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Ordinanza — n. 8398/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8398/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8398/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTIDI CAUSA La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 658/2020, pubblicata il 25/6/2020, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che, per quanto qui interessa, all’esito di prove orali e di consulenza tecnica d’ufficio, in accoglimento della domanda proposta dalla Emmeti spa, società operante nel settore della produzione e della commercializzazione di componenti per impianti termoidraulici, con un rete di agenti distribuiti sul territorio nazionale, nei confronti della Ape Raccorderie srl, società concorrente, e di ex agenti dimissionari di Emmeti, Roberto Soleti e Maurizio Luigi Bassetti (mentre, quanto ad altro convenuto, Emiliano Longhi, si era dato atto dell’intervenuta transazione tra le parti), aveva accertato la condotta anticoncorrenziale, posta in essere con storno dei dipendenti dai convenuti, e condannato i predetti, in solido, al risarcimento dei danni, liquidati in € 981.877,00, confermata anche l’ inibitoria pronunciata in sede cautelare, con ordine di pubblicazione della sentenza, respinte le domande riconvenzionali dei convenuti.

Regesto Legislator

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art. 116 c.p; Ordinanza — n. 8398/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Premesso che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. SU 22232/2016; cfr. anche Cass. 3819/2020), nella specie, con il vizio di nullità della sentenza si censura la contradditorietà motivazionale, non più ammissibile in sede di legittimità.

Parole chiave

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agenti di polizia agente mandatario agente provocatore violazione del segreto professionale appropriazione indebita di trattenute salariali

Disposizioni normative citate

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art. 116 c.p
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24363/2020 R.G. proposto da : EMMETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA (FLTLSN63R57H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RIPESI PIERLAMBERTO (RPSPLM55L30L407Z), DE NEGRI SILVIA (DNGSLV69M43H823K), -ricorrente- contro APE RACCORDERIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10 C/O STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, presso lo studio dell’avvocato TOFFOLETTO FRANCO (TFFFNC57E13F205P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE FAZIO GIACOMO (DFZGCM69M02A794K), VALSERIATI FLAMINIO (VLSFMN43S24D940D), DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X), PATERNO' FEDERICA (PTRFRC64D67F839M), -controricorrente- nonchè contro SOLETI ROBERTO, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 658/2020 depositata il25/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTIDI CAUSA La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 658/2020, pubblicata il 25/6/2020, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che, per quanto qui interessa, all’esito di prove orali e di consulenza tecnica d’ufficio, in accoglimento della domanda proposta dalla Emmeti spa, società operante nel settore della produzione e della commercializzazione di componenti per impianti termoidraulici, con un rete di agenti distribuiti sul territorio nazionale, nei confronti della Ape Raccorderie srl, società concorrente, e di ex agenti dimissionari di Emmeti, Roberto Soleti e Maurizio Luigi Bassetti (mentre, quanto ad altro convenuto, Emiliano Longhi, si era dato atto dell’intervenuta transazione tra le parti), aveva accertato la condotta anticoncorrenziale, posta in essere con storno dei dipendenti dai convenuti, e condannato i predetti, in solido, al risarcimento dei danni, liquidati in € 981.877,00, confermata anche l’ inibitoria pronunciata in sede cautelare, con ordine di pubblicazione della sentenza, respinte le domande riconvenzionali dei convenuti.

I giudici di appello, in accoglimento parziale del gravame principale proposto dalla Ape Raccorderie srl e di quello incidentale proposto dal Soleti (essendosi formato il giudicato, in difetto di impugnazione, sulle statuizioni riguardanti il Bassetti, rimasto contumace), hanno, invece, respinto le domande proposte nei confronti di dette parti, ordinando la restituzione di quanto dalle stesse pagato in esecuzione della sentenza. La Corte territoriale, premessi richiami alla giurisprudenza di legittimità in punto di concorrenza sleale per storno di dipendenti e, in particolare, sulla non sufficienza del dato della mera assunzione di personale proveniente dall’impresa concorrente, occorrendo la dimostrazione di un’attività sistematica di reclutamento (nella specie, di agenti), accompagnata dall’intento di vanificare, attraverso l’acquisizione delle risorse del competitore, lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato, ha ritenuto che dovesse essere ridimensionata la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi Fioretti Cammi, Zucchi, Papa e Montagner (in ordine a contatti tra gli agenti dimissionari e Bassetti e Soleti e altri soggetti qualificatisi come interni ad Ape, i quali ne avrebbero sollecitato il passaggio in detta società) sulla base di plurimi dati significativi, quali descritti alle pagg. da 21 a 24, stante la genericità e vaghezza delle dichiarazioni, nonché il contrasto con altre dichiarazioni testimoniali, dalle quali emergeva l’insoddisfazione degli agenti di Emmeti per le condizioni contrattuali e l’iniziativa degli stessi di rivolgersi ad Ape per avere informazioni, avendo detta società avviato pubblicamente, con annunci stampa e su Internet, un’attività di ricerca di personale, fatti questi neutri rispetto alla sussistenza del preteso storno; in particolare, quanto al teste Zucchi in rapporto alla specifica posizione del Soleti, egli aveva riferito solo offerte a clienti di Emmeti di prodotti APE, fatti estranei alla fattispecie in esame.

Avverso la suddetta pronuncia, la Emmeti spa propone ricorso per cassazione, notificato il 22/9/2020, affidato a due motivi, nei confronti di Ape Raccorderie srl (che resiste con controricorso, notificato il 27/10/2020) e di Roberto Soleti, in persona dell’amministratore di sostegno Filomena Nigro (che non svolge difese). Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la contraddittorie tà della motivazione, in violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.132 c.p.c., con conseguente vizio di illogicità nella disamina del materiale probatorio testimoniale, in punto di inattendibilità dei testimoni di parte Emmeti, valorizzati invece in primo grado, perché avevano mantenuto un rapporto con tale società, e di attendibilità, invece, di tutti i testi di Ape Raccorderie, che erano transitati da Emmeti in detta società concorrente;

b) con il secondo motivo, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, sia la violazione, ex art.363 c.p.c., dell’art.116 c.p.c., in relazione alle circostanze riferite dal teste Giorgio Zucchi (la cui deposizione sarebbe stata utilizzata solo parzialmente, tralasciando fatti di assoluta rilevanza), nonché a quelle emerse da documenti prodotti (in ordine al fatto che l’operazione si fosse concentrata in pochi mesi, tra la fine del 2008 ed il luglio del 2009, e che, su ventitrè agenti di Emmeti contattati, ben quindici erano passati ad Ape) e dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata (in ordine alla riduzione del fatturato di Emmeti, nel 2009). 2.La prima censura, con la quale si denuncia un vizio di assoluta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata perché la Corte avrebbe valutato in modo differente l’attendibilità dei testi di una parte e dell’altra, non applicando il medesimo principio, è inammissibile.

Premesso che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. SU 22232/2016; cfr. anche Cass. 3819/2020), nella specie, con il vizio di nullità della sentenza si censura la contradditorietà motivazionale, non più ammissibile in sede di legittimità.

Alla luce del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., introdotto dalla legge n. 134 del 2012, l'interpretazione operata dal giudice di appello ̀ assoggettabile al controllo di legittimit à limitatamente al caso in cui l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in ś , purch ́ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (cfr.

S.U. 8053/2014). Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, cosicché «la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Cass. 25332/2014;

Cass. 6519/2019). Con riguardo poi al peso probatorio delle diverse testimonianze, si è affermato (Cass. 21187/2019; Cass. 13054/2014) che «in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice».

Si è poi chiarito che «in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità» (Cass. 7623/2016) e che la valutazione sull’attendibilità del teste «afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità» (Cass. 21239/2019; conf.

Cass. 26547/2021). Orbene, la Corte d’appello ha valutato l’attendibilità dei testimoni sulla base del quadro probatorio complessivamente emerso dall’istruttoria e non ha fondato l’inattendibilità di alcuni testimoni esclusivamente, come sostiene la ricorrente, sull’esistenza di un rapporto di collaborazione tra essi e la Emmeti ma anche su altri elementi, avendo evidenziato come:

a) dei pochi testimoni sentiti (non tutti quelli passati ad Ape), nessuno aveva confermato la tesi di parte attrice riguardante l’iniziativa assunta da Ape e l’utilizzazione di comunicazioni denigratorie della Emmeti;

b) gli agenti Ballachino, Oggianu, Stella e Trupia avevano, anzi, riferito di malumori a causa delle condizioni contrattuali applicate da Emmeti, meno favorevoli di quelle offerte da Ape, che stava svolgendo pubblicamente una «campagna acquisti con annunci su stampa ed Internet» (come confermato anche dai testi Maolucci e Iacono), mentre le deposizioni dei testi che non avevano rassegnato le dimissioni da Emmeti, oltre che modestamente affidabili per intraneità rispetto alla Emmeti, erano vaghe e generiche. 3.Anche la seconda censura è inammissibile, in quanto volta a censurare l’apprezzamento dei fatti e delle prove riservato al giudice di merito.

Inoltre, una violazione dell’art.116 c.p.c. non si pù ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso ̀ rubricato alla «valutazione delle prove» (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016; Cass. S.U. n. 20867/2020). La censura della ricorrente non ̀ ammissibile neppure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per ś , il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorch́ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053). Peraltro, la censura non coglie neppure la ratio decidendiin quanto la Corte d’appello ha esaminato le dichiarazioni rese dal solo teste Zucchi, rilevando che esse erano inattendibili in quanto smentite da numerosi testimoni, mentre, solo quelle relative specificamente alla posizione del Soleti, erano da ritenersi estranee alla fattispecie oggetto di giudizio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per i