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Ordinanza — n. 8204/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of authentic copy of the contested administrative decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8204/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to deposit an authentic copy of the contested administrative decision. Although the appellant argued the decision was null due to the absence of a ruling on the impossibility of expulsion caused by the closure of Moroccan airspace, the court noted that the file contained a document dated April 3, 2020, rather than the alleged April 18, 2020, decision. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal inadmissible under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.; An appeal is declared improcedible if the appellant fails to deposit an authentic copy of the contested administrative decision, as the court cannot verify the grounds of the challenge without the original document.

Parole chiave

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improcedibility of appeal authentic copy requirement administrative decision nullity procedural defect Cassazione Roma allontanamento nonostante motivi di salute proroga della carcerazione espulsione assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il ricorso è affetto da pregiudiziale improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n.
art. 32 Cost
della falsa o erronea applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 32 Cost., dell'art.
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Testo completo

Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10862/2020proposto da: ARIZKI MOHAMMED, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato Luciano Natale Vinci, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe Mariani; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI POTENZA , QUESTURA DI POTENZA; - i nti mati - avverso il provvedimento RG 414/2020. del GIUDICE DI PACE di MELFI pubblicato il18.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Cons. Dott. Marco Marulli . RG 108621/20Ariziki-Min.

Interno Estensore Cons. Marulli FATTI DI CAUSA ARIZKI MOHAMMED, cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Melfi, richiesto dal Questore di Potenza ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di prorogare il trattenimento del medesimo presso il locale CPR, ha prorogato il trattenimento in atto per ulteriori dieci giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità dell'impugnato provvedimento per vizio di omessa pronuncia, atteso che il decidente non avrebbe statuito sull'eccezione intesa a comprovare l'impossibilità di procedere all'espulsione a causa della chiusura dello spazio aereo del Marocco dovuta alla necessità di contenere la diffusione dell'epidemia di Covid;

2) della falsa o erronea applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 32 Cost., dell'art. «3 Regolamento C.P.R.», degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e dell'art. 15 paragrafo 4, Direttiva 2008/115/CE avendo il decidente accordato la predetta proroga sebbene le condizioni esistenti all'interno del CPR di trattenimento non fossero idonee a garantire il rispetto della salute ed a preservare i trattenuti dal contagio. Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il ricorso è affetto da pregiudiziale improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. poiché dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale informatico non consta il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, posto che agli atti non figura il deposito di un provvedimento datato 18.4.2020, oggetto di impugnazione, ma il deposito di un documento pubblicato il 3.4.2020, relativo peraltro ad un udienza che dal verbale pure prodotto in premessa di esso consta essersi tenuta l'11.4.2020, rilievi questi che, ancorché aventi carattere formale, non risultano RG 108621/20Ariziki-Min.

Interno Estensore Cons. Marulli superabili neppure confrontando il contenuto del provvedimento prodotto con quello impugnato, dato che il contenuto di queto riprodotto nell'incipit del ricorso non concorda con quello del provvedimento depositato 3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater .

P.Q.M.

Dichiara il ricorsoimprocedibile. Cosi deciso in Roma nella camera di con