Cassation court allows NPL securitization appeal against bank liability ruling while dismissing administrator's incidental claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the appeal filed by J-Invests P.A. regarding the second ground of the challenge while declaring the first ground inadmissible. The appellant argued that the lower court's decision to annul the bank's liability for unauthorized transactions violated the principle of indivisibility of linked legal relationships. The court rejected this argument, holding that the annulment of the bank's liability did not automatically extend to the administrator's separate liability for breach of fiduciary duties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: The principle of indivisibility of linked legal relationships does not apply when the annulment of a liability claim against a third party (the bank) does not logically entail the annulment of a separate liability claim against a different party (the administrator) based on distinct legal grounds.
Parole chiave
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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 8092 /20 1 9 r.g. propost o da: J-INVESTS.P.A., - in qualità di mandataria di NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L., con sede in Milano, alla via V. Betteloni n. 2 - con sede in Bologna, alla via Castiglione n. 8, in persona della procurat rice speciale dott.ssa Maria Pia Luisa Mazzucco , rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Cinzia Maria Bernini Asti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via della Bufalotta n. 174, presso lo studio dell’Avvocato Patrizia Barlettelli. - r icorrent e - contro FALLIMENTO “LE TERME DI MONTECATINI S.P.A.
” , in perso na del suo curatore; BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A., con sede in Jesi (AN), alla via Battistoni n. 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; SCARAMUCCI MAURO. - intimati - al quale è seguito quello proposto da SCARAMUCCI MAURO, rappresentato e difes o, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Sara Pagnoni ed Anna Maria Pedron,con cui elettivamente domicilia presso lo studio della prima in Ascoli Piceno, alla Via Mutilati e Invalidi del Lavoro n. 108/G. - ricorrent e - contro J-INVESTS.P.A., - in qualità di mandataria di NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L., con sede in Milano, alla via V.
Betteloni n. 2 - con sede in Bologna, alla via Castiglione n. 8, in persona dellaprocuratrice speciale Avv. Addolorata Scorza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avvocato Cinzia Maria Bernini Asti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via della Bufalotta n. 174, presso lo studio dell’Avvocato Patrizia Barlettelli. e FALLIMENTO “LE TERME DI MONTECATINI S.P.A. ” , in persona del suo curatore; BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.con sede in Jesi (AN), alla via Battistoni n. 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza, n. 3090/2018, del la CORTE DI APPELLO DI ANCONA , pubblicatail giorno 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1.La società Le Terme di Montecatini s.p.a. in liquidazione - avvalendosi del cd. rito societario di cui al d.lgs. n. 5 del 2003 -citò il suo amministratore delegato, Mauro Scaramucci, e la Banca Popolare di Ancona s.p.a. (d’ora in avanti, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno assumendo che il primo aveva effettuato sul conto corrente n. 7049, dalla stessa acceso presso il menzionato istituto di credito, agenzia di Ascoli Piceno, e privo di qualsivoglia affidamento, operazioni finanziarie, personali oppure estranee all’oggetto sociale, comunque contrarie allo statuto ed alla legge.
Lo Scaramucci, in particolare, il 19 luglio 2004, aveva negoziato tre assegni bancari, per un importo complessivo di € 1.054.000,00, versati e poi richiamati il 22luglio 2004 senza attenderne il buon fine, allo scopo di creare provvista fittizia ed incassare un assegno bancario di € 1.050.000,00 da lui precedentemente emesso su detto conto, quale amministratore della Le Terme di Montecatini s.p.a., in favore della Montecatini Partners s.p.a., e pagato dalla banca il 20 luglio 2004, così determinando il formarsi di una passività a carico dell’attrice contabilizzata nei mesi successivi.
