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Ordinanza — n. 7959/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses expulsion appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific procedural objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7959/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against an expulsion order inadmissible for failing to meet specific admissibility requirements. The applicant argued that the expulsion was automatic, the document lacked translation, and the order was unmotivated, but the court rejected these claims as either too generic or contradicted by the record showing the applicant knew English. Consequently, the court ruled that the lower judge's decision did not constitute a lack of ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 13 t.u. imm.; Art. 112, 113 cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if grounds are generic without specific criticism or if the record shows the foreigner understands the language of the expulsion order.

Parole chiave

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expulsion appeal admissibility generic appeal grounds language of expulsion order lack of motivation vitiating foreigner language knowledge cittadini ucraini espulsione di familiari statuto di protezione per ucraini

Disposizioni normative citate

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Art. 13 t.u. imm.
Considerato che: I – Col primo motivo, d enunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del t.u.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 113 cod. proc. civ.
Art. 24 cost.
Art. 3 cost.
Art. 6 Cedu
Art. 7 Cedu
d.lgs. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 2953-19
Cass. Sez. 1 n. 3388-05
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19675/2021 R.G. proposto da: YAREMCHUK OLEKSANDR, elettivamente domiciliato inGROSSETO VIA DELLA PACE 76, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINI ELENA (PLLLNE64T49E202V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GROSSETO -controricorrenti- contro Avversol’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE GROSSETO n. 334/2021 depositata il 09/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che: Yaremchuk Oleksandr, ucraino, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Grosseto ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 27-1-2021; deduce tre motivi ai quali l’avvocatura dello Stato, in rappresentanza del prefetto e del Ministero dell’interno, ha replicato con controricorso. Considerato che: I – Col primo motivo, d enunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del t.u. imm. e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., 24 cost., 6 e 7 Cedu, il ricorrente censura l’ordinanza per aver “assecondato l’automatismo espulsivo della PA” mediante l’affermazione che la mancanza di un valido titolo di soggiorno costituisce ex se il necessario e sufficiente presupposto per l’espulsione dello straniero; il motivo è inammissibile essendo formulato in modo completamente generico, senza corredo di critichea quanto viceversa affermato dal giudice a quo;

II. – Col secondo motivo, d enunziando v iolazione e falsa applicazione dell’art. 13 del t.u. imm. e degli artt. 3 e 24 cost. , il ricorrente si duole della mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua a lui nota ; sostiene che l’esame del decreto prefettizio contrasterebbe con la motivazione del g iudice di pace, poiché non consentirebbe di desumere né la ricerca di un interprete nella lingua madre, né la scelta da parte di esso istante della lingua in cui tradurre l’atto, né l’accertamento della conoscenza da parte sua della lingua italiana; il motivo è inammissibile poiché dall’ordinanza impugnata emerge che il ricorrente aveva dichiarato di conoscere la lingua italianae anche la lingua inglese, nella quale il decreto di espulsione era stato tradotto, e che aveva indicato l’inglese anche quale lingua prediletta per le notificazioni; come questa Corte ha più volte chiarito, l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre dell’interessato comporta la nullità del provvedimento espulsivo salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto; circostanza –codesta - accertabile anche in via presuntiva (Cass.

Sez. 1n. 2953-19); III. – c ol terzo motivo è dedotta infine l’ omessa pronuncia sulla carenza di motivazione del decreto di espulsione, che sarebbe consistito in un prestampato privo di istruttoria; il motivo è inammissibile; innanzi tutto, non risulta che una corrispondente questione sia stata sollevata dinanzi al giudice di pace; in ogni caso, neppure in astratto sarebbe predicabile, in ipotesi, il vizio di omessa pronuncia; difatti il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio; per integrare tale vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili, ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato esame di alcune delle argomentazioni della parte (per esempio attinenti a una carenza strutturale fatta valere in sede di merito, tale da indurre a una decisione diversa da quella di rigetto infine adottata)integra un vizio di natura eventualmente diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimentofunzionale a decidere l’opposizione ( quale, per esempio, sarebbe ilrigetto che fosse a sua volta privo di motivazione) , ma non alla mancanza del momento decisorio (v.

Cass. Sez. 1 n. 3388-05); questo per l’elementareragione che il momento decisorio è dato dal rigetto dell’opposizione in sé considerata; non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l'opposizione a un decreto di espulsione, di una o più argomentazioni svolte dall’opponente a sostegno della sua pretesa, come quella relativa alla eventuale carenza di motivazione del decreto stesso; IV. –le spese seguono la soccombenza; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida complessivamente in 2.100,00 EUR oltre le spes