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Ordinanza — n. 7961/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bank's appeal, upholding lower court's finding that transferred account balances must be recalculated to remove illegal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7961/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bank's appeal against the Appellate Court of Lecce, which had reduced the debt by correcting interest calculations on a transferred account balance. The bank argued for the autonomy of two separate current accounts, but the lower court found that because the first account's balance was transferred to the second via three specific operations, the second account constituted a continuation of the first relationship. Consequently, the court ruled that the second account's balance must be recalculated to exclude the illegal interest and fees that had been applied to the first account before the transfer. The Supreme Court held that this factual assessment was correct and could not be revisited on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 120 T.U.B.; Art. 1243, 1832 c.c.: When a first current account balance is transferred to a second account via specific operations, the second account is deemed a continuation of the first, requiring recalculation of the new balance to exclude illegal interest and fees previously applied to the source account.

Parole chiave

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current account transfer anatocism prohibition maximum overdraft fee contractual variation account continuity interest recalculation TUB article 120 conto corrente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 120 T.U.B.
Art. 1243 c.c.
Art. 1832 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7090 del 03/03/2022
minimo costituzionale della motivazione (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass.
Cass. n. 23940 del 12/10/2017
7090 del 03/03/2022; Cass. n. 23940 del 12/10/2017).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32776/2018 R.G. proposto da : BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio Bosio, 2, presso lo studio dell’avv . LUCONI MASSIMO che l a rappresenta e difende -ricorrente- Contro MONTINARO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in Roma Largo Messico, 3, presso lo studio dell’avv. DE ROSSI MARCO rappresentato e difeso dall'avv.DE GAETANIS SALVATORE -controricorrente- nonchè contro PUTIGNANO DI PUTIGNANO ADOLFO C.

SNC, in persona del legale rappresentante e PUTIGNANO ADOLFO; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 1054/2017d epositata il 12/10/201 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 7 novembre 2005 la s.n.c. Putignano nonché i fideiussori Montinaro e Putignano , originari correntisti della Banca del Salento, hanno chiamato in giudizio la banca Montepaschi di Siena (che succede alla predetta Banca del Salento per cessione ramo di azienda) deducendo la inefficacia e nullità delle condizioni applicate al contratto di apertura credito e di conto corrente numero 197-78 in relazione a lla determinazione degli interessi debitori con riferimento agli “usi piazza”, capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni massimo scoperto, interessi ultralegali.

Chiedevano la restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse. Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda degli attori, condannando la banca al pagamento in loro favore di euro 82.116,42. Il Monte dei Paschi ha proposto appello. La C orte territoriale ha disposto una integrazione della consulenza tecnica d’ufficio e quindi in esito ad essa ha parzialmente accolto l'appello, riducendo la somma dovuta dalla banca ad euro 81.885,22 confermando la illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi, della commissione massimo scoperto e delle variazioni in peius del contratto non comunicat e al cliente .

In particolare la Corte ha osservato, per quanto qui di interesse,che i l conto 197 - 78 è stato acceso il 3.9.2001 e che vi era un precedente conto corrente, contrassegnato con il n. 601565-19 ( originariamente acceso con altro numero presso la Banca del Salento) di cui il conto 197-78 costituisce la prosecuzione, posto che l'importo complessivo portato sul primo conto corrente era stato spostato nel secondo, con tre giroconti a breve distanza l’uno e che in data 14.12.2001 il primo conto era stato estinto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la banca affidandosi a due motivi .

S i è costituita resistendo solo il fideiussoreMontinaro . La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'articolo 120 T.U.B. e degli art t. 1243 e 1832 c.c. per avere la Corte erroneamente considerato che il conto corrente numero 197-78 fosse la prosecuzione del conto corrente 601565-19, nonostante quest'ultimo sia stato e stinto un trimestre dopo l'apertura del conto corrente 197-78.