Sulla base di tali assunti, pertanto, chiese:
a) dichiararsi la responsabilità solidale della Banca per gli atti e/o fatti “infedeli” compiuti dallo Scaramucci e, per l’effetto, condannarla, unitamente a quest’ultimo, al risarcimento del danno patito, quantificato in € 1.050.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa;
b) dichiararsi, comunque, la illegittimità dell’addebito operato dalla banca predetta sul conto corrente intrattenuto da essa attrice per € 1.050.000,00, per essere stato lo stesso conseguenza di operazioni incaute, contrarie agli usi ed alle disposizioni regolanti quel rapporto. 1.1. Si costituì soltanto la Banca, contestando le avverse pretese e concludendo per il loro rigetto. Dedusse la piena liceità della propria condotta e, in via riconvenzionale, chiese condannarsi la società attrice, previa declaratoria di sua responsabilità exartt. 2043 e/o 2033 e/o 2041 cod. civ., al pagamento, in proprio favore, dell’importo di € 33.519,93, oltre interessi, quale incontestato saldo del conto corrente suddetto, e della somma di € 1.054.364,00 (ridotta, in via gradata, ad € 1.050.000,00), oltre interessi, lucrata dalla medesima attrice, in danno della banca stessa, per i fatti dedotti in causa, stante la mancata copertura del descritto assegno emesso in favore della Montecatini Partners s.p.a.. 1.2.
A seguito dello scambio di memoria exartt. 6 e 7 del d.lgs. n. 5 del 2003, nell’ambito del quale la Banca contestò l’introduzione, da parte dell’attrice, di deduzioni ed eccezioni nuove, come tali da considerarsi inammissibili, l’adito tribunale, con sentenza depositata il 29 maggio 2012, n. 423, resa in composizione collegiale: i ) condannò la Le Terme di Montecatini s.p.a. in liquidazione a corrispondere alla Banca gli importi di € 33.519,93, oltre interessi convenzionali dal 21 maggio 2005 alsoddisfo, e di € 1.050.000, oltre interessi dal 5 luglio 2004 al soddisfo, nonché al pagamento, in suo favore, delle spese del corrispondente rapporto processuale; ii) condannò lo Scaramucci a risarcire all’attrice la somma di € 1.050.000,00, oltre interessi dal 5 luglio 2004 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del relativo rapporto processuale.
2. Pronunciandosi sul gravame promosso dalla Le Terme di Montecatini s.p.a. (poi fallita, con prosecuzione del giudizio da parte della curatela del suo fallimento) avverso tale decisione, la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 23 ottobre/27 dicembre 2018, n. 3090, - resa nella contumacia dello Scaramucci e nel contraddittorio con la Banca e dell’intervenuta NPL Securitisation Italy SPV s.r.l., cessionaria in blocco dei crediti di quest’ultima - accolse quella impugnazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata:
i) dichiarò l’illegittimità e la non debenza dell’addebito operato dalla Banca sul conto n. 7049, riferibile alla prima società, per € 1.050.000,00; ii) ordinò la rettifica delle scritture contabili e del saldo di quel conto corrente; iii) quantificò in € 33.519,93 la somma dovuta a titolo di saldo negativo del medesimo conto corrente; iv) confermò, per il resto, la pronuncia gravata, statuendo, altresì, sulle spese processuali di entrambi i gradi. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte:
i) considerò ammissibile la mutatio libelli effettuata dall’attrice nella memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003, ritenendo, tuttavia, infondata l’exceptio dolidalla stessa ivi formulata al fine di paralizzare la pretesa della Banca appellata che, a suo dire, aveva abusivamente creato una esorbitante posizione debitoria della Le Terme di Montecatini s.p.a.; ii) giudicò la condotta della medesima Banca «gravemente inadempiente dei doveri di diligenza, correttezza e leale collaborazione negoziale propri del cd. accorto banchiere (bonus nummarius), doveri contemplati dall’art. 1856 c.c., sotto i profili della negligenza - per avere disposto la disponibilità immediata di somme di ingente importo e per non aver assunto informazioni sulla copertura dei titoli versati prima di porre in pagamento il titolo presentato -e della imprudenza, per avere operato un rilevante finanziamento di fatto della società, in assenza di una specifica volontà della società correntista»; iii ) affermò che, «Dall’operazione posta in essere dalla Banca appellata, è derivata una ingente posta a debito del fallimento appellante, evento rispetto al quale è evidente il nesso di causalità, atteso che, se la Banca non avesse concesso la disponibilità immediata delle somme e, per contro, avesse atteso il trasferimento delle somme portate dai titoli bancari dall’istituto di credito trattarioe verificato il mancato accredito, non avrebbe certamente consentito il pagamento dell’assegno presentato in data 20 luglio su un conto corrente non affidato, in assenza di fondi sufficienti.
Di conseguenza, la posta debitoria va ritenuta non dovuta perché determinata dalla condotta gravemente inadempiente della Banca; l’appostazione contabile va quindi corretta, sussistendo l’interesse del Fallimento all’accertamento del saldo effettivo del rapporto di conto corrente e all’eliminazione del pregiudizio derivante dalla detta esposizione debitoria».
3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto separati ricorsi la J-Invest s.p.a., quale mandataria della NPL Securitisation SPV s.r.l., affidandosi a due motivi, e Mauro Scaramucci, prospettando un motivo. A quest’ultimo ha resistito, con controricorso, la J-Invest s.p.a., nella indicata qualità. Gli altri destinatari delle notifiche di tali ricorsi non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La sola J - Invest s.p.a. ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei suddetti separati ricorsi, exart. 335 cod. proc. civ., tutti concernenti l’impugnazione della medesima sentenza, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che, come ancora ribadito da Cass. n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019;
Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015) «il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi». 1.1.
Inoltre, per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, il primo dei quali (notificato il 28 febbraio - 1 marzo2019) deve essere individuato in quello promosso dalla J-Invest s.p.a., nella indicata qualità, convertendosi quello dello Scaramucci tempestivo perché notificato il 15 marzo 2019, nel rispetto, quindi, del termine predetto) in ricorso incidentale. A) Il ricorso della J - Invest s.p.a. quale mandataria della NPL Securitisation SPV s.r.l.. 1.I motivi di ricorso formulati dalla J-Invest s.p.a., nella indicata qualità, denunciano, rispettivamente:
I) «Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., 6 del d.lgs. n. 5/2003 e 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo lacorte ritenuto legittima la mutatio libelli operata dall’attrice nella memoria di replica prevista dal rito societario, per poi dichiararla in parte inammissibile ed in parte infondata». Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto ammissibili - se nza, peraltro, spiegarne adeguatamente le ragioni ed erroneamente invocando i princìpi di Cass. n. 816 del 2016 - le nuove deduzioni (exceptio doliformulata al fine di paralizzare la pretesa della Banca appellata che, secondo l’attrice/appellante, aveva abusivamente creato una sua esorbitante posizione debitoria) prospettate dalla Le Terme di Montecatini s.p.a. nella sua memoria di replica ex art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003, benché diverse da quelle dalla stessa originariamente proposte nella citazione introduttiva del giudizio;II) «Violazione di legge o falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rispetto agli artt. 1710, 1856, 1829, 1720, 2384 c.c., e 31 del r.d. 31.03.1933, n. 1736, e con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., laddove la corte ha ritenuto violati, da parte dell’Istituto bancario, gli obblighi di diligenza e prudenza».
Si assume che, differentemente da quanto opinato dalla corte dorica, la condotta complessivamente tenuta dalla banca doveva considerarsiassolutamente coerente con le riportate clausole (in particolare quelle di cui ai punti nn. 4.1, 5 e 7.5) regolanti il contratto di conto corrente dalla stessa concluso con la Le Terme di Montecatini s.p.a., sicché nessuna negligenza e/o imperizia poteva esserle ascritta.
3. La prima di tali doglianze è inammissibile per difetto di interesse. 3.1. Si è già riferito, infatti (cfr. § 2.1. dei “Fatti di causa”), che la corte territoriale, pur consider ando ammissibile la mutatio libelli effettuata dall’attricenella memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003, riten ne , tuttavia, infondata l’exceptio dolidalla stessa ivi formulata al fine di paralizzare la pretesa della Banca appellata che, a suo dire, aveva abusivamente creato una esorbitante posizione debitoria della Le Terme di Montecatini s.p.a..Pertanto, rispetto alla questione che siassume "nuova" (e, come tale, inammissibile) l’odierna ricorrenteè risultata vittoriosa e, dunque, non ha interesse, ex art . 100 cod.proc. c iv ., ad impugnare la sentenza d'appello ( cfr . sostanzialmente in tal senso, Cass., SU, n. 2406 del 2023, in motivazione, pag. 5).
4. Il secondo, descrittomotivo di ricorso è fondato per le considerazioni tutte di cui appresso. 4.1. È opportuno premettere che, come è pacificamente emerso in corso di giudizio, il contratto di conto corrente n. 7049, intrattenuto dalla Le Terme di Montecatini s.p.a. presso l’agenzia di Ascoli Piceno della Banca Popolare di Ancona s.p.a., prevedeva, tra le sue clausole, quella (cfr. art. 4.1., il cui tenore letterale è stato riprodotto nel ricorso della J-Invest s.p.a.) per cui l'importo degli assegni bancari e circolari sarebbe stato accreditato “con riserva di verifica e salvo buon fine” e non sarebbe stato disponibile “prima che la banca abbia effettuato la verifica o l'incasso e dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante [...]”.
Il medesimo articolo, però, sanciva anche la possibilità (rectius: facoltà) della Banca di “acconsentire al correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso”, precisandosi, che, in tal caso, “ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché fa facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto”. Inoltre, all’art. 7.5, si era stabilito, tra l’altro, che “Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite Banca.
Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente, per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto, nonché di recedere in qualsiasi momento”. 4.2. È rimasto altresì incontroverso che Mauro Scaramucci fosse, all’epoca dei fatti di causa, l’amministratore delegato della Le Terme di Montecatini s.p.a., sicché, in tale qualità, ed in mancanza di specifiche allegazioni contrarie di cui non vi è in atti la benché minima traccia, pienamente legittimatoad operare, per conto della società stessa, su quel conto.
Del tutto ragionevole, quindi, - oltre che non oggetto di censura da parte dell’attrice/appellante, né obiettata dalla corte di merito - si rivela l’affermazione della ricorrente secondo cui (cfr.pag. 16 e ss. del ricorso) «il rapporto contrattuale di conto corrente intercorrente tra Terme di Montecatini e la Banca si è svolto nel tempo sotto l'egida delle istruzioni impartite da Terme di Montecatini s.p.a., in persona del suo amministratore Mauro Scaramucci», eseguite dalla Banca in adempimento al contratto medesimo.4.3. Neppure va dimenticato, poi, che la corte anconetana, disattendendo il primo motivo di gravame dell’appellante Le Terme di Montecatini s.p.a, e, in particolare, l’exceptio doli d a quest’ultima invocata nella sua memoria depositata innanzi al tribunale, ex art. 6 del d.lgs. n. 5/2003, al fine di paralizzare la pretesa della Banca appellata, -che, secondo la prima, aveva abusivamente creato una sua esorbitante posizione debitoria - ha specificamente concluso affermando che la denunciata condotta della Banca «non appare concretare un comportamento fraudolento, atteso che l’operazione denunciata vede nell’immediato come soggetto danneggiato proprio la Banca, la quale è divenuta, a seguito delle operazioni contabili illustrate, titolare di un credito di difficile riscossione in assenza di adeguate garanzie».
