Italian Court dismisses appeal on abuse of dominance damages, upholding lower court's finding of margin squeeze liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Teleunit and Eutelia against the Rome Court of Appeal's judgment awarding damages for abuse of dominance. The plaintiffs argued that Wind Telecomunicazioni illegally compressed their margins through discriminatory termination rates, a claim previously confirmed by administrative authorities. The Court rejected the arguments regarding the nullity of technical expert reports and the incorrect quantification of damages, affirming the lower court's finding of liability for margin squeeze.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 TFUE; Art. 2043 c.c.: The Court holds that where a dominant operator imposes discriminatory termination rates causing margin squeeze, the resulting loss of profit constitutes compensable damage under civil law principles.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 34083R.G. anno 2019 proposto da: Teleunit LTD, rappresentata e difesa dall’avvocato Eutimio Monaco, presso il quale è domiciliata; ricorrente contro Wind Tre s.p.a. con socio unico – Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.àr.l., rappresentata e difeso dagli avvocati Giuseppe Guizzi, Ilaria Pagni Gian Michele Roberti e Marco Serpone, domiciliata presso i primi due; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria; intimata Sez.
I –RG34083/2019 camera di consiglio16.2.2023 avverso averso le sentenze nn. 3192/2017, depositata il 16 maggio 2017 e 3032/2019 depositata il 9 maggio 2019 della Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE RILEVA1. ― Eutelia s.p.a. e Teleunit LTD hanno convenuto in giudizio Wind Telecomunicazioni s.p.a. lamentando che la società convenuta, la quale svolgeva attività di installazionee fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché di offerta dei relativi servizi, operando a tutti i livelli della filiera produttiva della comunicazione elettronica, aveva abusato della sua posizione di dominanza, ponendo in essere nei loro confronti condotte illecite ed abusive: e ciò mediante l’applicazione di condizioni economiche per il servizio di terminazione delle chiamate, dirette alla sua rete, discriminatorie rispetto a quelle costantemente concesse alle proprie divisioni commerciali.
Hanno precisato che l’abuso era stato oggetto di un procedimento avanti all’A.G.C.M. (Autorità garante della concorrenza e il mercato), il quale si era concluso con un provvedimento, confermato in sede giurisdizionale amministrativa, che aveva accertato l’abuso di posizione dominante e irrogato, ai danni della stessa, una sanzione di due milioni di euro. Entrambe le società hanno domandato la condanna di Wind al risarcimento del danno derivante dai maggiori costi sostenuti per il servizio di terminazione rispetto a quello che avrebbero potuto corrispondere in assenza dell’abuso.
I due giudizi, introdotti separatamente, sono stati successivamente riuniti. Nella resistenza di Wind è stata poi disposta consulenza tecnica d’ufficio e in esito al giudizio il Tribunale di Roma ha condannato la società convenuta al risarcimento del danno derivante Sez. I –RG34083/2019 camera di consiglio16.2.2023 dalla compressione dei margini di guadagno ritenuto coincidente con i maggiori costi sostenuti, liquidando il danno stesso nella misura di euro 2.408.401,83 per Eutelia e di euro 406.639,82 per Teleunit. 2. ― Con sentenza non definitiva del 16 maggio 2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia impugnata in punto di an debeatur e, ai fini della quantificazione del danno, ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui era pervenuto il Giudice di primo grado: in particolare, ha ritenuto che il pregiudizio patrimoniale non potesse essere quantificato avendo riguardo allo scenario controfattuale segnato dall’applicazione, ai concorrenti di Wind, di un prezzo di terminazione eguale al costo da questa imputato alle sue divisioni commerciali.
La causa è stata quindi rimessa in istruttoria ed è stato disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio. Con sentenza pubblicata il 9 maggio 2019, infine, la detta Corte distrettuale ha provveduto alla nuova quantificazione del danno e ha pronunciato ai danni di Eutelia e di Teleunit una condanna al risarcimento nella misura, rispettivamente, di euro 10.652,74 e di euro 497,40. 3. ― Teleunit ha impugnato per cassazione sia la sentenza non definitiva che quella definitiva: lo ha fatto con un ricorso articolato in tre motivi. Si compone pure di tre motivi l’impugnazione incidentale svolta con controricorso da Wind: impugnazione che investe la sentenza non definitiva della Corte di Roma.Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4.― I motivi di ricorso di Teleunit sono rubricati , in sintesi, come segue.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione agli artt. 81 82 del Trattato CE, agli artt. 2589, 2043 e 2697 c.c., al par. 216 della Guida pratica della Commissione UE, all’art. 102, comma 2, lett. c),TFUE, all’art. 16 reg. CE 1/2003, ai fini dell’erronea quantificazione del danno; omessa, insufficiente o contraddittoria Sez. I –RG34083/2019 camera di consiglio16.2.2023 motivazione circa fatti controversi decisivi del giudizio e, specificamente, in relazione all’individuazione dello scenario controfattuale più appropriato ai fini della liquidazione del danno risarcibile in conformità alle disposizioni di diritto interno comunitario: parr. 215 e 216 della Guida pratica della Commissione UE, art. 102, comma 2, lett.
