Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing the municipality of Corleone, had previously filed a suit against a religious foundation, but subsequently withdrew the action. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for dismissal without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of an appeal, if made with the requisite formalities, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23544/2020 R.G. proposto da: Comune di Corleone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da gli avv ocati Maurizio Traina e Vittorio Fiasconaro, ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Luca Fiasconaro in Roma,Viale Carso n. 57; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Opera Pia Istituto - Casa di Riposo - SS. Salvator e, già denominata Monastero Santuario SS. Salvatore, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Milone, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 839/2020 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 29/5/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nullava statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17 marzo 2023 Il