Court dismisses first ground for inadmissibility but allows second ground regarding anatocistic clauses in independent guarantee contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible because the issue of anticompetitive clauses was not raised by the guarantor during the main proceedings. Conversely, the second ground was accepted, overturning the lower court's refusal to allow the guarantor to challenge the validity of the underlying contract due to anatocistic interest clauses. The case was remitted to the Court of Appeal of Lecce for a new decision based on the established principle that partial nullity of the base contract can be raised by the guarantor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1421 c.c.; Art. 360, n. 3 c.c.; In independent guarantee contracts, the guarantor is entitled to raise exceptions based on the partial nullity of the base contract due to contravention of mandatory norms, including those prohibiting anatocistic interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33452/2019 R.G. proposto da : D'IPPOLITO CAMILLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FORNARI CATALDO (FRNCLD58S28L049U) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAVORMINA VALERIO (TVRVLR47E03C286R) -controricorrente- nonchè contro BANCO DI NAPOLI SPA -intimato- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI TARANTO n. 425/2019depositata il 16/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― D’Ippolito Camillo ricorre per due mezzi, illustrati da memor ia, nei confronti del Banco di Napoli S.p.A., contro la sentenza del 16 settembre 2019, con cui la Corte d’appello di Lecce, pronunciando in totale riforma della sentenza impugnata, resa tra le parti dal Tribunale di Taranto, ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente volta alla ripetizione dell’indebito derivante dall’addebito su due conti correnti accesi da Matras Soc.
Coop. a r.l. di interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute, indebito da sottrarsi al complessivo ammontare dei saldi passivi di 137.158,77 € e 157.809,24 € maturati su tali conti, il cui importo la banca creditrice aveva riscosso dal fideiussore della società debitrice Delli Noci Giuseppe, il quale aveva poi ceduto il suo credito da ripetizione di indebito al D’Ippolito. 2. ― Il Banco di Napoli S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c., in relazione all’articolo 360, numero 3, c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato d’ufficio la nullità delle fideiussioni recanti clausole frutto di un’intesa anticoncorrenziale, secondo quanto stabilito da Cass., Sez.
Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1283, 1419, 1418, 1421, 1343, 1939, 2033 c.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.; contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all’articolo 360, numero 5, c.p.c. e 111 della Costituzione. RITENUTO CHE 4. ― Il ri corso va accolto nei limiti che seguono. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Premesso che il contratto stipulato tra le parti è stato qualificato come contratto autonomo di garanzia, con statuizione sul punto passata in giudicato, ed in disparte la questione se il principio di diritto affermato da Cass., Sez.
Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, possa al riguardo trovare applicazione, è difatti agevole rilevare che il rilievo officioso in sede di impugnazione di una nullità contrattuale non eccepita dall’interessato intanto è prospettabile, in quanto non richieda accertamenti fattuali preclusi, come di certo è, evidentemente, nel giudizio di legittimità (v. a mero titolo di esempio Cass. 19 febbraio 2020, n. 4175): e, nel caso in esame, soltanto in questa sede è stata prospettato l’assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI, sanzionate come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005. 4.2.
― È fondato invece il secondo mezzo. La Corte territoriale ha affermato che, in caso di contratto autonomo di garanzia, «il garante non potrà opporre alcuna eccezione attinente alla validità ed efficacia del contratto da cui deriva l’obbligazione principale, a meno che lo stesso non sia nullo per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, tra cui non è certo ricompresa la pattuizione di interessi tra le e persino anatocistici». Tale affermazione, che effettivamente si rinviene in Cass. 25 agosto 2017, n. 20397, e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044, è stata però motivatamente superata da Cass. 10 gennaio 2018, n. 371, con l’affermazione del principio, che qui si ribadisce ed al quale si atterrà la Corte territoriale in sede di rinvio, secondo cui:
« Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta». 5. ― Il primo motivo è dichiarato inammissibile ed il secondo accolto, la sentenza impugnata è cassata in relazione a detto motivo e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto