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Ordinanza — n. 8122/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to renew service of process on the Prefect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8122/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to renew the service of the petition on the Prefect of Rome as required by law. Although the lower court had ordered the correct notification, the applicant's office did not deposit the renewal within the statutory deadline. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void under the Civil Procedure Code, preventing any review of the expulsion order's merits.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; The failure to renew the service of a cassation petition on the correct authority within the prescribed term renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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service of process renewal inadmissibility of appeal Civil Procedure Code notification defect expulsion proceedings domanda d'asilo di cittadino nigeriano divieto di espulsione dei cittadini allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso determina, ai sensi dell'art. 291 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n.115 del 2002
Non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n.115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.
art. 291 cod. proc. civ
La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso determina, ai sensi dell'art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16178/2015
Cass. n. 825/2010
Cass. n. 625/08
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.482/2021 R.G. proposto da : BOATENG KWAKU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato CARDONE MARILENA (CRDMLN69M53A662I) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro QUESTURA FROSINONE, PREFETTURA FROSINONE -intimati- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di FROSINONE r.g. n. 2432/2019depositata il 30/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RITENUTO CHE: Boateng Kwaku, nato in Ghana, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Frosinone ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 30/7/2019. Le intimat e Prefettura e Questura di Frosinone non hannosvolto difese. CONSIDERATO CHE: La controversia, già trattata all’adunanza camerale del 6/10/2021, era stata rinviata a nuovo ruolo, disponendo la rinotificazione del ricorso al Prefetto di Frosinone presso la sua sede, nel termine assegnato, ai sensi dell’art.291 cod.proc.civ., sul rilievo che la precedente notifica era stata erroneamente eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso il Prefetto in proprio (Cass. n. 16178/2015;

Cass. n.825/2010, tra molte). L'ordinanza è statacomunicata il 20/6/2022. Rifissata la trattazione, la cancelleria ha attesta to il mancato deposito del rinnovo della notifica del ricorso. La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità del ricorso ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, come nel caso di specie si deve ritenere sia avvenuto, attesa la mancata costituzione del Prefetto di Roma, al quale doveva essere notificato il ricorso (Cass.n.625/08).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimato. Non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n.115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ric