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Ordinanza Interlocutoria — n. 8304/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to President to decide if technical discretion issue requires Supreme Court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8304/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the First President for assignment to the Civil Sections of the Supreme Court. Policlinico Italia argued that hospital stays were inappropriate and unpaid, while the Regional Health Authority and Lazio Region contended that the expert commission's evaluation involved technical administrative discretion. The court determined that because the expert commission exercises an administrative function with technical discretion, the jurisdictional conflict requires Supreme Court resolution under Article 374 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 5 comma 2 l. 1034/1971; Art. 133 comma 1 lett. c) d.lgs. 104/2010: When an administrative body exercises technical discretion in evaluating public service contracts, jurisdictional conflicts regarding remuneration or appropriateness must be resolved by the Supreme Court under Art. 374 c.p.c. if not already addressed by the Sections.

Parole chiave

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technical discretion administrative function jurisdictional conflict public service contract medical appropriateness expert commission remuneration dispute economicità del trattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
11.Per tali ragioni, la causa va, pertanto, rimessa all'esame del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione perché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in quanto essa presuppone la soluzione di una questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod.
Art. 5 comma 2 l. 1034/1971
In via di principio si è affermato, invero, che le controversie concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi» riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 5, comma 2, della l.
Art. 133 comma 1 lett. c) d.lgs. 104/2010
1034 del 1971 e, quindi, dall’art. 133, comma 1, lett.
art. 374 cod. proc. civ
8.L'art. 374 cod. proc. civ.
art. 366 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass.S.U. 1599/2022
civ., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass.S.U. 1599/2022).
Cass.S.U. 14428/2017
e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass.S.U. 14428/2017).
C. St. 2292/2011
C. St. 3420/2015
2292/2011; C. St. 3420/2015).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18305-2018 proposto da: POLICLINICO ITALIA SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Luisa Bellini, Giuseppe Graziosi e Vito Bellini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Orazio, n. 3; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, rappresentata e difesa dall’Avv. Gloria di Gregorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Borgo Santo Spirito, n. 3; -controricorrente - nonché contro REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2417/2018 della Corte d'appello di Roma, depositata il 13/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Policlinico Italia a r. l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l’Azienda USL Roma A e Laziosanità A.S.P., per far accertare che tutti i ricoveri erogati dall’attrice nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno 2009 nonché nel primo semestre dell’anno 2010 erano stati appropriati e che, quindi, dovevano essere regolarmente remunerati. 1.

1. In seguito ai controlli effettuati da Laziosanità A.S.P. era stata, invero, contestata l’appropriatezza di numerosi ricoveri effettuati presso la struttura privata accreditata con il Sistema Sanitario Regionale. A seguito del dissenso espresso da Policlinico Italia s.r.l., era stata convocata, ai sensi del D.R. n. 58/2008, una Commissione di Esperti per la valutazione dei ricoveri, la quale, all’esito dei controlli preliminari, aveva confermato quanto sostenuto da Laziosanità A.S.P.

2. Con sentenza n. 14813/2014, pubblicata in data 8 luglio 2014, l’adito tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Osservava invero il giudice di prime cure che l’accoglimento delle domande proposte presupponeva il vaglio della correttezza dell’esercizio dell’attività amministrativa di controllo esercitata dalla Commissione di Esperti, conclusasi con provvedimento collegiale valutativo adottato a maggioranza, espressione di una discrezionalità tecnica, in quanto tale incidente su posizioni di interesse legittimo.

3. Policlinico Italia s.r.l. spiegava appello avverso la citata decisione, lamentandone l’erroneità per non essere mai stata contestata la legittimità dei provvedimenti amministrativi regionali.

4. Con sentenza n. 2471/2018, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 13 aprile 2018, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto, giacché la richiesta di riconoscimento dell’appropriatezza dei ricoveri e del diritto ad ottenere la relativa remunerazione si risolveva, in realtà, nella contestazione di un provvedimento amministrativo, emesso da una pubblica amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.

5. Policlinico Italia s.r.l. ha chiesto la cassazione della predetta sentenza con ricorso notificato in data 18 giugno 2018, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono la Regione Lazio e l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 con distinti controricorsi. considerato che 6. Con l’unico motivo proposto (violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104/2010, dell’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 24 e 103 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 cod. proc. civ.) si censura la decisione impugnata là dove ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., sul presupposto che la Commissione degli Esperti gode di potere amministrativo, nella species della discrezionalità tecnica. 6.

1. A giudizio della società ricorrente, gli accertamenti effettuati dalla Commissione non sarebbero idonei a degradare i diritti patrimoniali derivanti dall’esecuzione del contratto ad interessi legittimi, non potendo le relative determinazioni, assunte a maggioranza e secondo criteri oggettivi ed imparziali, essere qualificate quali provvedimenti amministrativi.

7. Tanto premesso rileva il Collegio che il ricorso, che investe esclusivamente una questione di giurisdizione e che, pertanto, vada rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili della Corte. 8.L'art. 374 cod. proc. civ. va, infatti, interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle Sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le Sezioni Unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 cod. proc. civ., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass.S.U. 1599/2022). 9.Nel caso concreto, sulla questione relativa alla valutazione di inadeguatezza dei ricoveri operata, nella Regione Lazio, dalla Commissione di esperti, non si sono mai pronunciate le Sezioni Unite, ed il ricorso non presenta profili di inammissibilità o manifesta infondatezza.

In via di principio si è affermato, invero, che le controversie concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi» riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 5, comma 2, della l. n. 1034 del 1971 e, quindi, dall’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, sono essenzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico (struttura sanitaria privata), mentre, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass.S.U. 14428/2017). 10.Nel caso di specie, non sembra, tuttavia, ininfluente l’assunto del giudice di appello, secondo cui la valutazione della Commissione degli esperti circa la non appropriatezza dei ricoveri sia una valutazione connotata da discrezionalità tecnica.

Né può dubitarsi del fatto che ‒ come ritenuto dalla Corte territoriale ‒ la Commissione degli esperti eserciti una funzione amministrativa, essendo stato affermato che quella svolta da tale Commissione è una «funzione avente natura amministrativa, che, valorizzando il contraddittorio e la collaborazione tra le parti nell'ottica (che non dovrebbe veder contrapposto il privato operante per il SSN all'Amministrazione preposta al settore) di valorizzazione e controllo della spesa sanitaria e della qualità delle prestazioni, si atteggia non diversamente da quella dell'autorità amministrativa, alla quale le norme affidano la decisione dei ricorsi gerarchici (C.

St. 2292/2011; C. St. 3420/2015). 11.Per tali ragioni, la causa va, pertanto, rimessa all'esame del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione perché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in quanto essa presuppone la soluzione di una questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ. .

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente, per l'even