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Ordinanza — n. 7727/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to abstract legal citations lacking specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7727/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds cited were abstract and failed to meet statutory requirements. The appellant merely listed article numbers without providing coherent arguments linking the lower court's decision to specific legal errors. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary factual and legal specificity mandated by civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360, 360-bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal must contain specific, reasoned arguments demonstrating how the lower court's decision contradicts established jurisprudence, rather than merely citing violated statutes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility abstract legal grounds specificity of arguments civil procedure law ratio decidendi requirement mutamento delle condizioni finanziarie caso di garanzia bancaria divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
– Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.
Art. 360-bis c.p.c.
– Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u
art. 360 c.p
– Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.
art. 360-bis c.p
(a seconda che si tratti di norme processuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell’art. 360-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 20501/2019
Cass., sez. un., n. 20501/2019;
Cass. n. 454/2019
Cass. n. 447/2019
454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass.
Cass. n. 22478/2018
447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass.
Cass. n. 20910/2017
22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass.
Cass. n. 17330/2015
20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass.
Cass. n. 187/2014
17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass.
Cass. n. 11984/2011
187/2014; Cass. n. 11984/2011).
Cass. n. 5001/2018
sez. un., n. 25392/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14195/2019 R.G. proposto da : CASAMASSA GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato DE CURTIS CLAUDIA (DCRCLD68C70F839G) rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLETTI LEONARDO PAOLO (PLTLRD51A24F494E), PORTOGHESE GIOVANNI (PRTGNN58R30A783I) -ricorrente- contro CASTELLO SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TRITONE, 102, presso lo studio dell’avvocato CAVALLARO GIUSEPPE (CVLGPP82H16F158H) rappresentato e difeso dall'avvocato SIDOTI AGRIPPINO (SDTGPP38D07F217Q) -controricorrente- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SC PA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 192/2019 depositata il18/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Viene proposto da Giuliano Casamassa ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 18 gennaio 2019, la quale, in riforma della decisione di primo grado – che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. nei confronti del predetto – ha condannato il medesimo al pagamento della somma di € 63.409,44, oltre accessori, a titolo di restituzione dei finanziamenti ricevuti.

La corte territoriale ha ritenuto che, pur proposta inizialmente con il ricorso monitorio l’azione cartolare fondata su cambiali, la banca già con la comparsa di costituzione davanti al tribunale nel giudizio di opposizione aveva, in risposta alle eccezioni dell’opponente, emendato lacausa petendi con il riferimento anche ai finanziamenti a base delle cambiali (sulle quali soltanto era stato fondato, invece, il ricorso monitorio). Ed ha, quindi, ritenuto che, nel giudizio di opposizione, la banca abbia poi pienamente provato l’esistenza dei finanziamenti, in cui la controparte ha assunto l’obbligo di pagamento ora come garante, ora come obbligato, con sottoscrizioni verificate dal consulente grafico, ammissibilmente esercitando l’azione causale, il cui termine di prescrizione decennale non era decorso.

È rimasta non costituita la banca intimata. Ha svolto difese invece il successor e a titolo particolare , in virtù di operazioni di cartolarizzazione, la Sorgente S.G.R. s.p.a. e, nella imminenza della decisione, la Castello S.G.R. s.p.a., che ha deposita to una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso è inammissibile, per completa inidoneità dei motivi a soddisfare i requisiti degli artt. 360 e 366 c.p.c. 2. – Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.

Il ricorso per cassazione è ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondottala legge impone, altresì, l’indicazione delle norme violate. Ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni. Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (exmultis, Cass. n. 635/2015;

Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Dunque, è inammissibile il ricorso, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, allorché il ricorrente si limiti al richiamo delle norme asseritamente violate (Cass. n. 26561/2017, finanche ove accompagnate dalla sintetica rassegna di precedenti giurisprudenziali).

Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove la stessa sia meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovi sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019).

Il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019;

Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011). La conclusione è che ogni motivo, col quale si denunzi una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c. (a seconda che si tratti di norme processuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell’art. 360-bis c.p.c. essere formulato richiamando esclusivamente la norma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato in una serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall’ultima menzionata disposizione:

«a tal fine, va chiarito che non si tratta di pretendere dal ricorrente una illustrazione fine a séstessa della giurisprudenza di legittimità, che – ovviamente – è ben nota alla Corte; si tratta invece di prendere atto della necessità che il ricorrente, nella formulazione del motivo e ai fini della specificità dello stesso, provveda a raffrontare la decisione impugnata con tale giurisprudenza, al fine di dimostrare come la prima si ponga in contrasto con la seconda, e – qualora tale contrasto non vi sia – offra alla Corte argomenti che puntino a sollecitare un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale esistente» (Cass. n. 5001/2018).

Trattandosi di una inammissibilità che attiene alla forma - contenuto dell’atto (il ricorso per cassazione) e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere strettamente processuale, da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, né l’inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanata successivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt. 378 o 380-bise seguente c.p.c. 3. – Nella specie, nel ricorso vengono richiamati, in modo astratto, i numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., più volte ripetuti nella loro formulazione normativa, senza che segua nessuna coerente o almeno comprensibile esposizione della scorretta interpretazione o applicazione di norme di legge; non vi è effettiva, ma generica ed astratta censura alla sentenza impugnata, di cui non si coglie la ratio decidendi, con ripetuti riferimenti alla sentenza di primo grado ed a questioni fattuali, senza nessuna idonea censura; alla mera enumerazione degli articoli segue un generico argomentare, in cui il ricorrente confusamente si duole che la sentenza impugnata sia errata in diritto e non abbia esaminato le questioni sottoposte.

Tale modo di redazione del ricorso lo espone alla declaratoria di inammissibilità. In definitiva, non rispettando nessuno degli esposti principî e parametri di legge, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. –Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u