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Ordinanza — n. 8770/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' mutual withdrawal of the lawsuit with full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8770/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the parties' mutual withdrawal of the lawsuit. Stefano Pompa and CP Architectural Designers had previously challenged a lower court ruling that dissolved their construction contract due to breach, but they subsequently renounced the appeal. The court ruled that this withdrawal satisfied procedural requirements for case termination without needing to address costs, as the parties had agreed to their full compensation.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal by both parties, accompanied by an agreement on the mutual compensation of litigation costs, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a separate ruling on expenses.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation cost compensation cassation procedure contract dissolution dispute contratto d'architetto ricorso per inadempienza responsabilità del responsabile di progetto

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
legge n 228 del 2012
1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32749 del 2022
Cass. n. 32749 del 2022; Cass.
Cass. 27837 del 2022
32749 del 2022; Cass. 27837 del 2022; Cass.
Cass. n. 8015 del 2022
27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass.
Cass. n. 36339 del 2021
8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass.
Cass. n. 25342 del 2021
36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass.
Cass. n. 23731 del 2020
25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass.
Cass. n. 9152 del 2020
23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass.
Cass. n. 31580 del 2019
9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass.
Cass. n. 5247 del 2019
31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass.
Cass. n. 19071 del 2018
25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27682/2018r.g. proposto da: POMPA STEFANO e CP ARCHITECTURAL DESIGNERS S.R.L., con sede in Fiumicino (RM), loc. Fregene, alla via Giulianova n. 39, in persona del suo legale rappresentante pro temporeStefano Pompa, rappresentati e difes i , giusta procur a specialenotarile del 15 marzo 2023, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 16 marzo 2023, dall’Avvocato Franco Carlini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alViale Europa n. 55. - r icorrent i - contro BESAZZA STELLA e FERRARI DANIELE, rappresentati e difesi, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avvocato Maria Saracino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Appia Nuova n. 251. - controricorrenti - avverso la sentenza , n. cron. 1058 /201 8 , de l la CORTE DI APPELLO DI ROMApubblicatail 19/02/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/03/2023 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Stefano Pompa e la CP Architectural Designers s.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 19 febbraio 2018, n. 1058, pronunciata nel contraddittorio con Stella Besazza e Daniele Ferrari, reiettiva del gravame promosso dai primi contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 12/13 febbraio 2013, n. 121, che aveva dichiarato risolto, per grave inadempimento del Pompa, il contratto tra essi sottoscritto il 5 novembre 2004 e lo aveva alla restituzione, in favore della Besazza e del Ferrari, della somma di € 150.000,00.

2. Questi ultimi hanno resistito con unico controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Successivamentealla fissazione dell’adunanza camerale, con atto datato 16 marzo 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese;

2. Il descritto atto reca le sottoscrizioni per adesione anche degli odierni controricorrenti. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione.

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 32749 del 2022; Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civi