Dunque, a dire di quella stessa corte, nessuna “condotta fraudolenta” poteva ravvisarsi nel comportamento tenuto dalla Banca nella vicenda de qua. 4.4. Successivamente, tuttavia, il giudice d’appello, pur riconoscendo l’esistenza di una facoltà della Banca, giusta le clausole contrattuali in precedenza richiamate (cfr. in particolare, l’art. 4), di consentire al correntista (cioè, giova sottolinearlo, alla stessa società Le Terme di Montecatini s.p.a., che operava su quel conto tramite il suo amministratore delegato Scaramucci) di disporre, in tutto o in parte, dell’importo degli assegni accreditati sul conto prima di averne effettuato la verifica o l’incasso, ha opinato che trattandosi, appunto, di una facoltà, e non di un obbligo, la stessa doveva essere esercitata ispirandosi ai doveri di correttezza e diligenza, non potendo comportare un vincolo per la Banca di provvedere allo stesso modo in analoghe circostanze successive, così da non ingenerare un affidamento, in tal senso, del correntista.
La Banca, quindi, -secondo la corte territoriale - pur nel rispetto di una propria facoltà, aveva specificamente violato gli obblighi di «richiedere informazioni agli istituti di credito trattari in ordine alla esistenza di sufficienti provviste a copertura dei titoli» e di «acquisire il previo benefondi dei precedenti assegni versati dallo Scaramucci». 4.4.1. Tanto il giudice di appello ha ritenuto dopo aver richiamato, come premessa del suo complessivo argomentare, la pronuncia resa da Cass. n.2226 del 2017, a tenore della quale «Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme.
In tale ultima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l'obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o (come nella specie) di assegni postdatati, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per facta concludentia ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né la violazione dell’obbligo di buona fede». 4.5.
Orbene, rileva immediatamente il Collegio che, come pure condivisibilmente osservato dalla odierna ricorrente, la fattispecie oggetto dell’appena riportata pronuncia di legittimità era chiaramente differente da quella oggi in esame, sicché risulta inconferente quanto sancitosi in quella sede. 4.5.1. Invero, la banca lì non aveva acconsentito alla pretesa del cliente correntista, titolare di due conti correnti, l'uno affidato e garantito da fideiussione e l’altro non, di anticipare l’importo di alcuni assegni privi di copertura, fondata sull’abituale sconfinamento concesso dalla banca e sull’altrettanto abituale accettazione di assegni post datati (ipotesi qui insussistenti).
In quella vicenda, rilevarono i Giudici di legittimità che non potesse desumersi dalla pregressa tolleranza degli sconfinamenti una manifestazione di volontà idonea a determinare il superamento degli accordi intervenuti tra le parti ed a giustificare una legittima aspettativa in ordine al pagamento di ulteriori assegni, tenuto altresì conto che nessuna norma imponeva alla banca di comunicare al cliente l’avvenuta presentazione all’incasso dei titoli privi di copertura, con l’evidente conseguenza che, in tal senso, il cliente correntista non poteva contestare la violazione, da parte della sua banca, dell’obbligo di buona fede. 4.5.2.
Nella fattispecie in esame, invece, la Banca ha acconsentito, avendone la facoltà contrattualmente pattuita, ovvero in adempimento del già riportato art. 4 del contratto di conto corrente bancario sottoscritto da Le Terme di Montecatini s.p.a., ad anticipare gli importi dei tre assegni bancari emessi dalle società collegate in favore della correntista prima del loro incasso, così permettendo a quest’ultima di disporre della corrispondente provvista a copertura del pagamento dell’assegno del 5 luglio 2004 emesso dall’attrice/appellante in favore della Montecatini Partners s.p.a..
