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Ordinanza — n. 8203/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to defective notification of the expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8203/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court's order to renew the notification of the expulsion decree had not been executed within the required timeframe. The applicant, a Moroccan national, challenged an expulsion order after the initial notification was found null due to lack of proper legal representation by the competent authority. The court ruled that such a procedural defect in notifying a cassation appeal renders the subsequent appeal itself inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150: A failure to timely renew the notification of a cassation appeal, which is a defect implying nullity, renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal defective notification expulsion decree nullity of notification cassation procedure Italian administrative law procedural defect sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Come più volte affermato, infatti, da questa Corte lamancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c.
Art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
115,art. 13, comma 1-quater.
Art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115,art. 13, comma 1-quater.
art. 291 c.p
Come più volte affermato, infatti, da questa Corte lamancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI-III, 29/05/2019, n. 14742
per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilitàdel medesimo (Cass., Sez. VI-III, 29/05/2019, n. 14742).
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Testo completo

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26003/2020proposto da: MOHAMED MIAAD, domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Dario Masini che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DISALERNO; - i nti mati - avverso l’ordinanza n. 398/2020 del GIUDICE DI PACE di SALERNOdepositata il 5/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Cons.Dott. Marco Marulli . FATTI DI CAUSA RG 26003/20Mohamed-Pref. Salerno Estensore Cons. Marulli Mohamed Miaad, cittadino marocchino , ha formalizzato il ricor so a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza conla quale il Giudice di Pace diSalerno, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ne ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia , notificando il relativo atto al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Salerno presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Chiamato il ricorso in trattazione all’adunanza del 22.2.2022, questa Corte, constatato che le Amministrazioni convenute non si erano costituite, ha rilevato che nel pregresso grado di merito le predette amministrazioni non erano state difese dall’Avvocatura competente per distretto, sicchécon ordinanza 7022/2022 ha dichiarato la nullità della notificazione e ne ha ordinato la rinnovazione ai sensi dell’art.291 cod. proc. civ., assegnando all’uopo al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione. L’ordinanza non ha avuto esecuzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come più volte affermato, infatti, da questa Corte lamancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilitàdel medesimo (Cass., Sez. VI-III, 29/05/2019, n. 14742).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. RG 26003/20Mohamed-Pref. Salerno Estensore Cons. Marulli

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della