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Ordinanza — n. 8518/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial claim for late payment interest but dismisses artisan privilege due to missing property description.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8518/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the claim for special artisan privilege because the creditor failed to describe the specific property securing the lien in the bankruptcy petition. However, the court allowed the request for additional late payment interest, ruling that the lower court incorrectly calculated the interest start date based on the bank draft date rather than the invoice receipt date. Consequently, the bankruptcy decree was quashed regarding the interest claim and remanded to the Treviso Tribunal for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 2751-bis, n. 5 c.c.; D.Lgs. 231/2002, art. 4: The requirement to indicate the specific property for a special lien is mandatory; without such description, the claim is treated as unsecured, while late payment interest must commence from the invoice receipt date unless parties agreed otherwise.

Parole chiave

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bankruptcy privilege artisan status property description late payment interest remand to tribunal unsecured claim calculation date aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 2751-bis, n. 5 c.c.
e utilizzato secondo la disciplina vigente in epoca anteriore all’approvazione della menzionata novella; - tuttavia, anche in relazione all’art. 2751 bis, n.
D.Lgs. 231/2002, art. 4
7287); - con il quinto motivo il ricorrente lament a la violazione dell’art. 4, primo comma, d.lgs.
Art. 92 cod. proc. civ.
art. 2083 c.c
e non più al criterio del concetto di prevalenza del lavoro, desunto da ll'art. 2083 c.c.
art. 92 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 7 giugno 2016, n. 11656
Cass. 7 giugno 2016, n. 11656; Cass.
Cass. 22 marzo 2013, n. 7287
11656; Cass. 22 marzo 2013, n. 7287); - con il quinto motivo il ricorrente lament a la violazione dell’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27845/2016R.G. proposto da Fagan Bruno, rappresentat o e difes o dagli avv. Luciano Gazzola e Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, sito in Roma, via Maria Cristina, 8 -ricorrente - contro Fallimento della Società Agricola PRAI s.r.l.,in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. Fabio Fantin , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sabina Ciccotti , sito in Roma, via Lucrezio Caro, 62 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositat o il 28 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Fagan Mario propon e ricorso per cassazione avverso il decreto del Oggetto: privilegio - impresa artigiana Tribunale di Treviso, depositatoil 28 ottobre 2016 , che aveva accolto solo parzialmente la sua opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento della Società Agricola PRAI s.r.l.; - dall’esame del decreto impugnato si evince che il giudice delegato aveva ammesso il credito dell’odierno ricorrente , vantato a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi eseguita in favore della società in bonis, non riconoscendo, tuttavia, né la natura privilegiata, né l’importo richiesto per maggiori interessi legali , così come previsti ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; - il Tribunale ha confermato la valutazione del giudice delegato in ordine alla non riconoscibilità della natura privilegiata del credito ammesso, richiesta in relazione all’asserita natura artigiana dell’attività svolta, negando il privilegio speciale chiesto con riferimento alla relativa i.v.a. e alle spese di giustizia in ragione della mancata individuazione del bene, mentre ha accolto la richiesta del maggior importo conseguente all’applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/02; -il ricorso è affidato a sei motivi; - resiste con controricorso il Fallimento della Società Agricola PRAI s.r.l.; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrent e denuncia la violazione falsa applicazione degli artt.2751 bis, n. 5, cod . civ . e 2, 3, 4 e 5 l . 8 agosto 1985, n. 443, per aver il decreto impugnato negato la qualità di imprenditore artigiano in ragione unicamente della pr evalenza del capitale sul lavoro senza pronunciarsi in merito agli ulteriori elementi richiesti dalla normativadi settore pertinente; - evidenzia, in particolare, ch e: svolgeva attività a gro meccanica la quale, in quanto eseguita per conto terzi, rientrava nell’ambito dell’attività artigiana; era iscritta nell’albo delle imprese artigiane; disponeva, all’epoca dei fatti, di solitre dipendenti; -aggiunge, altresì, con riferimento all’analisi del rapporto tra l avoro e capitale, che il Tribunale avevautilizzato solo il fattore quantitativo; - con il secondo motivo deduce l’omessa valutazione della prova documentale, che avrebbe dimostrato la natura artigiana dell’impresa individuale; -i motivi, esamina bili cong iuntamente , sono in ammissibil i ; - giova osservare che, la nuova formulazione dell’art. 2751 bis , n. 5 , cod. civ., così come risultante a seguito della novella –avente portata innovativa –introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., dallal. 4 aprile 2012, n. 35, comprende tra i crediti muniti di privilegio generale sui mobili «il credito dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizionivigenti» (cfr.

Cass. 6 settembre 2019, n. 22379) ; -per stabilire, dunque, se un credito sia munito d i tale privilegio deve farsi riferimento alla disciplinaspeciale di settore e, in particolare, alla legge quadro sull'artigianato ( l. 4 agosto 1985, n . 443) e non più al criterio del concetto di prevalenza del lavoro, desunto da ll'art. 2083 c.c. e utilizzato secondo la disciplina vigente in epoca anteriore all’approvazione della menzionata novella; - tuttavia, anche in relazione all’art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., nella versione attualmente in vigore e applicabile ratione temporisal caso in esame,l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5, l.n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva , non è un requisito sufficiente per il riconoscimento del privilegio, a tale fine dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti datale legge (cfr.

