Court allows opposition to injunction when defendant initiates mandatory mediation after deadline expires.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the opposition to a default judgment because the defendant initiated mandatory mediation after the statutory deadline. The lower court had incorrectly declared the opposition inadmissible by equating late mediation initiation with a failure to propose mediation. The Supreme Court clarified that the procedural requirement is satisfied if the mediation process is actually conducted and concluded before the next hearing, regardless of the initial filing delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010; Art. 113 c.p.c.: The obligation to initiate mandatory mediation in injunction opposition proceedings is fulfilled if the procedure is actually held and concluded prior to the next court session, even if initiated after the prescribed fifteen-day period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e a decreto ingiuntivo -Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 Ud.13/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG20800 anno 2019 proposto da: Bottai Leonardo, rappresentato e difes o dall'avvocato Cristiano Giovannelli; ricorrente contro BCC Gestione Crediti - Società per la g estione dei crediti s.p.a., quale procuratrice del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, rappresentata e difes a dall'avvocato Sergio Mazzone, domiciliato presso l’avvocato Massimiliano Petrini; controricorrente avverso la sentenza n. 542/2019 della Corte di appello di Firenze, depositatail giorno 7 marzo 2019 .
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. I –RG20800/2019 camera di consiglio13.2.2023 partecipata del 13 febbraio 2022dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. — E’ impugnata per cassazio ne la sentenza della Corte di appello di Firenze con cuiè stato respinto il gravame proposto da Bottai Leonardo avversopronuncia resa dal Tribunale di Pistoia. Quest ’ ultimo, nel giudicare sull’opposizione di Bottai al decreto ingiuntiv o emesso in danno dello stesso su ricorso diVibanca - B anca di Credito Cooperativo di San Pietro in Vincio soc. coop., nella cui posizione processuale era successivamente subentrato il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, rappresentato in appello dallaprocuratrice BCC Gestione Crediti - Società per la gestione dei crediti s.p.a., aveva dichiarato improcedibile l’opposizione in quanto l’ingiunto, che ne era onerato, aveva instaurato la procedura di mediazione conciliativa dopo la scadenza del termineall’uopo concesso . 2.
― I motivi di ricorso sono due . R esiste con controricorso BCC Gestione Crediti, quale procuratrice del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo.Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.― I due mezzi di censura sono così sintetizzati dall' istante. Il primo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, nel combinato disposto con gli artt.152 e 154 c.p.c., per aver equiparato la tardività dell’introduzione del procedimento di media-conciliazione alla mancata proposizione del medesimo, con conseguente violazione dell’art. 113 c.p.c..
Il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, nel combinato disposto con gli artt.648 e 649 c.p.c. , per aver posto a carico della parte opponente al decreto ingiuntivo l’onere di promuovere il procedimento di media- conciliazione, con conseguente violazione dell’art. 113 c.p.c.. Sez. I –RG20800/2019 camera di consiglio13.2.2023 2. ― Il secondo motivo è fondato. Come di recente affermato dalle Sezioni Unite, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1bis conseguela revoca del decreto ingiuntivo (Cass.
Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19596; in senso conforme:Cass. 8 gennaio 2021, n. 159). 3. ― Il primo mezzo resta assorbito. 4. ― La sentenza impugnata è cassata; deve farsi luogo a rinvio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa S.C.,ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione,da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo,e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone(Cass. 14 dicembre 2021, n. 40035, in tema di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) e la stessa parte ricorrente riconosce(pag. 7 del ricorso) che ilprocedimento di mediazione si è concluso prima della successiva udienza fissata dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, che deciderà in diversa composizione.