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Ordinanza — n. 7849/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autosufficiency regarding detention extension grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7849/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the alleged ground for detention extension lacked autosufficiency. The appellant argued that having served over ninety days of detention, a further extension should be impossible without a repatriation agreement, which did not exist for his Peruvian nationality. The court rejected this claim as new and undeveloped, noting the lower court's record was silent on when or how this specific fact was presented during the initial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; An appeal is inadmissible for lack of autosufficiency if the alleged facts forming the basis of the claim were not deduced before the lower court, rendering the issue new and outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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lack of autosufficiency detention extension cassation inadmissibility procedural defect new matter raised proroga della carcerazione espulsione mantenimento della carcerazione preventiva rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
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Testo completo

Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18108/2021proposto da: RUIZ CIPRIANI PAOLO, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Alessio -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - intimato - avverso il provvedimento n. 14373/2020 del GIUDICE DI PACE di Torino depositatoil 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli . RG 18108/21Ruiz-Min. Interno Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1. Paolo Ruiz Cipriani , cittadino peruviano , già destinatario di un ordine di trattenimento del Questore di Milano convalidato per la durata di trenta giorni, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Torino, richiesto dal Questore di quella città aisensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,ne ha prorogato il trattenimento presso il locale CTP per ulteriori quindici e giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo che, avendo scontato un periodo di detenzione superiore a novanta giorni, dopo l'iniziale trattenimento, il suo trattenimento non avrebbe potuto essere prorogato, rendendosi la proroga possibile solo nei confronti dei cittadini di un paese con cui l'Italia abbia un accordo per rimpatri, condizione che nella specie faceva difetto.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. E per vero il motivo non indica dove e quando il fatto allegato dal ricorrente –aver sofferto un periodo di restrizione superiore a novanta giorni, di guisa che potrebbe applicarsi nei suoi confronti un ulteriore proroga del trattenimento per altri trenta giorni a condizione che sussista tra l’Italia ed il paese di origine un accordo di rimpatrio –abbia formato oggetto di deduzione avanti al giudice di pace, di tal che allo stato, tacendo, al riguardo, il ricorso così come lo stesso provvedimento, la questione qui prospettata risulta nuova e si sottrae come tale al sindacato di questa Corte che può avere ad oggetto, come è noto, solo questioni esaminate nei gradi di merito.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. RG 18108/21Ruiz-Min. Interno Est. Cons. Marulli Non è dovuto il raddoppio del contributo perché il procedimento è esente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorsoinammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consigl