Cass. 12 gennaio 2021, n. 281; Cass. 13 luglio 2018, n. 18723); - quindi, ai fini dell’accertamento della natura artigiana dell’attività imprenditoriale esercitata in via individuale occorre verificare che l’attività sia svolta dell’imprenditore in via professionale, ai sensi dell’art. 2 della legge quadro;-deve, inoltre, riscontra rsi la sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 3, primo comma, consistenti nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al successivo art. 4 e nel fatto che l’attività abbia quale scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavoratio di prestazioni di servizi , escluse le attivit à agricole e le attivitàdi prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazionedei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'eserciziodell'impresa; - grava sul creditore l'onere di dimostrare il possesso d i tali requisiti (cfr.

Cass. 22 novembre 2011, n. 24651; Cass. 27 giugno 2005, n. 13758); - orbene, ritenuta la non concludenza, ai fini che qui interessano, dell’iscrizione nel registro delle imprese artigiane, così come correttamente evidenziato dal Tribunale, e la non pertinenza del criterio della prevalenza del lavoro sul capitale, su cui sia il decreto impugnato, sia il motivo di ricorso si soffermano, deve rilevarsi che , quanto alle ulteriori deduzioni, il ricorrente afferma che l’attività esercitata, consiste ndo nell’esercizio di macchine agricole per conto terzi, rientrava tra quelle prese in considerazione dall’art. 3 della legge quadro; - omette, tuttavia, di indicar e se e dove tale circostanza sia stata allegata nel corso del giudizio di merito, non consentendo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione; - in tal modo, non ha assolto al relativo onere derivante dall’applicazione del principio di specificità e gravante sulla parte che propone una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto (così, Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); - inammissibile è, del pari , la doglianza formulata con il secondo motivo, in quanto sottola deduzione del vizio di « omess a valutazione della prova documentale», il ricorrente mir a ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di meritoche non è consentita in questa sede (cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2758, secondo comma, cod. civ., per aver il decreto impugnato ritenuto di non poter riconoscere il privilegio speciale per rivalsa i.v.a. in ragione della mancata indicazione del bene specifico cui il servizio prestato si riferiva; -con il quarto motivo formula analoga censura avverso la statuizione di disconoscimento del privilegio speciale per le somme versate a titolo di spese di giustizia e competenze, con riferimento agli artt. 2755 e 2750 cod. civ.; - anche questi due motiv i possono essi essere esaminati congiuntamentee si presentano infondati; -l’art. 93, terzo comma, n. 4 , legge fall. stabilisce che la domanda di ammissione allo stato passivo deve contenere, tra gli altri elementi, «l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione,nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale», disponendo al comma successivo che alla mancanza o l’assoluta incertezza di tale requisito consegue che il credito è considerato come chirografo; -tali disposizioni vanno interpretate, secondo il loro tenore letterale e in coerenza con le esigenze di celerità e operatività della verifica, nel senso che la dovuta «indicazione» si riferisce non solo al titolo della prelazione, come ma anche al bene su cui si esercita il privilegio (cfr.

Cass. 7 giugno 2016, n. 11656; Cass. 22 marzo 2013, n. 7287); - con il quinto motivo il ricorrente lament a la violazione dell’art. 4, primo comma, d.lgs. n. 231 del 2002, per aver il Tribunale riconosciuto gli interessi moratori, calcolati ai sensi di tale decreto, con decorrenza dalla data in cui l’assegno bancario consegnato in pagamento del servizio prestato è stato portato all’incasso e non già dalla data della fattura;-il motivo è fondato; - l’art. 4 d.lgs. n. 231 del 2002 prevede che gli interessi moratori (quantificati in misura pari al saggio del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali) decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, individuato, in assenza di determinazione convenzionale, in trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenutoequivalente ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, qualora è incerta la data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente o tali documenti precedono l’esecuzione della transazione; - orbene, non risultando controverso che l a transazione abbia avuto esecuzione in epoca antecedente alla presentazione dell’assegno consegnato in pagamento per l’incasso, la decisione del Tribunale di individuare tale ultima data quale momento di decorrenza degli interessi moratori non fa corretta applicazione della richiamata disposizione normativa, poiché il giudice avrebbe dovuto verificare se le parti avevano proceduto alla determinazione convenzionale della data di pagamento e, in difetto, quale fosse la data di ricezione della fattura ovvero, nell’incertezza, la data di esecuzione della prestazione; -all’accoglimento del quinto motivo di ricorso segue l’assorbimento del sesto, avente ad oggetto la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per aver il decreto condannato l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese processuali pur in presenza di un parziale accoglimento dell’opposizione, in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale; - il decreto impugnat o va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Treviso, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corteaccoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il sesto e rigetta i restanti ; cassa il decreto impugnato con riferimento a l motiv o accolt o e