Italian court dismisses appeal regarding false signature claim on blank contract filled without agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a financing contract was signed on a blank form and filled without agreement. The appellant argued the document was a 'blank signature' filled by third parties, while the bank contended the appellant's subsequent payment behavior and the related franchise contract proved an agreement existed. The court ruled that the appellant failed to prove the filling occurred without pact, noting his conduct contradicted any claim of abuse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 486 cod. pen.; Art. 1418 cod. civ.: A claim of false signature on a blank form filled without agreement requires the signer to prove the signature was on an unfilled sheet and the filling occurred absque pactis; failure to provide such evidence precludes the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6193/2018 R.G. proposto da: BASTIANEL EZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANI LUIGIA CARLA (GRMLCR65E64A872C) -ricorrente- contro DEUTSCHE BANK SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato BOCCIA IOLANDA (BCCLND64B43C638G) rappresentato e difeso dagli avvocati SESSA GIANCARLO (SSSGCR63B20F205K), DI PEIO FILIPPO (DPIFPP67E14H501V) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1678/2017 depositata il 25/08/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Ezio Bastianel ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Venezia ne ha respinto il gravame finalizzato a ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, che ave va a sua volta rigettato la querela di falso da lui presentata in via principale in relazione a un contratto di finanziamento cd. Prestitempo, stipulato con la Deutsche Bank , per sottoscrizione in bianco e successivo riempimento absque pactis.
Ha dedotto tre motivi ai quali la banca ha replicato con controricorsoe memoria. Ragioni della decisione I. –Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 486 cod. pen., 1418 e 1346 cod. civ., 115 cod. proc. civ., essendo stato, a suo dire, provato per testi che il modulo contrattuale era stato sottoscritto in bianco; donde sostiene che non avrebbe potuto essere negata la natura di biancosegno del predetto modulo, né tanto meno il riempimento abusivo del medesimo. Secondo il ricorrente, essendo stata la querela presentata come sottoscrizione di biancosegno successivamente compilata da terzi sine pactis, il giudice del merito avrebbe dovuto semplicemente stabilire se le dichiarazioni contenute nel documento fossero riferibili o meno al sottoscrittore, valutando in proposito gli elementi probatori forniti, senza rilevanza del diverso contratto di franchising al quale il finanziamento era stato associato.
Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 112 cod. proc. civ., poiché la corte d’appello, onde affermare l’esistenza del patto di riempimento, non avrebbe potuto indugiare su questioni, quali il collegamento negoziale col franchising, inconferenti e non attinenti all’oggetto della querela. Col terzo mezzo aggiunge la violazione o falsa applicazione dell’art. 1423 cod. civ.e dell’art. 2729 stesso codice, poiché in ogni caso l’avvenuta parziale esecuzione del contratto, alla quale pure la corte d’appello ha alluso, non avrebbe potuto avere un effetto sanante della nullità, sì da rimanere priva di rilevanza ai fini di causa.
II. - I l ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è chiaramente inammissibile. III. -La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis (cfr. per tutte Cass. Sez. 3 n. 5417-14). In tal caso, spetta al sottoscrittore l'onere di provare sia che la firma è stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento sia per l’appunto avvenuto absque pactis(Cass. Sez. 3 n. 3155-04). IV. -L’impugnata sentenza non si è discostata da tali principi.
Essa, con motivazione congruente e non sindacata sul versante dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. mercé riferimento all’omesso esame di fatti storici controversi e decisivi (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), ha affermatoche nessuna prova era stata fornita a proposito dell’avvenuto riempimento abusivo del modulo contrattuale, che pure era stato compilato dopo la sottoscrizione. Ha anzi rilevato – con ciò confermando la conforme valutazione del tribunale –che il comportamento successivo di Bastianel, che aveva poi regolarmente pagato cinque delle previste rate di finanziamento senza nulla obiettare, era in contrasto con l’affermata presunzione di assenza di un accordo di riempimento; e ciò anche tenuto conto dell’essere stato il finanziamento coevo e accessorio alla stipula di un contratto di franchising, così da presentarsi correlato all’impegno (costì assunto) di versare, a titolo di contributodi affiliazione, proprio l’importo che ne era stato oggetto.
Si tratta – com’è evidente - di una valutazione di pieno merito, correttamente motivata e immune da errori di diritto, ben in grado di esibire la ragione di rigetto della querela di falso. V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relat