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Ordinanza — n. 7855/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on assignment of claim due to lack of new facts and error in applying civil procedure articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7855/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued that the lower court erred by failing to recognize a debt acknowledgment under Article 1988 of the Civil Code, which would shift the burden of proof. The court rejected this, stating that the appeal sought a re-evaluation of facts rather than a legal error, and no new facts modifying the debt existed. Consequently, the court held that the lower court's assessment of the written evidence was correct and the appeal lacked admissibility grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1988 c.c.: An appeal alleging violation of law cannot be mediated by a re-evaluation of factual findings, and a promise of payment loses effect if the underlying debt is found non-existent.

Parole chiave

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assignment of claim inadmissible appeal burden of proof debt acknowledgment civil procedure error opposizione al precetto esecutivo credito contestato cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1988 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere errato la Corte d'Appello nel non avvedersi che Tecnomeccanica ha rilasciato non già una semplice accettazione della avvenuta cessione, bensì una vera e propria ricognizione di debito ai sensi dell'art.
Art. 1988 c.c.
per avere errato la Corte d'Appello nel non avvedersi che Tecnomeccanica ha rilasciato non già una semplice accettazione della avvenuta cessione, bensì una vera e propria ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. con conseguente esonero della Banca dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 634 c.p
Il Tribunale di Chieti, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato in primo luogo la sussistenza della prova scritta, ai sensi dell'art. 634 c.p.c, per l'emissione di tale provvedimento e ha ritenuto provata la comunicazione all'opponente della cessione del credito.
art. 210 c.p
ri badendo le richieste istruttorie di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
art. 1988 c.c
per avere errato la Corte d'Appello nel non avvedersi che Tecnomeccanica ha rilasciato non già una semplice accettazione della avvenuta cessione, bensì una vera e propria ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15235/2022
3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n.
Cass., n. 9352/2022
15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n.
Cass., n. 6000/2022
9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n.
Cass., n. 25915/2021
6000/2022; Cass., n. 25915/2021) Si ricorda, in ogni caso, che è orientamento di questa Corte che la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido.
Cass., n. 10574/2007
Cass., n. 27406/2008
Cass., n. 21098/2013
2740 6/2008 ; Cass., n. 21098/2013; Cass., n.
Cass., n. 10755/2016
21098/2013; Cass., n. 10755/2016).
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Testo completo

o da Bper Credit Management S.c.p.a. rappresentata e difesadall’ Avv. Paolo Tamietti con domicilio eletto presso il suostudio in Roma , Via Acciaioli, 7 –ricorrente– contro Tecnomeccamica SAMI s.r.l., rappresentata e difesa da gli Avv. ti Vittorio Supino e Lorenzina Iezzicon domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Panettain Roma, via delle Medaglie d’Oro -controricorrente- avverso la sentenzan. 361/2018 non notificata del la corte di Appello de L’Aquilaemessa a definizione del giudizio R.G . n. 1306 /201 1 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19gennaio 2023 dal Consigliere Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Chieti,con la sentenza n. 609/2010 del 30.9.2010, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Società Tecnomeccanica Sami S.r.l. nei confronti della Serf ina Banca S.p.A. al decreto Oggetto: cessione del credito ingiuntivo dello stesso Tribunale n. 778 /2008, condan nando l'opponente al pagamento delle spese processuali. La Società opponente, con la propria opposizione, ha contestato la domanda di pagamento dell'importo di € 20. 20 3,20, derivante dalla fattura n. 100 dell'8.5.2008 emessa nei suoi confronti dall a Società Valma S.r.l.,la quale ha poi ceduto tale credito alla Serfina Banca s.p.a., deducendo l'in sussistenza del predetto credito, dimostrata dall'emissione, da parte della Società cedente,della nota di credito n. 10 del 12.5.2008.

L'opponente ha anche dedotto di non avere accettato l'atto di cessione del credito, disconoscendo la conformità di tale atto all'originale per l'autenticità della propria sottoscrizione, eccependo inoltre la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. La Serfina Banca S.p.A. si è costituita, in giudizio chiedendo la verificazione del documento disconosciuto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Chieti, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato in primo luogo la sussistenza della prova scritta, ai sensi dell'art. 634 c.p.c, per l'emissione di tale provvedimento e ha ritenuto provata la comunicazione all'opponente della cessione del credito.