c) TFUE e art. 16 reg. CE 1/2003 sullemodalità di un corretto «controfattuale»; violazione del principio di discriminazione e di orientamento al costo ex art. 102, comma 2, lett. c), TFUE per eccessività del prezzo di terminazione imposto da Wind; erronea qualificazione della fattispecie di danno subito: non solo danno da overcharge, o extracosto, ma anche da compressione dei margini (margin squeeze). Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione agli artt. 81 e 82 del Trattato CE, agli artt. 2589, 2043 e 2697 c.c., ai parr. 215 e 216 della Guida pratica della Commissione UE, all’art. 102, comma 2, lett.
c) TFUE, all’art. 16 reg. CE 1/2003, ai fini dell’erronea quantificazione del danno, nonché dell’art. 111 Cost., 51 nn. 1 e 4, 52, 63, 101, 112, 115, 116, 191 ss. e 345 c.p.c., 1 ss. dir. UE 104/2014, recepita con il d.lgs. n. 3/2017; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi del giudizio e, specificamente, in relazione all’individuazione dello scenario controfattuale più appropriato ai fini della liquidazione del danno risarcibile, in conformità alle disposizioni del diritto interno comunitario, parr. 215 e 216 della Guida pratica della Commissione UE, art. 102, comma 2, lett.
c) TFUE e art. 16 reg. CE 1/2003 sulle modalità di un corretto «controfattuale»; violazione del principio di discriminazione e di orientamento al costo ex art. 102, comma 2, lett. c), TFUE per eccessività del prezzo di terminazione imposto da Wind; erroneità delle valutazione delle risultanze istruttorie della seconda consulenza tecnica disposta in appello; violazione dei principi in materia di nomina, compatibilità, terzietà, contraddittorio e giusto procedimento; Sez. I –RG34083/2019 camera di consiglio16.2.2023 violazione dei nominati articoli del codice di rito, oltre che dell’art. 2696 c.c.;violazione del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.); omessa pronuncia sull’eccezione di nullità parziale o inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica di primo grado e, anche per illegittimità derivata, nullità parziale o inutilizzabilità delle risultanze della seconda consulenza tecnica d’ufficio svolta in appello.
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione agli artt. 81 82 del Trattato CE, agli artt. 2589, 2043 e 2697 c.c., ai parr. 215 e 216 della Guida pratica della Commissione UE, all’art. 102, comma 2, lett. c),TFUE, all’art. 16 reg. CE 1/2003, ai fini dell’erronea quantificazione del danno, degli artt. 62, 92, 122, 113, 115, 116, 159, commi 2 e 3, 194 ss., 198 c.p.c., 342 ss. c.p.c., 165 l. fall., 2699 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi del giudizio; errore logico nella liquidazione del danno e vizio per contraddizione logica, contrasto tra argomentazione adottate ed erronea valutazione delle prove e della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado e contrasto intrinseco con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio di appello, nonché inammissibilità del «controfattuale Wind o Polo» e, dunque, in relazione all’individuazione dello scenario controfattuale più appropriato ai fini della liquidazione del danno risarcibile, in conformità delle disposizioni del diritto interno comunitario; violazione del principio di discriminazione di orientamento al costo ex art. 102, comma 2, lett. c), TFUE per eccessività del prezzo di terminazione imposto da Wind; nullità e inutilizzabilità parziale della CTU di primo e secondo grado nella parte relativa al quantum debeatur, anche ex art. 159, commi 2 e 3, c.p.c.; erronea qualificazione della fattispecie di danno subito: non solo danno da overcharge, o extracosto, ma anche da compressione dei margini (margin squeeze). 5.
― I motivi di ricorso incidentale sono titolati come appresso. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 102 TFUE Sez. I –RG34083/2019 camera di consiglio16.2.2023 nella parte in cui la sentenza non definitiva ha ritenuto che la condotta ascritta a Wind integrasse una fattispecie di abuso escludente; richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza non definitiva ha ritenuto indiziariamente provato da Teleunit il nesso di causalità tra la condotta illecita ascritta a Wind e il danno lamentato sub specie di compressione dei margini di profitto nel mercato delle chiamate fisso-mobile alla clientela business.
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 102 TFUE e degli artt. 2043 e 2600 c.c. nella parte in cui la sentenza non definitiva ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa di Wind, indispensabile ai fini della configurazione della fattispecie illecita. 6. ― In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente principale ha fatto pervenire istanza per la discussione del ricorso. Reputa il Collegio che, per la particolare rilevanza delle questioni di diritto fatte valere dalle parti, il giudizio vada definito a seguito di trattazione in pubblica udienza, in conformità dell’art. 375, ult. co., c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dispone il rinv