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Decreto — n. 8318/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8318/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiffs' formal waiver of the appeal. The appellants, representing four De Palma family members, had previously lost at the Bari Court of Appeal but subsequently renounced their right to continue the proceedings. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal waiver of the appeal extinguishes the proceedings, and the court must declare the case closed by decree without ordering further steps.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code decreto di estinzione renuncia al ricorso abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30158/2018 R.G. proposto da: De Palma Domenico, De Palma Giovanni, De Palma Giuseppe, De Palma Rosa, rappresentati e difesi da ll’ avv ocato Domenico Garofalo, e domiciliati presso lo studio dell’avvocato Edoardo Ghera in Roma,viale delle Milizie n.1; - ricorrenti– contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n.429/2018 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 12/3/2018; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi d ell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va disposto in ordine alle spese, essendo rimasta intimata la controparte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20 marzo 2023. Il Pre