Né oggi ci si potrebbe dolere del fatto che l'istituto di credito abbia dato seguito al detto ordine di pagamento, dovendo il correntista essere consapevole che l'anticipazione operata dalla banca dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista (cfr. Cass. n. 11395 del 2019). 4.5.3. Nessun rilievo, dunque, può attribuirsi, per ciò solo, alla circostanza, invece valorizzata dalla corte distrettuale, riguardante la mancanza di affidamento del conto in esame, posto che la suddetta clausola contrattuale ne prescindeva (o, in ogni caso, la superava) totalmente, rivelandosi, in parte qua, assolutamente coerente con il disposto dell’art.1829 cod. civ. (richiamato dall’art. 1857 cod. civ., in tema di operazioni bancarie in conto corrente) che se, indubbiamente, stabilisce che l’inclusione di un conto di un credito verso terzi si presume fatta con la clausola “salvo incasso”, altrettanto innegabilmente fa premettere tale affermazione dall’inciso “Se non risulta una diversa volontà delle parti”: volontà, che, come si è detto, nella specie era stata stabilita proprio con la pattuizione di cui al suddetto art. 4 del contratto di conto corrente (cfr., in motivazione, Cass. n. 18118 del 2003, secondo cui la predetta presunzione di cui alla clausola "salvo incasso" non opera allorquando risulti una contraria volontà delle parti). 4.5.4.
A tanto deve aggiungersi che questa Corte (cfr. Cass. n. 2742 del 2000, ribadita, in motivazione, dall’appena citata Cass. n. 18118 del 2003) ha specificato che il cosiddetto "bene-fondi" - ossia l'uso interbancario di richiedere e dare, a mezzo del telefono o di altri strumenti di comunicazione, conferma dell'esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di un assegno di conto corrente. Esso è un istituto creato dalla prassi bancaria, non disciplinato dalla legge, né dalle Norme Uniformi Bancarie, e che non impone obblighi di sorta a carico delle banche.
Si tratta, cioè, di una facoltà e, come tale, non costituisce un obbligo della banca negoziatrice. La banca trattaria, a sua volta, non è in alcun modo tenuta ad aderire alla richiesta di informazioni; ove, tuttavia, decida di fornire le informazioni richieste, sarà responsabile sotto il solo profilo della veridicità della dichiarazione resa (cfr. Cass. n. 10492 del 2001), ma non assume alcuna obbligazione in ordine al pagamento dell'assegno, a tenere vincolata la provvista per il pagamento dell'assegno benefondato, né ad impedire al proprio correntista di disporre della provvista -può legittimamente ricondursi ad una prassi interna nei rapporti tra gli istituti di credito (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), ma non anche essere invocato, alfine di farvi discendere un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca, se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione patrizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma (con il superamento della prodotta presunzione di clausola "salvo incasso"). 4.6.
Neppure convince, dunque, la conclusione della corte distrettuale secondo cui, nella specie, la società correntista Le Terme di Montecatini s.p.a. non avrebbe manifestato la volontà di disporre in anticipo, prima del loro incasso, delle somme portate dai tre assegni emessi dalle società collegate in suo favore. Invero, lungi dall’essersi trattato di un «finanziamento di fatto della società, in assenza di una specifica volontà della società correntista», come opinato da quella corte, si era evidentemente al cospetto di un'operazione finanziaria posta in esseredallo Scaramucci, nella sua veste di amministratore della società attrice/appellante, ricordandosi, peraltro, che, giusta l’art. 2384 cod. civ., “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale” e che “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Pertanto, quand’anche gli atti posti in essere dall'amministratore Scaramucci fossero stati non pertinenti o eccedenti l'oggetto sociale della Le Terme di Montecatini s.p.a., gli stessi si sarebbero dovuti ritenere comunque efficaci nei confronti della Banca, rispetto alla quale la menzionata società non ha dimostrato la pur dedotta exceptio doli, posto che, come si ricorderà, a dire della stessa corte territoriale, nessuna “condotta fraudolenta” poteva ravvisarsi nel comportamento tenuto dalla Banca nella vicenda de qua. 4.6.1. In quest’ottica, allora, l’anticipo, da parte della Banca stessa, degli importi dei tre assegni emessi dalle società collegate in favore dell’attrice/appellante altro non risulta essere che l’adempimento di una clausola pattizia valida e rispettosa del principio di cui all'art. 1829 cod. civ.: clausola concordata con la correntista Le Terme di Montecatini s.p.a., in persona del suo amministratore Scaramucci, che ne aveva richiesto l'applicazione e che non imponeva alla Banca l'onere e/o l'obbligo di richiedere informazioni all'istituto di credito trattario in ordine all'esistenza di sufficienti provviste a copertura dei titoli, né, tanto meno, l'onere e/o obbligo di acquisire il bene fondi dei tre assegni versati dallo Scaramucci, nella indicata qualità, di consentire il pagamento del titolo emesso da Le Terme di Montecatini s.p.a. in favore di Montecatini Partners s.p.a..
