Italian Court dismisses appeals on procedural grounds regarding evidence admissibility and standing to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared both the main and incidental appeals inadmissible without reaching the merits of the debt dispute. The main appeal failed because the lower court correctly assessed that bank statement regenerations were probative evidence, while the incidental appeal was rejected due to a lack of concrete legal interest and the introduction of new factual issues. Consequently, the Court ordered the compensation of all procedural expenses between the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the appellant lacks a concrete legal interest in the outcome or if the appeal introduces new factual questions requiring investigation, which are precluded in the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 28315anno 2019 proposto da: Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice di Juliet s.p.a. , che rappresenta in giudizio Siena NPL 2018 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Giacobbe , domiciliat a presso l’avvocato Teodoro Carsillo; ricorrente contro Sciortino Renata e Nigrelli Michele, rappresentat i e difes i dall'avvocato Paolo Starvaggi, domiciliat i presso l’avvocato Giovanni Foti; controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; intimata Sez.
I –RG28315/2019 camera di consiglio13.2.2023 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 444/2019 depositatail giorno 10 giugno 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. — E’ stato pronunciato un decreto ingiuntivo, in danno di Ceramiche d’Arte s.r.l., Michele Nigrelli, Renata Sciortino e Alessandro Arancio, per il pagamento della somma di euro 51.597,78 oltre interessi, quale saldo debitore di un conto corrente intrattenuto dalla detta società e garantito da fideiussione prestata dagli altri intimati.
Nel giudizio di opposizione, cui ha resistito l’ingiungente MPS Gestione Crediti, il Tribunale di Patti ha rideterminato il saldo del conto in euro 27.317,92. 2. ― In sede di gravame il decreto ingiuntivo è stato poi revocato, stante la mancata prova del credito azionato. 3. ― Ricorre per cassazione Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice di Juliet s.p.a., che rappresenta in giudizio Siena NPL 2018 s.r.l., subentrata nellaposizione creditoria fatta valere in giudizio (per la quale, in appello, si era costituita Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.).
Resistono con controricorso Michele Nigrellie Renata Sciortino , i quali hanno spiegato ricorso incidentale. Entrambe le impugnazioni constano di un unico motivo.Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Col ricorso principale viene lamentata la violazione dell’art.2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto non provate le movimentazioni del conto, in assenza degli estratti. Si osserva che la «stampa rigenerazione Sez. I –RG28315/2019 camera di consiglio13.2.2023 archivio conti» non poteva ritenersi priva di valore probatorio e che l’estratto conto non integra l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.
Il motivo è inammissibile. La Corte di meritoha reputato infondata la pretesa della banca sottolineando come la documentazione prodotta (estratto conto certificato di cui all’art. 50 t.u.b. e «stampe rigenerazione archivio conti»)non consentiss e di determinare il credito della banca nel suo preciso ammontare , richiamando, al riguardo, alcuni rilievi svolti dal consulente tecnico d’ufficio. L a Corte di merito , pur dando atto che competeva alla banca, attrice so stanziale, produrre gli estratti conto attraverso cui documentare l’andamento del rapporto, non ha ritenuto chei detti estratti integrassero l’unica prova utile allo scopo: tant’è che ha preso in considerazione gli altri scritti di cui si è detto, reputandoli, poi,privi, in concreto, della necessaria attitudine dimostrativa.
Ciò detto, la censura si traduce in una non consentita istanza di revisione del giudizio di fatto, che è riservato al giudice del merito. Non ricorre, difatti,in concreto, alcuna delle ipotesi che possono farsi valere attraverso la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. de gli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., Occorre, in proposito, tener conto di ciò:la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092;
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre poi denunciare che il giudice, in contra ddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma Sez. I –RG28315/2019 camera di consiglio13.2.2023 disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867); infine, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo « prudente apprezzamento » , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass.
Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867cit.). 2. ― Col ricorso incidentale sono lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1956 e 1957 c.c.. Sirichiama il passo della sentenza impugnata in cui è stato disatteso il motivo di appello di Sciortino e Nigrelli incentrato sulla mancata declaratoria di estinzione, a norma dell’art. 1956 c.c., della fideiussione da loro prestata; si evocanoarresti della giurisprudenza sulla previsio ne di tale norma e ci si sofferma, poi, su di un tema affatto diverso: quello della nullità delle fideiussioni prestate,le quali integrerebbero attuazione di intese restrittive a monte; tale nullità è affermata in considerazione dell’adesione dei moduli contr attuali alle norme banc arie uniformi approvate dall’ABI,che si assumono anticoncorrenziali.
Il motivo è inammissibile. Non si vede quale interesse abbiano i ricorrenti a impugnare la sentenza di appello,che ha comunque respinto la pretesa che la banca aveva azionato in via monitorianei loro confronti e condannato la stessa al pagamento delle spese dei due gradi di merito. L 'interesse all'impugnazione ― inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni Sez. I –RG28315/2019 camera di consiglio13.2.2023 stato e grado del processo ― deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica(Cass.
Sez. U. 19 maggio 2008, n. 12637 ; Cass. 18 febbraio 2020, n. 3991). Il motivo è oltretutto articolato in modo confuso e veicola pure una questione nuova, richiedente accertamenti di fatto: come è noto, i n sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443;
Cass.5 maggio 2006, n. 10319) 3. ― I due ricorsi sono quindi entrambi inammissibili . 4. ─ Stante la soccombenza reciproca dei contendenti, le spese processuali vanno compensate per l’intero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; compensaintegralmente le spese processuali; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e dei ricorrenti incidentali, di importo pari a