Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7787/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal where bank failed to contest money transfer in first instance trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7787/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal against a second-instance judgment that dismissed her claim for damages. The lower court ruled that the plaintiff failed to prove she transferred funds to the alleged embezzler, noting the bank did not contest this specific fact during the first trial. The supreme court upheld this decision, stating that the burden of contesting facts lies with the party aware of them and that the appellate court correctly found the transfer unproven.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The burden of contesting facts rests solely on parties aware of them; facts unknown to a party are not considered contested merely because the opposing party later raises them, and the existence of a contestation is a matter for the trial judge's factual assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof contestazione di fatto omessa contestazione risarcimento danni appello prova del versamento giudice di merito trasmissione di documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
14652; Cass. 13 febbraio 2013, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 31 agosto 2020, n. 18074
Come è risaputo, l 'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti(Cass. 31 agosto 2020, n. 18074;Cass.
Cass. 4 gennaio 2019, n. 87
18074;Cass. 4 gennaio 2019, n. 87;
Cass. 18 luglio 2016, n. 14652
Cass. 18 luglio 2016, n. 14652; Cass.
Cass. 13 febbraio 2013, n. 3576
14652; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3576).Tale non può considerarsi la circostanza del versamento intercorso tra l’odierna ricorrente e il promotore finanziario, a cui la banca è restata estranea.
Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490
Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680
pure Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680 ).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG31896 anno 2019 proposto da: Pavanello Giuseppina, rappresentat o e difes o dall'avvocato Massimiliano Ferro; ricorrente contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difes a dall'avvocatoMassimo Serra e dall’avvocato Andrea Galante ; controricorrente nonché contro Bardelli Antonio; intimato avverso la sentenza n. 3520 della Corte di appello di Milano depositata Sez. I –RG31896/2019 camera di consiglio13.2.2023 il giorno21 agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott.

Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. — Giuseppina Pavanello ha convenuto in giudizio Banca Monte di Paschi di Sienae Antonio Bardelli per sentirli condannare il solido al risarcimento del danno asseritamente sofferto in conseguenza dell’attività illecita del secondo: questi, infatti, quale promotore finanziario selezionato dalla banca per gestire il portafoglio di investimento dell’attrice, si sarebbe appropriato d elle somme che gli erano stateconsegnate dalla stessa Pavanello. In esito al giudizio di primo grado, in cui Bardelli è restato contumace e la banca si è costituita, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda e condannato i detti convenuti al risarcimento del danno, liquidato in euro 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione. 2.

― La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza avanti ad essa impugnata, respingendo la domanda attrice. In estrema sintesi, il Giudice del gravame ha ritenuto mancante la prova del fatto che l’attrice appellataavesse versato ad Antonio Bardelli la somma oggetto della lamentata appropriazione. 3. ― Ricorre per cassazione, con unico motivo, Giuseppina Pavanello; resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena; Bardelli non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, consistente nella mancata contestazione in primo grado, da parte della banca, dell’effettiva Sez.

I –RG31896/2019 camera di consiglio13.2.2023 consegna del denaro al promotore Bardelli. Si imputa alla sentenza impugnata di aver ritenuto non provato il versamento degli importi oggetto di causa al promotore, nonostante la circostanza sia stata contestata dalla banca solo con l’atto di impugnazione. 2. ― Il motivo è infondato, e con esso il ricorso. Come è risaputo, l 'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti(Cass. 31 agosto 2020, n. 18074;Cass. 4 gennaio 2019, n. 87;

Cass. 18 luglio 2016, n. 14652; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3576).Tale non può considerarsi la circostanza del versamento intercorso tra l’odierna ricorrente e il promotore finanziario, a cui la banca è restata estranea. La ricorrente ha opposto che la conoscenza, da parte della banca, di tale evenienzaemergerebbe da alcuni documenti, dai quali, però, a detta della stessa istante, sarebbe dato di ricavare non la specifica consapevolezza, da parte della banca, del fatto controverso , ma , più genericamente,la circostanza per cui la stessa non ignorasse condotte illecite tenute da Bardelli nei confronti di altri investitori: sicché la deduzione è priva di concludenza.

Si aggiunga che, a fronte dell’affermazione, contenuta nella sentenza di appello, per cui la banca avrebbe formulato, con riferimento alla datio della somma di euro 120.000,00, specifica contestazione (pag. 8 della sentenza), la ricorrente ha riconosciuto che la stessa controricorrente, nella comparsa di risposta di primo grado, ebbe a prendere in considerazioneil richiamato versamento (cfr . pagg. 24 s. del ricorso,in cui è riprodotto uno stralcio della comparsa di risposta di primo grado, ove Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato per «ammesso, ma non concesso» che l’importo in questione fosse stato effettivamente corrisposto a Bardelli).

Ciò detto, noncompete a questa Corte pronunciarsi sul valore di tale affermazione: infatti, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non Sez. I –RG31896/2019 camera di consiglio13.2.2023 contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione(Cass. 28 ottobre 2019,n. 27490 ; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680 ). Un vizio motivazionale, sul punto specifico , non risulta, peraltro, nemmeno prospettato. 3.

― Il ricorso è respinto. 4. ― Le spese d el giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di importo pari a quello stabili