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Ordinanza — n. 8763/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses deportation appeal as it constitutes a merit review rather than a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8763/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the deportation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a challenge to the factual findings regarding the applicant's social integration. The lower court had rejected the opposition by determining that the applicant failed to meet the integration threshold required to suspend expulsion under Article 13 of the Immigration Act. The Supreme Court ruled that such arguments constitute a review of the merits and facts, which falls outside the scope of cassation review limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds of complaint concern the assessment of facts or the application of law to facts in a manner that constitutes a review of the merits, rather than a violation of legal norms.

Parole chiave

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deportation appeal social integration merit review cassation inadmissibility Article 13 Immigration Act factual assessment procedural exhaustion domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Il Giudice di Pace ha rilevato a) l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare il livello di integrazione dello straniero nel tessuto socioeconomico nazionale, sì da non poter applicare le disposizioni dell’art. 13 del d.
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Il Giudice di Pace ha rilevato a) l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare il livello di integrazione dello straniero nel tessuto socioeconomico nazionale, sì da non poter applicare le disposizioni dell’art. 13 del d.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
Il Giudice di Pace ha rilevato a) l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare il livello di integrazione dello straniero nel tessuto socioeconomico nazionale, sì da non poter applicare le disposizioni dell’art. 13 del d.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18499/2021R.G. proposto da SEFERI DURIM, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec antonio , rappr esentato e difeso dall’avv. Antonio Di Pinto, giusta procura speciale in atti; –ricorrente – contro PREFETTO PROVINCIA DI BARI –intimato – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bari n. 299/2021 del 30.04.2021, emess a nell’ambito del procedimento n.r.g. 7005 /202 0 avente a oggetto il ricorso avverso il decreto di espulsione dal Oggetto: straniero espulsione AC –03/02/2023 r.g. n. 18499/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini territorio nazionale emesso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 7settembre 2020 n. prot. 72/EY/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03 febbraio2023 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE SEFERI DURIM, di nazionalità albanese, ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Bari ha respinto l’ opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione dal t erritorio nazionale n. 72/EY/2020 del 07.09.2020, emesso dal Prefetto dellaProvincia di Bari .

Il Giudice di Pace ha rilevato a) l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare il livello di integrazione dello straniero nel tessuto socioeconomico nazionale, sì da non poter applicare le disposizioni dell’art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998;

b) l’ irrilevanza della mancata comunicazionedel preavviso di rigetto della domanda amministrativa presentatadall’interessato, atteso che il provvedimento di espulsione era sostanzialmente legittimo, posto che il ricongiungimento familiare in Italia, dedotto dal richiedente a fondamento della domanda di proroga del permesso di soggiorno, non riguardava familiari contemplati nell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 T.U. 286/98 e D.L n. 89/2011 Conv. L. 129/2011», deducendo che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di accertare la mancata verifica in sede amministrativa della sussistenza dei vincoli familiari in relazion e ai quali l’ interessato chiedeva il ricongiu ngi mento, e avrebbe comunque omesso di r.g. n. 18499/2021 Cons. est. Paolo Fraulini disporre istruttoria sul punto, ritualmente richiesta con prova testimoniale, peraltroomettendo alcuna motivazione sul punto.

2. I l motiv o è ina mmi ssibile perché le censure svolte sono censure di merito, che attengono all’accertamento dei fatti (modalità di ingresso in Italia, integrazione raggiunta nel tessuto sociale italiano, composizione del nucleo familiare ) e non alla violazione di norme di diritto, pure formalmente invocata nella rubrica.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a mancanza di attività difensiva dellacontroparte.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste sso articolo 13, se dovuto. Co