 3 – v izio della motivazione - Mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art 360 1 comma nr 5 , in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Omesso ed errato esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», si argomenta che i giudici di seconde cure pur avendo, in sostanza, ritenuto che non vi è stata alcuna dilatazione dei tempiprocessuali, ne hanno tratto opposte conseguenze incorrendo quindi in una motivazione illogica e contraddittoria.

2. Va rigettata la pregiudiziale eccezione, sollevata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente. 2.1. Secondo il principio ormai consolidato , la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bisnel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalD.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies (cfr.

Cass. nr. 21597/2017, 20747/2018 24568 /2018 e 2225/2022). 2.2 Nel caso in esame è stata fornita dal la controricorrente documentazione,trascritta nel controricorso, delle relate di notifica a mezzo pec e delle stampe delle mail di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione contenenti: « relata di notifica Pec.pdf.p7m» e «sentenza.duplicato informatico.pdf» ma non è stata allegata copia conforme su supporto analogico della sentenza i cui estremi non sono stati nea n che indicati nel messaggio di consegna. 2.3 La documentazione prodotta è,quindi, incompleta e non idonea a fornire la prova certa del perfeziona mento della notificazione della sentenza, con la conseguente mancata applicazione del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notifica stessa.

3. Passando al merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono fondati. 3.1 Come accertato dalla Corte di Appello non è in discussione il fatto che i ricorrenti hanno promosso la mediazione in data 13/9/2016, oltre il termine di giorni 15, assegnato dal giudice istruttore con ordinanza comunicata in data 5/8/2016, così come è pacifico che lo svolgimento della mediazione ha avuto luogo e si è esaurito nell’ottobre del 2016, ben prima della celebrazione dell’udienza di rinvio fissata per il 17/2/2017. 3.2 La questione controversa è, quindi, costituita dalla natura perentoria o meno del termine del termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del tentativo di mediazione previsto dall’art 5 del d.lvo 28/2010. 3.3 Al riguardo è intervenuto un recente arresto di questa Corte (cfr.

Cass. nr 40035/2021 ) che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione, fissando il seguente principio: «ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui alD.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5,commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione». 3.4 Secondo quanto affermato dalla Corte le ragioni circa la non perentorietà del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione risiedono:

a) nell ’ ass enza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni;

b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso;

c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione;

e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo. 3.5 Il principio enunciato nella c itata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege , ai sensi del comma 1 - bisdella medesima disposizione. 3.6 Nel caso di specie, l’intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall’emissione dell’ordinanza di remissione all’udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima dellafissazione dell’udienza di rinvio. 3.7 Ha, quindi, errato la Corte nel confermare la decisione di primo grado che ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. 3.8 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.