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Ordinanza — n. 8184/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of claim due to split credit, ruling abuse requires remedy not inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8184/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the appeal against a lower court's dismissal of a claim based on the alleged abuse of process from splitting a single credit into multiple actions. The appellant argued that the appellate court erred by declaring the request inadmissible rather than correcting the procedural distortions caused by the split. The court agreed, establishing that while multiplying actions is an abuse, it mandates remedies rather than outright inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: The fractionation of actions constitutes an abuse of process but does not render the request inadmissible; instead, the court must eliminate the distorting effects resulting from such multiplication.

Parole chiave

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abuse of process fractionation of claims inadmissibility of requests procedural remedy multiple actions cassation review split credit ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 37 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21858
Marulli Come questa Corte ha già avuto occasione di pronunciare in relazione alla medesima controversia insorta tra le parti (Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21858; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21857
Cass., Sez. II, 6/09/2017, n. 20834
Cass., Sez. I, 30/04/2014, n. 9488
20834; Cass., Sez. I, 30/04/2014, n. 9488; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 3/05/2010, n. 10634
9488; Cass., Sez. I, 3/05/2010, n. 10634).
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Testo completo

ERCOLINO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 3751/2020proposto da: CRS CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA SRL, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della CO RTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodagli avvocati Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri -ricorrente- contro ASL NAPOLI 1 CENTRO, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Magaldi - controricorrente - RG 3751/20 C .R.S. - ASL Nap oli 1 Centro Estensore Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 499/2019 depositata il 31/10/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Cons.Dott.

Marco Marulli . FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 499/2019 del 31.1 0.2019, la Corte d'Appello di Napoli, attinta dall'A.S.L. Napoli 1 Centro per la riforma dell'impugnata decisione di primo grado che ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal C.R.S. - Centro di Riabilitazione Sanitaria s.r.l. per il pagamento di prestazioni riabilitative rese nel 2007, ha accolto il relativo atto di gravame sull'assunto che nella specie si rendeva ravvisabile,secondo i principi enunciati dalle SS.UU. 4090/2017, un abuso dello strumento processuale, avendo l'ingiungente frazionato in più ricorsi monitori il medesimo credito, ed in ragione di ciò ha dichiarato inammissibile la domanda esercitata in monitorio.

La sentenzain parola è ora impugnata dal soccombente con un solo motivo seguito da memoria, al quale resiste l'intimata con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso – che non è previamente resistito dalla preclusione opposta dalla contoricorrente, essendo la doglianza declinata in modo specifico ed in conformità allo statuto di censurabilità per cassazione della violazione denunciata – denuncia con il prim o motivo l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere che l'accertata parcellizzazione nell'esercizio del credito determini l'inammissibilità della domanda, quando al contrario dovrebbero essere semplicemente emendati gli effetti distorsivi che ne derivano.

3. Il motivo è fondato e merita accoglimento. RG 3751/20 C .R.S. - ASL Nap oli 1 Centro Estensore Cons. Marulli Come questa Corte ha già avuto occasione di pronunciare in relazione alla medesima controversia insorta tra le parti (Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21858; Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21857), la questione oggetto qui di disamina va decisa alla luce del principio secondo cui è ben vero che il frazionamento delle azioni, ravvisabile, in particolare, ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, configura l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo – idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente –, ma non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi «essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione», imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano (Cass., Sez.

II, 6/09/2017, n. 20834; Cass., Sez. I, 30/04/2014, n. 9488; Cass., Sez. I, 3/05/2010, n. 10634).

4. Ne consegue che, anche in considerazione dell'affinamento del principio di diritto a suo tempo enunciato da SS.UU. 23726/2007, a cui hanno proceduto SS.UU. 4090/2017, la sentenza impugnata va doverosamente cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli che, in diversa composizione, oltre a decidere delle spese del presente giudizio dovrà riesaminare la controversia alla luce dei sopraggiunti e richiamati principi di diritto, con segnato riferimento alle conseguenze nascenti dall'accertato frazionamento del credito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in RG 3751/20 C .R.S. - ASL Nap oli 1 Centro Estensore Cons. Marulli altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione