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Ordinanza — n. 8003/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to renew service of process on the Prefect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to renew the service of process on the Prefect of Rome as ordered. Although the lower court had previously corrected the notification error, the appellant neglected to deposit the renewal within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; The failure to renew the service of process on the competent authority within the prescribed term renders the appeal inadmissible when the renewal is entirely omitted.

Parole chiave

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service of process renewal inadmissibility of appeal civil procedure code notification defect prefect of Rome domanda d'asilo di cittadino nigeriano revoca dell'opposizione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso determina, ai sensi dell'art. 291 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002
Non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.
art. 291 cod. proc. civ
La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso determina, ai sensi dell'art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16178/2015
Cass. n. 825/2010
Cass. n. 625/08
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.476/2021 R.G. proposto da : AKANWU OSARO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA, 36, presso lo studio dell’avvocato ASPRONE MAURIZIO (SPRMRZ65P22F839C) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro PREFETTURA PROVINCIA DI ROMA -intimato- avverso l ’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di ROMA r.g. n. 24631/2020depositata il 24/11/2020 . RITENUTO CHE: Osaro Akanwu, nigeriano, ha proposto ricorsoper cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Roma ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 19/5/2020.

Le intimate Prefettura e Questura di Roma non hannosvolto difese. CONSIDERATO CHE: La controversia, già trattata all’adunanza camerale del 24/5/2022, era stata rinviata a nuovo ruolo, disponendo la rinotificazione del ricorso al Prefetto di Roma presso la sua sede, nel termine assegnato, ai sensi dell’art.291 cod.proc.civ., sul rilievo che la precedente notifica era stata erroneamente eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Statoe non presso il Prefetto in proprio (Cass. n. 16178/2015; Cass. n.825/2010, tra molte). L'ordinanza è statacomunicata il 20/6/2022.

Rifissata la trattazione, la cancelleria ha attesta to il mancato deposito del rinnovo della notifica del ricorso. La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità del ricorso ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, come nel caso di specie si deve ritenere sia avvenuto, attesa la mancata costituzione del Prefetto di Roma, al quale doveva essere notificato il ricorso (Cass.n.625/08). Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimato.

Non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il rico