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Ordinanza — n. 7714/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper target and merits-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7714/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant directed arguments against the expulsion decree issued by the Prefect rather than the specific order of the Judge of Peace being challenged. The applicant raised substantive defenses regarding the facts of their return to Albania and the legality of the expulsion, which fall outside the scope of a legality review. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the expulsion grounds.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 13 comma 5 d.lgs. 286/1998: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it targets a different administrative act than the one formally challenged or if it relies on merits-based arguments regarding facts not contained in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal expulsion decree legality review improper target merits arguments foreigner expulsion Cassation procedure divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 5 d.lgs. 286/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico formulato motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs.
Art. 384 c.p.c.
Art. 18 comma 8 d.lgs. 150/2011
art. 18, comma 8, del d.lgs.
Art. 13-bis d.lgs. 286/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico formulato motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs.
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Testo completo

O RECANTE MISUREALTERNATIVE AL TRATTENIMENTO. Dott. Carlo De Chiara Presidente Dott.Luigi Abete Consigliere Dott.ssa Angelina Maria Perrino Consigliere Dott.Massimo Falabella Consigliere Ud. 01/03/2023CC Cron. R.G.N. 30073/2021 Dott.Eduardo Campese Consigliere - rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 3 0073 /20 21 r.g. propost o da: GLEJDI HOXHAJ, rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso , da ll’ Avv ocat o Ilenja Mehlilli , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alViale Delle M ilizie n. 23 . - r icorrent e - contro PREFETTO DI TORINO;

QUESTORE DI TORINO. - intimat i - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DI PESARO , pubblicat o il giorno 20/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 01/03/2023dal Consigliere dott. Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA1.Glejdi Hoxhaj, cittadino albanese, ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione del decreto del Giudice di Pace di Pesaro emesso il 20.9.2021. 1.1. Con tale provvedimento, quel Giudice ha convalidato il decreto emesso il 16 settembre 2021, prot. A 11/028/2021 M, dal Questore di Pesaro e Urbino, nei confronti dell’odierno ricorrente.

Quest’ultimo decreto, a sua volta, «esaminati gli atti riguardanti il cittadino straniero Hoxhaj Glejdi […], nei cui confronti è stata disposta, con decreto emesso dal Prefettodi Pesaro e Urbino il 16/09/2021 e notificato il 16/09/2021, l’espulsione dal territorio nazionale tramite partenza volontaria con la concessione, per la sua esecuzione, di giorni 7 […]; considerato che, nel caso concreto, come accertato dal citato decreto, sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 5, del T.U.I. e successive modificazioni e che il cittadino straniero ha dimostrato la disponibilità di risorse finanziarie provenienti da fonti lecite per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo», ha ordinato «che il cittadino straniero Hoxhaj Glejdi […] sia sottoposto alle seguenti misure accessorie fino all’esecuzione dell’espulsione e comunque non oltre il termine concesso per la sua partenza volontaria: obbligo di presentazione presso il Commissariato di Fano nei giorni di sabato e martedì, dalle ore 9,00 alle ore 10,00». 1.2.

Il menzionato ricorso è stato rivolto nei confronti del Prefetto e del Questore di Pesaro e Urbino (con notifiche eseguite presso i rispettivi uffici). L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico formulato motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998». Esso assume che «Il decreto qui impugnato è viziato da palese irragionevolezza, in quanto si basa su una falsa interpretazione dei fatti indicati a fondamento. Non esiste nessun motivo per l’emissione del decreto di espulsione».

Si dilunga, poi, sulla descrizione delle circostanze fattuali che interessarono l’Hoxhaj, nell’estate del 2021, fino all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Pesaro e Urbino il 16 settembre 2021 e del successivo decreto del Questore di Pesaro e Urbino, in pari data, convalidato dal Giudice di Pace di Pesaro il successivo 20 settembre 2021. Rappresenta, altresì, che, «nella stessa giornata del 16.09.2021 […] Glejdi Hoxhaj […] e […] hanno fatto rientro in Albania per il tramite il Porto di Ancona.

Il sig. Glejdi Hoxhaj non ha mai avuto intenzioni di fermarsi nel territorio italiano in quanto soggiorna e lavora in Albania. Il decreto di espulsione e il divieto di entrare in territorio Schengen creano un danno enorme al suo futuro lavorativo. Mancano i presupposti di legge per l’emissione del decreto di espulsione […] e non si capiscono i motivi i cui si basa». Si conclude, infine, con l’affermazione che «si è al cospetto di una nullità assoluta dell’espulsione, assolutamente insanabile», chiedendosi «la cassazione dell’ordinanza di convalida del decreto di espulsione emesso dal Questore di Pesaro il 20.09.2021 e depositato in pari data, dal GDP di Pesaro […], e, nell’esercizio del potere di cui all’art. 384, c.p.c., l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento del decreto di espulsione».

2. L’odierno ricorso è inammissibile. 2.1. Lo stesso, infatti, benché formalmente rivolto contro il provvedimento del Giudice di Pace di Pesaro del 20.9.2021,del cui contenuto si è già dato conto nel § 1.1. dei “Fatti di causa”, contiene argomentazioni espressamente dirette contro il (diverso) provvedimento di espulsione emesso, nei confronti dell’Hoxhaj, dal Prefetto di Pesaro e Urbino, il 16 settembre 2021: provvedimento, quest’ultimo, non depositato nell’odierno procedimento, né il ricorso fornisce informazioni circa il suo effettivo contenuto (al fine di consentirne una valutazione, sebbene solo incidentale, di manifesta legittimità) oppure quanto all’eventuale sua avvenuta, tempestiva e rituale impugnazione innanzi al Giudice di Pace. 2.2.

La censura suddetta, inoltre, è svolta sul piano del puro merito, con continui riferimenti a fatti (quelli asseritamente coinvolgenti l’Hoxhaj, nell’estate del 2021, fino all’adozione, nei suoi confronti, del menzionato provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Pesaro e Urbino e del successivo decreto del Questore di Pesaro e Urbino -evidentemente emesso exart. 13, comma 5.2, lett. c], del d.lgs. n. 286 del 1998 - convalidato dal Giudice di Pace di Pesaro) che non risultano dal provvedimento impugnato, né dal decreto ivi convalidato (reso il 16 settembre 2021, prot.

A 11/028/2021 M, dal Questore di Pesaro e Urbino) e che non potrebbero essere accertati in sede di legittimità.

3. Non vi è necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, dandosi atto, infine, che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di