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Decreto — n. 9026/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 9026/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, AC-LAN T and LC S.r.l., had previously filed a recourse against the bankruptcy decree of the Cremona Tribunal, but subsequently withdrew the action. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further judicial determination on the underlying bankruptcy dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings bankruptcy appeal plaintiff renunciation spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3389/2021 R.G. proposto da: AC-LAN T e LC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giulio Cerioli, e Ilaria Romagnoli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultima in Roma,via L. Andronico n.24; - ricorrente – contro Fallimento Grafin Art S.r.l., in persona del curatore rag. Enrico Basola, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Marco Gamba, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione i n Roma, Piazza Cavour; - controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Cremona del 21/12/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrent e; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 marzo 2023 Il Pr