La ricorrente deduce che di contro la Corte avrebbe dovuto considerarli due conti distinti e autonomi operando la compensazione tra i diversi saldi creditori e debitori dei due conti corrent i, e quindi accogliere l a secondo ipotesi di calcolo prospettata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva proposto due distinti calcoli secondo che si considerasse il secondo conto corrente la prosecuzione del primo o meno. La ricorrente osserva che in ogni caso la Corte avrebbe dovuto ritenere tardive le contestazioni quanto all'unitarietà dei due rapporti di conto corrente, non essendo state contestate le operazioni di giroconto dalle quali avrebbe dovuto ritenere i conti correnti come due conti autonomi e distinti; avrebbe dovuto infatti valutare la non contestualità delle operazioni di giroconto con quelle di apertura del conto corrente 197-78. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità de lla sentenza impugnata per contraddittorietà e illogicità della stessa.

La ricorrente deduce che ha errato la Corte territoriale a ritenere che il rapporto 601565-09 fosse confluito nel conto corrente 197-78 rideterminando erroneamente i rapporti di dare e avere , omettendo di operare la compensazione ai sensi dell'art.1243 c.c. tra i diversi saldi debitori e creditori del due conto correnti; deduce che la Corte ha reso una motivazione illogica e contraddittoria in quanto pur ricostruendo correttamente in termini contabili e cronologici le operazioni eseguite sul primo conto corrente, ha riten uto che le operazioni di giroconto eseguite avessero determinato che il saldo del primo conto corrente fosse confluito nel secondo e ciò nonostante l'apertura del secondo corrente fosse stata chiesta dalla correntista e la data di apertura del secondo conto corrente e quella di chiusura del primo non coincidessero e le operazioni di giroconto fossero state eseguite nell'arco di più di un trimestre.

3. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi infondati. La Corte d'appello nel ricostruire i rapporti intercorsi tra la banca e il cliente ha rilevato che dopo l'accensione del secondo conto corrente(197 - 78) il saldo del primo è stato fatto confluire , in tempi brevi, con tre successive operazioni di cui la prima riguardante quasi l'interodell'importo, nel secondo conto corrente . I n ragione di questa spostamento, ha quindi ritenuto di recepire la prima soluzione prospettata dalla consulenza tecnica, rilevando che “Proprio perché i tre giroconti suddetti contengono competenze illegittimamente addebitate sul conto 601565, non si può non tenerne conto quando si considera il conto 197-78.

Se infatti si mantenessero fermi, nella riclassificazione del conto 197-78, gli importi derivanti dai predetti giroconti, si riconoscerebbero a favore della banca e a carico del cliente le competenze che, contenendo interessi anatocistici e/o interessi calcolati in misura ultralegale, non sono dovute”. La Corte non ha quindi affermato che i due conti sono un unico conto, ma ha preso atto della loro connessione e soprattutto della circostanza che il secondo conto corrente è stato alimentato con denaro proveniente dal primo e sul quale erano state illegittimamente applicati anatocismo, commissione massimo coperto, variazione in peiusdelle condizioni di contratto.

La invocata-da parte della banca - autonomia dei due conti , la cui conseguenza sarebbe la compensazione, pur formalmente sussistente, cessa quindi, ai fini che qui interessano, nel momento in cui il saldo dell’uno viene, in tre riprese, fatto confluire nell’altro conto. D ovendosi infatti rifare i calcoli di quello che avrebbe dovuto essere l' andamento secondo legge del conto corrente, occorre correggere l’importo del saldo del conto precedente saldo che poi confluisce nel nuovo, poi ché altrimenti si inserirebbe nel conto un debito inesistente, quantomeno in parte.

La Corte di merito ha pertanto correttamente individuato, a prescindere dalla formale distinzione de due conti, le conseguenze del versamento del saldo (attivo) del primo nel secondo e ha adeguatamente dato conto delle ragioni per cui ha recepito il conteggio proposto dal consulente,fondato sulla tesi che il secondo conto costituisca la prosecuzione del primo rapporto, rispettando ampiamente il requisito del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass. n. 23940 del 12/10/2017). Quanto al resto,si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, e uro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale