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Ordinanza Interlocutoria — n. 8700/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands bankruptcy appeal regarding social cooperative commercial activity to lower court for public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8700/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remanded the case to the lower court for a public hearing. The appellant argued that the bankruptcy ruling violated procedural rights by relying on ministerial opinions without prior adversarial proceedings. The court noted the novelty of the issue regarding social cooperatives and the conflicting academic views, justifying the remand to allow full defense.

Regesto Legislator

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Art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 24, secondo comma, e 111 Cost.: The court may decide on a novel legal issue regarding the bankruptcy of social cooperatives only after remanding the case to ensure full adversarial proceedings and doctrinal clarity.

Parole chiave

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social cooperative bankruptcy commercial activity criteria ministerial opinion binding procedural adversarial rights remand for public hearing novelty of legal issue insolvency declaration società cooperativa

Disposizioni normative citate

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Art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
civ., censurando la sentenza impugnata per omessa motivazione, nella parte riguardante la fallibilità di essa ricorrente e la sussistenza dello stato d'insolvenza; che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt.
Art. 24, secondo comma, e 111 Cost.
Art. 5 della legge fall.
Art. 15 della legge fall.
Art. 111, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
art. 101 cod. proc. civ
267, dell'art. 101 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 20/10/2021, n. 29245
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13516/2020 R.G. proposto da SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE O.N.L.U.S. EUROPA SER- VIZI, FORMAZIONE E TERZO SETTORE, in persona del legale rappresentante p.t. Alcino Oronzo Siculella, rappresentatae difesa dall ' Avv. Fernando Cara- cuta, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE O.N.L.U.S. EUROPA SERVIZI, FORMAZIONE E TERZO SETTORE, in persona del curatore p.t.

Dott. Carlo Rugge, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessan- dro Favale, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e URSO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Di Candia, con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; –controricorrente – e LABRIOLA ANTONELLA, MERCALDI LUCA, URSO SARAH, COLIZZI LAURA, PALMA ISAURA, DONGIOVANNI MARIA ASSUNTA, CARIDDI VALENTINA, QUARTA MARIA RISARIA, DE DONNANTONIO ELENA, MACI ROBERTA, SCOR- RANO MARIA ANTONIETTA, PASCULLI PAMELA, LEO MARLENE, LONGO NOEMI, LONGO GIANNA, FAZZI ENZA, BRAY ANNA RITA, LEGGIERI LILIANA, SOZZO SALVATORE, VINCENTI LUCIA, COSTANTINI ANNA PIERA, LA GROTTA MARCELLA, PANICO MONICA, MASTRIA DANIELA, ACCOGLI TONIA, SALAMAC LAURA ANNA, SENSIBILE FEDERICA, SAPONARO AGOSTINA, POTI' LUIGI AN- TONINO, CARRIERO FEDERICA, DE CARLO ORNELLA, DE LORENZIS SILVIA, SERGIO LORENZA LUCIANA, SCARDINO MARIA GRAZIA, LONGO ALESSIA, RISO SIMONA, MARTUCCI ANTONIO STEFANO, MONTINARO MARIA ROSA- RIA, CASSANO MARIA, DE GIAMPAULIS ROSSELLA, MANGIONE ELISABETTA, MARTI STEFANIA, CICCARESE ANGELO, CUCINELLI MARIA ANTONIETTA, MAZZEI DANILO, PECCARISI ROBERTA, GAROFALO DANIELA, LUPO ARIANNA, PECCARISI ANNA PAOLA, NEGRO LUCIA, LUCERI MARIA LUCIA, VECCHIO FABIOLA, GENNA FEDERICA, MATTEI MARTINA e SOCIETA' COO- PERATIVA ORIZZONTI NUOVI;

–intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce n. 4/20 , depositata il 21 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con sentenza del 9 ottobre 2018il Tribunale di Lecce dichiarò il fallimento della Società Cooperativa Consortile Sociale O.n.l.u.s. Europa Servizi, Formazione e Terzo Settore (C.E.S.F.E.T), ritenendo irrilevante, a tal fine, la natura di cooperativa a mutualità prevalente della società debitrice, in quanto esercente attività commerciale nel rispetto del criterio di economi- cità; che l'impugnazione proposta dalla CESFETè stata rigettata dalla Corte d'appello di Leccecon sentenza del 21 febbraio 2020, la quale ha confermato l'assoggettabilità a fallimento della società debi- trice, ritenendo non ostativo il disposto dell'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, avente carattere meramente speciale rispetto alla disciplina generale delle cooperative,e reputando altresì ininfluente lo svolgimento dell'attività in settori d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solida- ristiche e di utilità sociale e lo scopo non lucrativo della cooperativa, a fronte dell'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi; che avverso la predetta sentenza la CESFET ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in seimotivi, illustrati anche con memoria; che hannoresistito con controricorsi, anch'essi illustrat i con memori e, il curatore del fallimento e Vincenzo Urso, mentre gli altri intimati non ha nno svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione dell'art. 18, settimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma e 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la tardività della costituzione in giudizio di Luca Mercaldi, Anna Rita Bray, Liliala Leggieri, Salvatore Sozzo, Lucia Vincenti, Anna Piera Costantini e Marcella La Grotta; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 ed in subordine dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine ai motividi reclamo con cui erano stat i fatt i valere l'inadempimento da parte dei creditori dell'onere di provare il compimento di operazioni commerciali da parte della società e l'inapplicabilità del principio di non contestazione alla concessione in subappalto dei servizi da essa gestiti, in quanto non indicati specificamente; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per omessa motivazione, nella parte riguardante la fallibilità di essa ricorrente e la sussistenza dello stato d'insolvenza; che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., sostenendo che, nel confermare la sussistenza dello stato d'insolvenza, sulla base di valutazioni espresse da funzionari del Ministero dello sviluppo econo- micoe di frasi pronunciate in sede di approvazione dei bilanci, la Corte terri- toriale ha fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio, senza sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti; che con il quinto motivola ricorrente deduce la violazione dell'art. 5 della legge fall., osservando che, nel confermare la sussistenza dello stato d'insol- venza, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere transitorio dello stato d'illiquidità in cui versava essa ricorrentee dello stato di liquida- zione in cui era stata posta; che con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa ap- plicazione dell'art. 15 della legge fall., degli artt. 111, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto generica la denuncia della violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc.civ.; che la questione sollevata con il terzo motivo di ricorso, riguardante l'as- soggettabilità a fallimento delle società cooperative sociali esercenti un'atti- vità commerciale secondo criteri di economicità,è stata risolta in senso posi- tivo da una recente pronuncia di questa Corte, successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, la quale ha escluso la natura vincolante dei pareri resi in proposito dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei po- teri di vigilanza attribuitigli dalla legge, nonché la rilevanza dell'eventuale as- sunzione della qualificadi Onlus, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ravvisandovi una norma speciale di carattere fiscale, inidonea ad integrare la diversa previsione di legge prevista dall'art. 2545-terdecies cod. civ. (cfr.

Cass., Sez. I, 20/10/2021, n. 29245); che il predetto principio, enunciato in camera di consiglio su una que- stione in ordine alla quale non si registravano precedenti decisioni di questa Corte, ha costituito oggetto dicontrastanti valutazioni in dottrina, parte della quale risulta orientata in senso favorevole all'assoggettabilità a fallimento, sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nella pronuncia citata, mentre altra parte appare orientata in senso contrario, in virtù del richiamo alla complessa ed articolata disciplina speciale vigente per le imprese sociali; che la novità della questione, avente una particolare rilevanza nomofilat- tica, in quanto idonea a riproporsi in un numero di casitutt'altro che esiguo, la sua importanza, collegata all'ampia diffusione del modello societario in que- stione, e la sua complessità, derivante dalla molteplicità dei profili normativi e dommatici coinvolti, inducono a ritenere giustificato il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese al ri- guardo ed