La correttezza del comportamento della Banca trova fondamento, del resto (oltre che nella già più volte richiamata disposizione contrattuale di cui all'art. 4), anche nell’art. 31 del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni), a tenore del quale l'assegno bancario è pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non apposta. 4.7. Nessun addebito, quindi, può essere mosso nei confronti della Banca per l'operazione finanziaria di cui è causa avendo questa operato rispettando anche le norme sull’affidamento e sulla buona fede contrattuale in ragione della carica rivestita dallo Scaramucci, amministratore delegato di Le Terme di Montecatini s.p.a.. 4.7.1.
Tutt’altro discorso, invece, è quello riguardante i rapporti interni tra società amministrata ed amministratore infedele, ma la responsabilità di quest'ultimo nei confronti della prima (pure ai sensi delle norme all'uopo previste per violazione delle limitazioni al potere di rappresentanza di cui era stato investito), certamente non può invocarsi per fondare una (insussistente, per le ragioni fin qui esposte) responsabilità anche della Banca. B) Il ricorso (incidentale) di Mauro Scaramucci. 1.L’unico motivo del ricorso dello Scaramucci - da qualificarsi come incidentale per le ragioni già esposte -denuncia la «Violazione dell’art. 331 c.p.c.».
Si assume che la corte distrettuale, nel riformare la decisione di primo grado dichiarando l’illegittimità dell’operato della Banca sul conto corrente n. 7049 della Le Terme di Montecatini s.p.a., con corrispondente rettifica del saldo per effetto del disposto annullamento ivi dell’addebito di € 1.054.000,00, aveva fatto venir meno il presupposto della condanna dello Scaramucci: malgrado ciò, la stessa, del tutto illogicamente ed immotivatamente, aveva confermato, nel resto, la sentenza innanzi ad essa impugnata, laddove, invece, a dire del menzionato ricorrente, il vincolo di inscindibilità che legava i due rapporti venuti in rilievo fin dal giudizio di primo grado (quello tra la società attrice e la Banca e quello tra la prima e lo Scaramucci medesimo) avrebbe dovuto far sì che allo stesso, benché contumace, avrebbero dovuto estendersi necessariamente e legittimamente gli effetti favorevoli della impugnazione proposta da Le Terme di Montecatini s.p.a..
2. Ad avviso del Collegio,una siffatta doglianza deve ragionevolmente essere intesa come condizionata, sebbene implicitamente, al rigetto del ricorso della J-Invest s.p.a. nella indicata qualità,accolto il quale, dunque, la stessa deve ritenersi assorbita.
3. In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla J-Invest s.p.a., quale mandataria della NPL Securitisation SPV s.r.l. deve essere accolto in relazione al suo secondo motivo, dichiarandosene inammissibile il primo. Il ricorso (incidentale) dello Scaramucci, invece, deve consi derarsi assorbito . La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI La Corte, riuniti i ricorsi separatamente proposti dalla J-Invest s.p.a., quale mandataria della NPL Securitisation SPV s.r.l., e da Mauro Scaramucci:
a) accoglie il ricorso proposto dalla J-Invest s.p.a., nella indicata qualità, in relazione al suo secondo motivo, dichiarandone inammissi