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Ordinanza — n. 7801/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the lower court's non-impugned ruling on the heir's access to the safe is sufficient to reject liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7801/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court had already established that the heir possessed legitimate access to the safe based on a prior, unchallenged ruling. The appellant argued the bank was liable for the loss of gold, but the court noted the bank's liability depended on the legality of the heir's access, which was definitively settled in the unappealed first-instance decision. Since the appellant failed to challenge this specific legal finding, the appeal lacked the necessary grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.; ove una sentenza sia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere la soluzione, è onere del ricorrente impugnarle tutte, pena l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal autonomous ratio decidendi judgment on access failure to challenge all grounds bank liability for safe contents successione del defunto sequestro di conti bancari diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.
art. 81 cod. proc. civ
art. 1839 cod. civ
Si tratta di un aspetto autonomamente in grado di sorreggere il rigetto della domanda di danni, poiché direttamente presupponente la legittimità della condotta della banca,senza rilevanza del tema involto dall’art. 1839 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 7931-13
Cass. Sez. 1 n. 17182-20
Cass. Sez. 3 n. 10815-19
Cass. Sez. 3 n. 21890-05
10815-19, Cass. Sez. 3 n. 21890-05e moltissime altre) .
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27813/2018 R.G. proposto da: PESTARINO LUIGI O LUIGI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell’avvocato D'AGOSTINO ANTONIO GIUSEPPE (DGSNNG72D11F970V) rappresentato e difeso dall'avvocato MAINO MARIA MADDALENA (MNAMMD56D63A182N) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato FREDIANI MARCELLO (FRDMCL40S15H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANZONI MAURIZIO(FRNMRZ67R12B157Y) -controricorrente- nonchécontro CASELLA RENZO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 268/2018 depositata il 14/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Luigi Pestarino convenne dinanzi al Tribunale di Cremona la Unicredit Banca s.p.a. (breviter Unicredit) quale incorporante della Credito Italiano s.p.a., chiedendone– per la parte che ancora interessa – la condanna a rifondergli “il contenuto custodito nella cassetta di sicurezza n. 63 dai lui affittata presso la filiale (..) di Cremona piazza Roma (..) ovvero l’equivalente monetario oltre al risarcimento dei danni”. Sostenne di essere coerede testamentario (col cugino Renzo Casella) dello zio Carlo Casella, deceduto a dicembre 2001, e di essere titolare della suddetta cassetta di sicurezza fin dal luglio 1988, con delega allo zio medesimo; che nella cassetta erano stati custodi lingotti d’oro e sterline,sempre d’oro; che nel maggio 2002 nella cassetta erano state rinvenute solo venti sterline, unitamente a un foglietto stilato di pugno di Carlo Casella con l’indicazione, invece, del contenuto originario (6 lingotti da un kg ciascuno e circa 700 sterline); che “da alcune verifiche” era emerso chela cassetta era stata aperta in almeno quattro circostanze non segnate sul ruolino bancario; che in particolare, poco prima della morte dello zio, erano state travasate 630 sterline nella cassetta di sicurezza n. 236, presa in affitto dallo stesso Carlo Casella , e che da informazioni assunte presso un impiegato della banca era ulteriormente emerso che negli anni 2000 - 2001 Carlo C asella aveva chiesto l’apertura della cassetta n. 63, dalla quale prelevato e poi vendutoi lingotti e prelevato anche l e residue sterline .

Nella resistenza della banca – e di Renzo Ca sella che aveva separatamente chiesto lo scioglimento della comun ione ereditaria con domanda poi riunita, decisa con capo di sentenza non impugnato – il tribunale ha respinto la pretesa risarcitoria, poiché la proprietà dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza non era di Pestarino ma dello zio, il quale ne aveva legittimamente disposto con il prelevamento e la successiva vendita, il cui ricavato e ra stato peraltro accreditato , in parte,allo stesso Pestarino. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia.

