Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Società Agricola Mogliano S.a.s., voluntarily abandoned the case against Intesa Sanpaolo S.p.a., which had previously lost at the Court of Appeal in Venice. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the underlying dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19360/2021 R.G. proposto da: Società Agricola Mogliano S.a.s. di Pesce Massimo e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Scantamburlo, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Marco Ranni in Roma, Via Properzio n.28; - ricorrente – contro Intesa Sanpaolo S.pa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Gianni Solinas, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Massimo Lotti in Roma, Via F.
Siacci n.4; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.1031/2021della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 12/4/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 marzo 202