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Decreto — n. 8317/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8317/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8317/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29281/2020 R.G. proposto da: Foschi Pietro, rappresentato e difeso da gli avv ocati Paolo Biavati, Michele Renato e Giovanni Porcelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,via Malcesine n. 30; - ricorrente – contro Banca Agricola Commerciale s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadagli avvocati Sandro Turini e Giorgio Vasi, e domiciliatapresso lo studio del secondo i n Roma, via Sardegna n.29; - controricorrente – contro Sofir Società Fiduciaria e di Revisione s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Andrea Aufiero, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2517/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 28/9/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8317/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 29281/2020 R.G. proposto da: Foschi Pietro, rappresentato e difeso da gli avv ocati Paolo Biavati, Michele Renato e Giovanni Porcelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,via Malcesine n. 30; - ricorrente – contro Banca Agricola Commerciale s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadagli avvocati Sandro Turini e Giorgio Vasi, e domiciliatapresso lo studio del secondo i n Roma, via Sardegna n.29; - controricorrente – contro Sofir Società Fiduciaria e di Revisione s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Andrea Aufiero, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2517/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 28/9/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;

Parole chiave

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rinuncia d'eredità rinuncia a pretese di salario conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29281/2020 R.G. proposto da: Foschi Pietro, rappresentato e difeso da gli avv ocati Paolo Biavati, Michele Renato e Giovanni Porcelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,via Malcesine n. 30; - ricorrente – contro Banca Agricola Commerciale s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadagli avvocati Sandro Turini e Giorgio Vasi, e domiciliatapresso lo studio del secondo i n Roma, via Sardegna n.29; - controricorrente – contro Sofir Società Fiduciaria e di Revisione s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Andrea Aufiero, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2517/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 28/9/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20 mar