Avverso tale statuizione Pestarino ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi, ai quali Unicredit ha replicato con controricorso. Renzo Casella, intimato agli asseriti fini della regolarità del contraddittorio, non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. -I motivi di ricorso sono i seguenti: (i) violazione o falsa applicazione degli artt. 1839, 1218 e 1176 cod. civ., poiché l’asserto della corte d’appello sulla proprietà dei beni sarebbe contrario alle norme relative al diritto del titolare alla tutela del contenuto della cassetta di sicurezza; (ii) omesso esame di fatto decisivo, poiché oggetto della domanda era (ed è) non l’appartenenza dei beni custodi in cassetta, bensì la loro corretta custodia, che invece non v’era stata in quanto la cassetta imponeva alcune formalità,a garanzia del depositante, non attivate;(iii) violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., giacché non era in contestazione il diritto del delegato di aprire la cassetta e prelevareil contenuto, quanto piuttosto la negligenza della banca , che aveva permesso gli accessi senza registrarli; cosa della quale il titolare della cassetta era ben legittimato a dolersi a prescindere dal requisito della proprietà dei beni ivi contenuti; (iv) violazione delle norme sul contraddittorio e omesso riscontro del difetto di legittimazione della banca ex art. 81 cod. proc. civ., per la ragione che quella relativa al difetto della proprietà dei beni, corrispondendo a un’eccezione de iure tertii , non poteva essere sollevata da altri che da Casella, e per lui eventualmente dagli eredi, non dalla banca; (v) errata valutazione delle prove presuntive, mancanza di interesse della banca a eccepire il profilo relativo alla proprietà dei beni e violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., poiché il profilo della proprietà dei beni involgeva il rapporto interno tra Pestarino e Casella, sicché la questione della mancanza di proprietà non avrebbe potuto “spostare” (recte, influenzare) il punto decisivoconcernente il diritto del titolare all’integrità del contenuto della cassetta di sicurezza; e in ogni caso la banca , nell’eccepire il difetto di proprietà, non aveva esposto prove o presunzioni univoche al riguardo, anche tenuto conto delle deposizioni testimonialiacquisite, per buona parte di segno contrario; (vi) violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1839 cod. civ. in ordine alla rilevanza dell’omissione delle dovute registrazioni degli accessi alla cassetta di sicurezza; cosa da cui sarebbe comunque derivato un danno al titolare per aver dovuto indagare direttamente sulla sparizione del contenuto, così “sobbarcandosi un’istruttoria lunga e dispendiosa”; (vii) violazione o falsa applicazione degli artt. 770, 1153 e 1147 cod. civ., 1839 e 1218 cod. civ. per avere la corte omesso di considerare che col deposito in cassetta Pestarino era divenutopossessore di buona fededei beni afferenti , e la circostanza che il ricavato della loro vendita fosse stato a lui accreditato doveva dirsi confermativo del fatto che lo zio, con atto di liberalità, avesse infineritenuto di attribuire i beni stessi al nipote fin dall’inizio.

II. -Deve per prima cosa osservarsi che l’impugnata sentenza, a pag. 14, ha esplicitato il senso della domanda proposta da Pestarino. La domanda era stata formulata dall’attore col fine di ottenere, sul presupposto dell’art. 1839 cod. civ., la condanna della banca al risarcimento dei danni “in misura pari al valore dell’importo dei beni di sua proprietà”, che “del tutto illegittimamente” erano stati a sua insaputa “rimossi dalla cassetta a lui intestata”. La sentenza soggiunge che i l tribunale aveva disatteso la domanda poiché era da ritenere provato, invece, che i beni immessi in cassetta non eranodi proprietà dell’attore ma dello zio, Carlo Casella, e perché era da ritenere altresì provato che non v’era stata alcuna sparizione dei beni stessi, sebbene un progressivo disinvestimento fatto e deciso dal proprietario Carlo Casella, oltre tutto con successivo accredito del ricavato in favore, al meno in parte, dello stesso Pestarino.

Da ciòil tribunale aveva desunto la carenza di ogni responsabilità della banca per aver permesso l’accesso alla cassetta di sicurezzaa un soggetto (il Casella) che ne era legittimato. III. - La statuizione del tribunale risulta esser stata appellata in base al fondamentale rilievo che (a) titolare del rapporto di locazione della cassetta di sicurezza era Pestarino, essendo stata conferita allo zio una semplice delega a operare, con conseguente presunzione di titolarità di tutti i beni ivi custoditi; e che (b) in ogni caso (quindi) la proprietà dei beni custoditi in cassetta si sarebbe dovuta considerare esistente in capo all’attore.

