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Ordinanza — n. 8823/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on environmental contribution claims due to statute of limitations and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8823/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the environmental contribution was not prescribed and that the court failed to suspend the limitation period due to the debtor's concealment of the debt. The court rejected these arguments, noting the specific ten-year prescription period applicable and finding the incidental appeal untimely because the main appeal was already inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2948 c.c.; Art. 2946 c.c.: The ordinary ten-year prescription period for environmental contributions applies strictly; concealment does not suspend the period unless the creditor actively discovers the debt, and incidental appeals are ineffective if the main appeal is inadmissible.

Parole chiave

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environmental contribution statute of limitations concealment of debt incidental appeal procedural inadmissibility restituzioni alla produzione merci interessate deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948 c.c.
Violazione o falsa applicazione dell’art. 2948, n.
Art. 2946 c.c.
circa la mancata applicazione dell’art. 2946 c.c. sulla prescrizione decennale ordinaria.
Art. 2941 c.c.
Violazione o falsa applicazione dell’art. 2941, n.8, c.c.
Art. 132 c.p.c.
5.Terzo motivo.Violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. circa la mancata applicazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in punto di mancata ammissione della CTU contabile, ritualmente richiesta dall’odierno controricorrente, per essere la relativa motivazione del tutto mancante.
Art. 112 c.p.c.
in relazione all’art. 112 c.p.c.
Art. 12 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.p.c. nonché vizio di motivazione ex art.
artt. 2697 c.c
156/2006 ed agli artt. 2697 c.c., nonché agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 16467/2017
Cass., n. 11511/2014
16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n.
Cass., n. 13485/2014
11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n.
Cass., n. 16499/2009
13485/2014; Cass., n. 16499/2009).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso propostoda Prodotti Conservati di Attianese Pasquale c. s.a.s. (già Attianese s.r.l.), rappresentata e difesa da ll’ Avv. Adriano Bellacosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maurizio Bellacosa,in Roma, Piazza Libertà, 20 -ricorrente- contro Consorzio Nazionale Imballaggi, rappresentata e difesa da ll’ Avv. Gianluca De Micco Padula, ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via Tomacelli,132 –controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza della Corte di Appello di Roman. 1832/2018 del 22-23.3.2018,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 .3 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Oggetto: contributi consortili Con atto di citazione ritualmente notificato, il CONAI (Consorzio Nazionale imballaggi) evocava in giudizio la Prodotti Conservati di Attianese Pasquale C. s.a.s., sostenendo che quest'ultima aveva omesso di presentare sin dal 1998 la dichiarazione annual e finalizzata alla determinazione del contributo ambientale dovuto dai produttori o utilizzatori di fusti ed imballaggi, quantunque ne fosse obbligata.

Precisava che le verifiche eseguite avevano evidenziato un notevole surplus di imballaggi importati o acquistati in Italia rispetto a quelli esportati all'estero, senza che la società convenuta avesse, peraltro, mai richiesto un plafond di esenzione. Chiedeva, quindi, che fosse condannata alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati a partire da novembre 1998 e al pagamento del relativo contributo ambientale da determinare a mezzo CTU, previo accertamento della corretta applicazione della procedura di esenzione p er gli imballaggi acquistati in Italia e, poi, venduti all'estero.

Si costituiva la convenuta sostenendo di non essere tenuta alla dichiarazione e al pagamento del contributo, il cui importo doveva considerarsi comunque in gran parte prescritto, giacché tutti gli imballaggi venivano destinati all'estero, tranne le rimanenze di magazzino che venivano avviate al macero. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, ritenendo, peraltro, prescritto ildiritto di CONAI fino al gennaio 2003. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Prodotti Conservati Sas con una serie di motivi. Il Consorzio ha presentato appello incidentale.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame ed accolto l’appello incidentale del Consorzio.

La Corte ha evidenziato che l’appellante non ha fornito adeguata prova contraria rispetto agli esiti della verifica eseguita dalla società di revisione incaricata dal Consorzio e che anche gli imballaggi al macero dovevano essere considerati immessi sul mercato e soggetti al contributo. Accoglieva il quarto motivo del ricorso incidentale poiché il Tribunale aveva omesso di considerare la richiesta di condanna alla presentazione delle dichiarazioni sulle quantità di imballaggi acquistati o importati nel periodo successivo al 2007 e determinava una sanzione di € 10.000 per ciascuna omessa dichiarazione annuale.

La Prodotti Conservati di Attianese Pasquale C. s.a.s. ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi. La Conai ha depositato controricorsocon ricorso incidentale con due motivi principali e tre posti in alternativa ed anche memorie , ma il ricorso è tardivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 1.Violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione agli artt. 178,221 e 224 d.lgs. n. 156/2006 ed agli artt. 2697 c.c., nonché agli artt. 115,116 e 191 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento dei contributi, perchè tali somme sono dovute esclusivamente per i prodotti smaltiti in Italia e non per quelli destinati ad essere esportati e smaltiti all’estero.

Censurava il mancato espletamento di una CTU e della considerazione della documentazione esibita per dimostrare la movimentazione all’estero degli imballaggi. Censurava, infine, la previsione dell’obbligo di consegnare le dichiarazioni annuali con la previsione di una sanzione in caso di inosservanza.

2. omesso esame di un fatto decisiv o per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: in particolare, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie ovvero alla richiesta di integrazione istruttoria (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) disattesa senza adeguata motivazione. 2.1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati unitariamente. Essi ripropon gono le medesime censure poste in appello senza confrontarsi con la ratio decidendisul punto. La Corte ha evidenziato che la ricorrente non aveva mai comunicato al CONAI i dati concernenti la sua attività di export, preventivamente , per avere il plafond di esenzione e che la verifica eseguita dalla società di revisione aveva evidenziato il superamento netto tra le quantità degli imballaggi importati rispetto a quelli esportati.

La Corte ha ritenuto che la documentazione offerta dalla ricorrente non era idonea a contrastare le risultanze della verifica. Èchiaro, così, che la censura omette di considerare, che l’apprezzamento degli esiti istruttori è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). Il ricorrente incidentale deduce: 3.Primo motivo.

Violazione o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. circa la mancata applicazione dell’art. 2946 c.c. sulla prescrizione decennale ordinaria. Il controricorrente censurava la qualificazione del contributo ambientale CONAI come prestazione periodica diversamente da quanto stabilito da molteplici sentenze di merito.

4. Secondo motivo. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2941, n.8, c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. circa la mancata sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non è stato scoperto. L’omessa dichiarazione della ricorr ente avrebbe impedito le operazioni di verifica e sarebbe stata dolosamente attuata. 5.Terzo motivo.Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art.118 disp. att. c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in punto di mancata ammissione della CTU contabile, ritualmente richiesta dall’odierno controricorrente, per essere la relativa motivazione del tutto mancante. 6.In alternativa, Quarto motivo.

Nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul capo della domanda formulata dall’odierno controricorrente in primo grado – che era stata riproposta in grado di appello –con la quale si chiedeva la condanna al pagamento del contributo ambientale dal mese di ottobre 1998 sino alla data di espletamento della CTU. 7.In alternativa, Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.p.c. nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. circa la mancata ammissione di mezzi istruttori. 7.1.

Il ricorso incidentale è tardivo in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, il chelo rende inefficace.

8. Per quanto esposto , il ricorso principale è inammissibile e , di conseguenza,il ricorso incidentale, risultando tardivo, è inefficace . 9.Il ricorrente principale è tenuto alle spese del processo in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e d inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente,in € 5.000,00 per onorari e € 200 ,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm