Italian Court dismisses appeal as withdrawal was accepted by the opposing party under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant formally withdrew the appeal. The appellant, acting as liquidator for Marina Stecconi and Giuseppe Fanfoni, withdrew the appeal against Castelverde s.r.l., which had accepted the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the case without further hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal is valid and extinguishes the proceedings when the opposing party accepts it, rendering the court's declaration of extinction necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22947/2017 R.G. proposto da: Procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter e ss. L.3/12 di Marina Stecconi, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Antonio Bertora e Alessandro Masciocchi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo inRoma, Viale Parioli n.12; - ricorrente – contro Castelverde s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli avvocati Florinda Melandri e Paolo Panariti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Celimontana n.38; - controricorrente - E sul ricorso successivo:
Procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter e ss. L.3/12 di Giuseppe Fanfoni, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Antonio Bertora e Alessandro Masciocchi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo inRoma, Viale Parioli n.12; - ricorrente – contro Castelverde s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli avvocati Florinda Melandri e Paolo Panariti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Celimontana n.38; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Parma del 24/7/2017; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nullava statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci gi orni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Ro