Italian Supreme Court dismisses appeal on usury claim due to procedural inadmissibility under Article 360 bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the Supreme Court's 2017 ruling established that usury verification applies only to the moment of contract formation. The appellant argued that usurious interest rates agreed upon in 1990 should be voided retroactively, but the court noted this contradicted the binding precedent excluding 'subsequent usury.' Consequently, the court rejected the claim based on procedural inadmissibility under Article 360 bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1815 c.c.; Art. 1, Law 24/2001; Art. 118 TUB; Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.: An appeal challenging a contract's validity based on usury is inadmissible if filed after the Supreme Court established that usury is determined at the time of contract formation, excluding subsequent usury claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29391/2019 R.G. proposto da : TESTA CARLO PIETRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTAGOSTINO GUIDO (SNTGDU59E27Z613O) -ricorrente- contro BANCA PASSADORE C. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato PIETROLUCCI ANDREA (PTRNDR63H22H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERNETTI PIERO GIUSEPPE (VRNPGS60A05F965N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1399/2018 depositata il27/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Testa Carlo Pietro ricorre per un mezzo, nei confronti di Banca Passadore C. S.p.A., contro la sentenza del 27 luglio 2018, con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Alessandria di rigetto della sua opposizione ad un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 53.265,48, quale saldo debitore risultante da un conto corrente intrattenuto presso la banca, opposizione fondata sull’assunto che quest’ultima avesse praticato interessi usurari. 2.
― Banca Passadore C. S.p.A. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di normedi diritto ed in particolare dell’articolo 1815 c.c., dell’articolo 1 della legge numero 24 del 2001 di conversione del decreto legge numero 394 del 2000 nonché dell’articolo 118 del testo unico bancario, censurando la sentenza impugnata per aver confermato la decisione di primo grado secondo la quale, dal momento che il contratto di apertura di credito era stato stipulato nel 1990, prima dell’entrata in vigore della legge numero 108 del 1996, le domande svolte dall’attore in opposizione a decreto ingiuntivo dovevano essere disattese, non potendo applicarsi con retroattività la normativa in oggetto, mentre esso Testa non aveva chiesto di applicare detta normativa con efficacia retroattiva, bensì di applicarla in relazione agli interessi richiesti in epoca successiva all’entrata in vigore della legge medesima.
RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. Esso è stato introdotto con atto notificato il 27 settembre 2019, ossia ben dopo la pronuncia di Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 246759, la quale ha stabilito che la verifica dell’usura va rapportata al momento genetico, esclusa la configurabilità della cd. «usura sopravvenuta» in corso di rapporto: «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimentodel rapporto, la soglia d’usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto».
Il motivo di ricorso è dunque volto a sostenere una tesi giuridica in contrasto con la soluzione accolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, cui la decisione di merito si è conformata. L’inammissibilità discende perciò all’applicazione dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il