Ne segue che è inammissibile –innanzi tutto - il sesto motivo del ricorso per cassazione, che, muovendo dal presupposto di un pregiudizio di natura diversa, nascente dalla non considerata necessità dell’attore di sobbarcarsi oneri di accertamento derivati dall’omissione delle registrazioni degli accessi alla cassetta di sicurezza, pone un profilo di danno eccentrico rispetto alla domanda, e per la prima volta paventato in questa sede, almeno in prospettiva di autosufficienza. La domanda era stata sostenuta, come detto, dal semplice rilievo della perdita commisurata al valore dei beni custoditi in cassetta e non rivenuti; beni da considerare di proprietà dell’attore.

IV. - Ciò stante i l ricorso , i cui residui motivi possono essere per questa parte unitariamente esaminati, è inammissibile . L ’impugnata sentenza – difatti - esprime una concorrente ratio decidendi che da i citati ulteriori motivi non è incisa affatto . Una ratio suscettibile di sostenere la decisione a prescindere da essi. V. -È ancora il caso di sottolineare che l’appellante aveva posto a fondamento del gravameun’affermazione incentrata sulla presunzione di titolarità dei beni custoditi in cassetta, e comunque sulla effettiva proprietà di essi.

Tale affermazione non è stata condivisa dalla corte d’appello poiché –essa ha detto – non sempre è vero che al deposito di valori da parte del delegato in una cassetta intestata ad altro soggetto consegua uno spossessamento in favore di quest’ultimo, e poiché invece un effetto traslativo della proprietà di beni mobili non può che prodursi in base alla legittimità di untitolo. Invece era risultato incontroverso– in causa - che tanto i lingotti, quanto le sterline fossero statia loro tempo acquistati da Carlo Casella, sicché ne era pacifica la proprietà al momento in cui questi, in quanto delegato, aveva provveduto a collocarlinella cassetta di sicurezza di cui era titolare Pestarino.

Da ciò la corte d’appello ha tratto argomento per confermare l’assunto del tribunale in ordine al difetto di proprietà dei beni in capo all’attore. VI. – Occorre dire che t ale assunto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, era (ed è) ben pertinente, proprio perché la domanda era stata ancorata al danno occorso all’attore in quanto proprietario dei valori custoditi in cassetta; danno scaturito dalla illegittima rimozione,e poi dalla perdita, di essi . In ogni caso quel che più interessa è che a tale affermazione la corte territoriale ha aggiunto una considerazione ulteriore, della quale il ricorso si disinteressa totalmente: la considerazione che,comunque, a tutto concedere, anche cioè a volere ipotizzare la fondatezza della tesi di Pestarino circa la proprietà dei beni immessi in cassetta, non da ciò poteva derivare una qualche responsabilità della banca, poiché il giudice di primo grado, con statuizione che non era “stata fatta oggetto di specifica censura”, aveva rilevato che l’asportazione del contenuto della cassetta era stata fatta per l’appunto da Carlo C asella appositamente autorizzato in forza del contratto e in legittimo possesso della relativa chiave.

Non fatta oggetto di specifica censura vuol dire non impugnata. VII. -Q uesta affermazione integra un’autonoma ratio , incentrata sul giudicato interno a proposito dell’accesso del Casella da ritenere legittimo,al punto da liberare la banca da ogni responsabilità. Si tratta di un aspetto autonomamente in grado di sorreggere il rigetto della domanda di danni, poiché direttamente presupponente la legittimità della condotta della banca,senza rilevanza del tema involto dall’art. 1839 cod. civ. Se ne desume, cioè, che l a banca aveva nei suddetti termini consentito al legittimato di accedere alla cassetta e di operare sui beni ivi custoditi.Donde non poteva esser le attribuit a , secondo la statuizione del tribunale, responsabilità alcuna, non essendovi questione di idoneità o custodia dei locali e/o di integrità della cassetta medesima, secondo la formula dell’art. 1839 cod. civ., ma di regolare accesso alla cassetta da parte di persona legittimata in base al contratto.

La statuizione, essa stessa liberatoria per la banca, dice per l’appuntola corte d’appello che non era stata impugnata. VIII. -È allora risolutivo che niente al riguardo è stato opposto dal ricorrente, neppure in questa sede di legittimità , per rimuovere una simile ratio, praticamente imperniata sull’affermazione di un giudicato avente (di per sé) valenza liberatoria. Per costante giurisprudenza, ove sia configurabile una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, è onere del ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (per tutte Cass.

Sez. U n. 7931-13 e poi anche Cass. Sez. 1 n. 17182 - 20, C ass. Sez. 3 n. 10815-19, Cass. Sez. 3 n. 21890-05e moltissime altre) . Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese della parte costituita seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte