Cassation court dismisses contractor's appeal for extra-contractual church restoration work compensation due to lack of administrative approval.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the contractor's appeal against a lower court ruling that rejected an injunction for extra-contractual restoration work on a church. The contractor argued the work was urgent and necessary, but the appellate court found no evidence of administrative approval or reservation for these additional tasks. Consequently, the Supreme Court rejected the cassation appeal as inadmissible for seeking a factual re-evaluation rather than correcting a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, comma 2, della l. n. 2248 all. F del 1865; In public works contracts, unauthorized additional work does not entitle the contractor to price increases unless it meets four strict conditions, including timely reservation and administrative approval, which were absent here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CAPRIOLI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6487/2017proposto da: IMPRESA LUFRACO srl, in persona del legale rappres. p.t ., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Iolanda Giordanelli che larappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI; SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LA CALABRIA, in persona dei rispettivi legalirappres. p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 1365/16 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 4/8/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Cons. rel., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE La Lufraco s.r.l. chiese al Tribunale di Catanzaro di emettere ingiunzione per euro 128.646,19 oltre iva, interessi e rivalutazione, nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, quale corrispettivo per lavori di consolidamento e restauro di una chiesa eseguiti extra-contratto. Emesso il decreto ingiuntivo, il Ministero dei Beni culturali e la suddetta Soprintendenza proposero opposizione deducendo l’insussistenza del credito vantato, sia a titolo contrattuale che a titolo d’indebito arricchimento.
Con sentenza del 2011 il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza la Lufraco s.r.l. propose appello, assumendo: la contraddittorietà della motivazione, in quanto la società aveva eseguito anche lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto d’appalto del 1999, perché urgenti, necessari ed indispensabili per la messa in sicurezza della chiesa; che i lavori contrattuali ed extra erano stati diretti da un architetto e la relativa urgenza dei lavori supplementari- eseguiti a regola d’arte - era st ata riconosciuta dall’appellato.
In subordine, l’appellante esperiva anche l’azione d’indebito arricchimento. Si costituirono gli enti appellati. Con sentenza del 4.8.16, la Corte d’appello rigettò il gravame, osservando che: premessal’applicabilità alla fattispecie dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, vigente all’epoca,da tale normativa era desumibile che i lavori autorizzati, o ordinati d’urgenza, e non sospesi dall’amministrazione, potevano giustificare aumenti del prezzo, altrimenti, se non autorizzati, sarebbe stata necessaria una tempestiva riserva come lavori indispensabili, con relativa spesa che, addizionata a quella dei lavori contrattuali, non avrebbe superato il limite delle spese approvate; dagli atti s’evinceva che i lavori per cui è causa, pur non contemplati dal contratto, erano stati eseguiti al fine di dare completa attuazione dell’accordo contrattuale in ordine alla messa in sicurezza della chiesa; non ricorreva dunque l’indifferibilità e l’urgenza delle suddette opere extra-contratto poiché era stata piuttosto evidenziata l’esigenza di opere aggiuntive per raggiungere le finalità di progetto e per completare l’opera (cfr. la relazione del direttore dei lavori); non sussisteva un’approvazione preventiva o successiva tale da giustificare una richiesta di aumento del costo dell’appalto stipulato; al riguardo, non era rappresentativo della volontà dell’organo collegiale il visto del funzionario della Soprintendenza apposto alla relazione del direttore dei lavori; in nessun atto risultava apposta un’espressa indicazione dell’approvazione intervenuta da parte dell’amministrazione competente (ciò difformemente da quanto invece affermato dal Tribunale); esclusa pertanto l’applicabilità del suddetto art. 342 nella parte in cui consente la variazione del costo dell’appalto, non ricorrevano i presupposti per liquidare i prezzi extra-contratto non autorizzati (tempestiva riserva; riconoscimento dell’indispensabilità di tali lavori; rispetto del limite delle spese approvate, considerato il costo originario dell’appalto); non sussistevano neppure i presupposti dell’indebito arricchimento per carenza della sussidiarietà della relativa azione, essendo esperibile una specifica azione in ordine ai lavori extra- contratto.
La Lufraco s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, per aver la Corte d’appello escluso che i lavori per cui è causa fossero stati approvati dall’ente competente, considerando che il visto apposto dal Soprintendente sulla relazione del direttore dei lavori equivaleva ad una forma d’approvazione, seppure implicita e successiva (richiamo a Cass. n. 25542/15). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 342 suddetto, per aver la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’assoluta urgenza dei lavori extra-contratto di cui era indice la mancata sospensione dei lavori, pronunciando in maniera difforme dalla relazione del direttore dei lavori.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cpc e 2041 cc, avendo la Corte territoriale escluso i presupposti dell’indebito arricchimento, pur essendo state le varie spese, occorse per i lavori extra-contratto,ind icate nei documenti contabili. Con ordinanza interlocutoria del 4.5.22, il collegio, osservando che il ricorso era stato erroneamente notificato al M inistero e alla Soprintendenza, anziché all’Avvocatura dello Stato-ufficio individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933-essendo irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno(Cass., n. 27424/20; n. 12339/21; n. 5853/17)- ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso.
Non si è costituita l’Avvocatura, a seguito della corretta notificazione del ricorso. Il primo motivo è infondato. Invero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 29998/20; n. 15029/16),cui il collegio intende dare continuità, i n tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.
Nella specie, la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di un’approvazione da parte dell’amministrazione committente, non potendo qualificarsi tale il visto del Sovrintendente, e non essendovi menzione alcuna negli atti dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente. Né i lavori extracontrattuali risultano oggetto (sul punto la censura tace) di riserva da parte dell’appaltatore. Secondo e terzo motivo, sub specie della violazione di legge, sono inammissibili in quanto diretti al riesame dei fatti ovvero a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appellosull’insussistenza dei presupposti della legittimità dei lavori extra-contratto e dell’indebito arricchimento (su quest’ultimo punto, la ricorrente si limita ad una generica e vaga contestazione della motivazione).
Al riguardo, giova altresì osservare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari