Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under CPC Art. 366.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Khan Rasel inadmissible. The court found the petition failed to meet Article 366 of the Code of Civil Procedure by lacking separate legal grounds and specific legal criticisms against the lower court's judgment. Consequently, the court refused to re-evaluate the factual appreciation regarding humanitarian protection, ruling the appeal void for non-compliance with statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it does not formulate separate grounds of law and specific legal criticisms against the contested judgment, but merely reiterates factual arguments without legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14889/2022 R.G. proposto da : KHAN RASEL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 272, presso lo studio dell’avvocato DINI MODIGLIANI ANDREA (DNMNDR85C29H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato ARCIERI GIOVANNI ENRICO (RCRGNN60M13H501O) -ricorrente- MINISTERO DELL ’ INTERNO -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO BOLOGNA n. 224/2022 depositata il02/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO che il ricorso proposto da Khan Rasel, cittadino del Bangladesh , avverso la sentenza in epigrafe menzionata - che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione per motivi umanitari- è inammissibile; che il ricorso, infatti, non è formulato con motivi separati , come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., e non muove censure specifiche in jure alla sentenza impugnata, ma si limita a invocare astrattamente la sussistenza dei presupposti della protezione per motivi umanitari, nel tentativo improprio di ottenere la rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a