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Ordinanza — n. 7800/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding non-essential evidence and lack of bank contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7800/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding the bank's non-contest of payment and the admissibility of new documents. The court held that the lower court correctly identified the buyer's breach of contract as the decisive factor, rendering the bank's attitude irrelevant to the liability determination. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the cited procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 115, 2697 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the appellant merely censures an insufficient motivation without confronting the court's reasoning, or when new evidence is not indispensable for the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non-essential evidence lack of contestation insufficient motivation contractual breach guarantee enforcement procedural vices garanzia di adempimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
art. 345 c.p
art. 366 c.p
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32544/2019 R.G. proposto da : YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA ANONIM ORTAKLGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato SUTTI STEFANO (STTSFN60H16F205E) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OGLIO LIVIA (GLOLVI69R65L872D), VALENTINOTTI LUCA (VLNLCU73L20H501U) -ricorrente- contro PIEMME DI PIZZOLATO GIORGIO C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OMETTO MICHELE (MTTMHL54R14F241K) -controricorrente- nonchécontro UNICREDIT SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3093/2019 depositata il27/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 25 luglio 2019, n. 3093, che ha respinto l’impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale di Venezia il 10 gennaio 2011, il quale – disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa, sollevata dalla Yapi Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklgi, odierna ricorrente – aveva accolto la domanda di accertamento dell’inoperatività della garanzia a prima richiesta, rilasciata da Unicredit s.p.a. in favore della Yapi Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklgi, ed aveva ordinato alla banca di non pagare, non addebitare nessuna somma al riguardo e non segnalare alcunché alla Centrale dei rischi, mentre aveva ha respinto la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 85.000,00, avanzata verso la banca dalla terza chiamata Yapi Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklgi.

Il rapporto di fornitura, sottostante alla garanzia, atteneva alla fornitura, da parte della italiana Piemme di Pizzolato Giorgio C. s.a.s., di una macchina profilatrice alla Yapi Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklgi. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che nessuna nullità dell’atto di chiamata fosse sostenibile, contenendo esso ogni necessario riferimento alla pretesa della Piemme di Pizzolato Giorgio C. s.a.s., con domanda estesa alla terza chiamata; nel merito, ha ritenuto, confermando il convincimento del primo giudice, che nulla sia dovuto in pagamento da parte della banca, in relazione alle risultanze dei documenti in atti circa l’inadempimento della Yapi Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklgi al contratto di vendita (di una macchina profilatrice per cavi elettrici), la quale non aveva il diritto di escutere la garanzia.

Quanto ai documenti nuovi, che la medesima società Yapi Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklgi aveva chiesto di produrre in appello, la corte territoriale ha ritenuto che essi –in parte – fossero già stati esaminati dal primo giudice, in quanto ivi prodotti, ed –in altra parte – non fossero comunque indispensabili dalla decisione, dal momento che l’ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Venezia del 14 febbraio 2012 ha ritenuto, in ogni caso, impossibile procedere all’accertamento processuale della falsità dei documenti di trasporto e della fattura – di cui, mediante i documenti nuovi, la società turca vorrebbe provare la falsità – essendo stati i macchinari rispediti in Italia, e che l’accertamento della falsità di quei documenti non potesse essere effettuato in sede di appello; ha aggiunto che, comunque, con sentenza del 25 marzo 2019 la stessa Corte d’appello, in altro giudizio, ha confermato la pronuncia di primo grado di risoluzione per inadempimento della società turca al contratto di fornitura, cui è riferita la garanzia oggetto del presente giudizio, con condanna della medesima al risarcimento del danno.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre la soccombente Yapi Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklgi, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Piemme s.a.s., che del pari deposita memoria, mentre Unicredit s.p.a. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c., perché la corte d’appello non ha tenuto conto che Unicredit s.p.a. non ha mai contestato di dover pagare, semplicemente attenendosi alla ordinanza cautelare che le inibiva il pagamento della garanzia, e quindi la domanda riconvenzionale della odierna ricorrente avrebbe dovuto essere accolta sulla base della non contestazione.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe dovuto ammettere i documenti, estrapolati dal procedimento penale e reperiti solo dopo la sentenza di primo grado, da cui sarebbe emerso l’adempimento inesatto e tardivo della stessa Piemme di Pizzolato Giorgio C. s.a.s. 2. –I due motivi, che possono essere trattati insieme in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi, esposta nella sentenza impugnata. Sotto un primo profilo, invero, essa ha ampiamente argomentato le ragioni per le quali ha ravvisato – condividendo il convincimento del primo giudice – l’inadempimento della stessa società acquirente, per le proprie attività di esecuzione dell’accordo, restando quindi del tutto irrilevante ed estraneo all’ambito decisorio l’atteggiamento tenuto dalla banca.

Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., non permettendo di apprezzare la censura, e non si confronta con l’argomentare della corte territoriale, la quale ha ritenuto tali documenti non indispensabili dalla decisione, altresì precisando sia che non era stato possibile, né innanzi al giudice penale né innanzi alla stessa corte d’appello, procedere all’accertamento processuale della falsità dei documenti di trasporto e della fattura, posti dalla Piemme di Pizzolato Giorgio C. s.a.s. a fondamento del proprio assunto; sia che il contratto è stato ormai risolto, per inadempimento della stessa società turca al contratto di fornitura, al quale era collegata la garanzia oggetto del presente giudizio.

Nella sostanza, allora, la ricorrente finisce per censurare un’insufficienza della motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni, tuttavia non ammessa in questa sede. 3. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib