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Ordinanza — n. 7847/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney attached to the appeal document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7847/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney was not attached to the appeal document itself. Although the client's lawyer argued that a separate document served as valid authorization, the court ruled that such separation violates the requirement for a specific, self-contained mandate for cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 t.u. imm.; Art. 112, 113 cod. proc. civ.: A special power of attorney for a cassation appeal must be explicitly attached to the appeal document; a separate authorization lacks the required specificity and is therefore invalid.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility separate authorization document procedural specificity requirement inadmissible appeal motivo d'espulsione sospensione dell'ordine espulsione sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 13 t.u. imm.
Rilevato che: Gharoudi Mohammed ricorre per cassazione contro l’ordinanza del giudice di pace di Grosseto che ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso il 22 - 9 - 2020 dal prefetto della stessa città; ha dedotto un solo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 13 t.u. imm., artt.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 113 cod. proc. civ.
Art. 24 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 7 CEDU

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 4069-20
Cass. Sez. 1 n. 4069-20, Cass.
Cass. Sez. 6-3 n. 16040-20
4069-20, Cass. Sez. 6-3 n. 16040-20, Cass.
Cass. Sez. 1 n. 905-21
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15519/2021 R.G. proposto da: GHAROUDI MOHAMMED, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA DELLA PACE 76, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINI ELENA (PLLLNE64T49E202V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTO di GROSSETO, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE GROSSETO n. 2154/2020 depositatail 05/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Gharoudi Mohammed ricorre per cassazione contro l’ordinanza del giudice di pace di Grosseto che ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso il 22 - 9 - 2020 dal prefetto della stessa città; ha dedotto un solo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 13 t.u. imm., artt. 112 e 113 cod. proc. civ., 24 c ost., art t . 6 e 7 della Cedu) per avere il giudice di pace assecondato l’automatismo espulsivo nonostante che l’opponente avesse rilevato la pendenza di giudizi (dinanzi al tribunale ordinario di Firenze e al Tar della Toscana) in grado di determinare l’inefficacia del decreto di espulsione; l’avvocatura dello Stato si è costituita in rappresentanza del Ministero dell’interno (pur non legittimato) e del prefetto di Grosseto, replicandocon controricorso.

Considerato che: l’avvocatura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale, visto che la “delega in calce” al medesimo sarebbe la stessa utilizzata per il giudizio di merito; l’eccezione èfondata; il ricorrente ha dichiarato di proporre il ricorso in quanto rappresentato e difeso dall’avv. Elena Pellegrini “giusta delega in calce al presente atto”; di contro nessuna “delega” è rinvenibile in calce;è stato invece prodotto tra gli “atti di parte” del fascicolo telematico, sotto indicazione di “procura speciale”, il ricorso per il giudice di pace, contenente la procura a esso relativa; codesta è formulata in termini di delega “per ogni fase e grado del presente procedimento”; ma più volte è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale sia stata conferita su foglio (o su atto) separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (v.

Cass. Sez. 1 n. 4069-20, Cass. Sez. 6-3 n. 16040-20, Cass. Sez. 1 n. 905- 21); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.