Tale dimostrazione, secondo il Tribunale, deriva dalla lettera dell’13.8.2008, con la quale la Tecnomeccanica Sami S.r,l. ha riferito alla Serfina Banca S.p.A. di averle erroneamente confermato il proprio debito nei confronti della Valma S.r.l., mentre la stessa Tecnomeccanica non ha provato le ragioni che renderebbero opponibile tale errore alla cessionaria. La Tecnomeccanica Sami in persona del legale rappresentante, ha proposto appello alla sentenza in esame chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento dell'insussistenza del credito della Società Valma S.r.l. nei suoi confronti, oggetto della cessione di creditoe la dichiarazione di nullità della stessa cessione.La Società Serfina Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e in subordine la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ammontante a € 20.203,20. ri badendo le richieste istruttorie di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e di ammissione delle prove orali chieste in primo grado.

La Corte di Appello deL'Aquila, con ordinanza del 14.3.2012, ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata; poi, con la comparsa di costituzione in data 12.6.2017, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A., si è costituita in giudizio quale successore a titolo particolare della Serfina Banca S.p.A. per effetto della cessione del ramo di azienda bancario. La Corte di Appello con la sentenza impugnata ha a cco lto l'appello proposto dalla Società Tecnomeccanica Sami S.r.l., nei confronti della Società Serfina Banca S.p.A., con l'intervento ex art.111 c.p.c. della Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A. e per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti n . 778/2008; ha a ccerta to e dichiara to che l 'importo di € 20.203,20 non è dovuto dalla Società Tecnomeccanica Sami alla Serfina Banca S.p.A.; ha rigettatola domanda di risarcimento del danno formulata dalla Società Serfina Banca Sp.A. e dall'intervenuta Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A.;ha condannato la Serfina Banca S.p.A.; al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e, per il giudizio di appello, in solido con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A., in favore della Società Tecnomeccanica Sami S.r.l.

Bper Credit Management S.c.p.a.ha presentato ricorso con tre motivied anche memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce:

1. V iolazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. (c.d. principio di non contestazione) e 1265 c.c. in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 . c. p . c . , per avere la Corte territoriale errato nel non considerare che il fatto da cui sarebbe derivata l'estinzione del credito ceduto (l'emissione della nota di credito che avrebbe annullato la fattura ceduta) è successivo all'accettazione del debitore ceduto (Tecnomeccanica Sami Srl) o comunque alla sua conoscenza della cessione. 2.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.

Per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la mancata contestazione della ricezione a mezzo fax della comunicazione della cessione dicredito oggetto del presente giudizio. 2.1 I l primo e il secondo motivo sono connessi e possono essere trattare congiuntamente; sono inammissibili perché non attinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Con la quale la Corte ha accertato non già il verificarsi, dopo la cessione del credito o la comunicazione della stessa, di un fatto estintivo del credito ceduto, bensì l’inesistenza originaria del credito stesso: si legge infatti nella sentenza impugnata (p.

6) che “il rapporto obbligatorio … non è sorto”, e ciò in quanto vi era stata una “errata fatturazione”. La giurisprudenza di legittimità sul sopravvenire di fatti modificativi o estintivi del credito ceduto, richiamata dalla ricorrente, non viene dunque in considerazione, non essendo stato accertato, appunto, alcun fatto del genere, bensì, come detto, l’originaria inesistenza del credito azionato; sicché lo stesso indugiare della Corte d’Appello sull’accertamento della data della comunicazione della cessione era del tutto superfluo. 3.Violazione e falsa applicazione degli artt . 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 1988 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere errato la Corte d'Appello nel non avvedersi che Tecnomeccanica ha rilasciato non già una semplice accettazione della avvenuta cessione, bensì una vera e propria ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. con conseguente esonero della Banca dall'onere di provare il rapporto fondamentale. 3.1 La censura è inammissibile poiché mirata a contestare la valutazione dei fatti svolta in Corte d’appello per sostenere che l’intimata non avrebbe accettato semplicemente la cessione, ma si sarebbe impegnata con una ricognizione di debito ex art. 1988.

In generaleè indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021) Si ricorda, in ogni caso, che è orientamento di questa Corte che la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido.

Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass., n. 10574 /2007 ; Cass., n. 2740 6/2008 ; Cass., n. 21098/2013; Cass., n. 10755/2016). I nutilmente , dunque, viene invocato dalla ricorrente l’effetto di inversione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 1988 c.c., dato che nella specie è stato appunto accertata l’insussistenza del credito azionato.

4. Per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Came