Cassation court dismisses guarantor's appeal regarding future debt release and consumer protection violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Rosa Staiano's appeal against a lower court ruling that reduced a guarantor's liability. Staiano argued that the bank violated consumer protection laws by granting credit to a third party without her authorization, despite knowing the debtor's worsening financial conditions. The court held that the guarantor failed to prove the bank actually extended new credit to the third party and that a negative bank balance alone does not satisfy the legal requirements for release under Article 1956 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1955, 1956 c.c.; The guarantor bears the burden of proving the creditor extended credit to a third party without authorization while aware of the guarantor's deteriorated financial situation, and a negative bank balance alone is insufficient to establish this.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32050 R.G.anno 2019 proposto da: Staiano Rosa, in proprio e nella qualità di erede di Giosuè Sabatino, Regina Sabatino, Mario Sabatino e Gennaro Sabatino, rappresentatie difesi dall’avv ocato Ferdinando Grammegna, domiciliati presso l’avvocato Carlo Milardi ricorrenti contro Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Intesa Sanpaolo s.p.a. e di Castello Fiance s.r.l. rappresentat a e difeso dall’avvocato Roberto Esposito, domiciliatapresso l’avvocato Teodoro Carsillo controricorrente avverso la sentenza n. 1561/2019 depositat a il 20 marzo 2019 de lla Sez.
I–RG 32050/2019 camera di consiglio13.2.2023 Corte di appello di Napoli. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― Banca Intesa s.p.a., nel l a cui posizione creditoria è succeduta Castello Finance s.r.l., ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Giosuè Sabatino e Rosa Staiano, quali fideiussori di Francesco Sabbatino, per il pagamento della somma di euro 23.152,64, oltre interessi e spese.Il decreto è stato opposto e il Tribunale di Napoli lo ha successivamente revocato, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di euro 22.552,14. 2.
― In sede di grava me la condanna è stata ridott a alla somm a di euro 10.755,43. 3. ― Ha nno proposto ricorso per cas sazione Staiano Rosa, in proprio e nella qualità di erede di Giosuè Sabatino, Regina Sabatino, Mario Sabatino e Gennaro Sabatino, eredi d el predetto; il ricorso è affidato a due motivi. Resiste con controricorso Italfondiario s.p.a.che già aveva preso parte al giudizio di appello nella duplice qualità di procuratrice di Intesa Sanpaolo s.p.a.(già Banca Intesa) e di Castello Fiance s.r.l., resasi cessionaria, nel corso del giudizio di primo grado, del credito azionato in via monitoria.
I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 1955, in combinato disposto con l’art. 1949 c.c.e dell’art. 1950 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., dell’art. 34 cod. cons. (d.gs. n. 206/2005). Ci si duole di non averriconosciuto l’inderogabilità dell’art.1955 c.c. a sfavore della par te debole del rapporto. La ricorrente sostiene che la rinuncia preventiva del fideiussore per obbligazione Sez. I–RG 32050/2019 camera di consiglio13.2.2023 futura ad essere liberato quando, per fatto del creditore, non puòavere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore sarebbe affetta da nullità per violazionedel principio di solidarietà posto dall’art. 2 Cost., oltre che per violazione della disciplina a tutela del consumatore.
Il motivo è infondato. Non pare conferente il richiamo, operato dalla ricorrente, alle pronuncedi Corte cost. 24ottobre 2013, n. 248 e di Corte c ost. 2 aprile 2014,n. 77, con cui si sono evidenziati i margini di intervento consentiti al giudice a fronte di una clausola negoziale (nella specie: la disposizione pattizia avente ad oggetto una ca parra conf irmatoria asseritamente esorbitante) che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte : margini di intervento giustificati dallarilevabilità, ex officio, della nullità ex art. 1418 c.c. della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell'art.2 Cost. ( il quale ─ secondo la Corte ─ entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede ) .
Si tratta di un potere di controllo che risponde alla stessa logica che presiede al potere, previsto per legge, di riduzione della penale eccessiva: potereconferito , difatti, non nell'interesse della parte , ma nell'interesse dell'ordinamento, per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali la tutela delle posizioni soggettive delle parti appare meritevole di tutela (cfr. Cass. Sez. U. 13 settembre 2005, n. 18128, in motivazione). L’esistenza, in astratto, di un potere siffatto non può però implicare iltramutamento delle norme dispositive in norme imperative: la scelta di rendere derogabili o inderogabili le prescrizioni normative competeinfatti al legislatore e non è consent ito al giudice colpire con la nullità la deroga a una norma dispositiva.
Ora, l’art. 1955 c.c. è pacificamente norma dispositiva e per giurisprudenza risalente di questa Corte la sanzione prevista dalla stessaè stabilita nell’interesse Sez. I–RG 32050/2019 camera di consiglio13.2.2023 della parte, che può rinunciarvi anche tacitamente (Cass. 18 ottobre 1960, n. 2811). La doglianza basata sulla violazione della disciplina consumeristica è, poi, inammissibile. Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust., 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte giust. 14 settembre 2016, C - 534/15, Dumitras ), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estraneealla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)(così Cass. 16 gennaio 2020 , n. 742).
Parte ri corrente non deduce di aver sollevato una eccezione di nullità della clausola basata sul suo carattere abusivo (giusta la disciplina di cui agli artt. 33 cod. cons.), né la sentenza impugnata si occupa della questione. Tenuto conto che la declaratoria di nullità implica un accertamento quanto al fatto che i garanti fossero consumatori, va fatta applicazione del principio per cui in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443;
Cass.5 maggio 2006, n. 10319). 2. ― il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., degli artt. 115, 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. Sez. I–RG 32050/2019 camera di consiglio13.2.2023 att. c.p.c., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’andamento negativo del conto corrente e nella mancanza di informazioni ai fideiussori, ovvero nell’assenza di una speciale autorizzazione da partedei garanti quanto alla concessione del credito al debitore principale.La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che gli appellati non avessero provato la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 1956 c.c., a mente del qualeil fideiussore per un'obbligazione futura èliberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha osservato che i fideiussori non avevano provato la consapevolezza, in capo alla banca, del peggioramento delle condizioni economiche del correntista e l’effettiva messa a disposizione di ulteriore denaro a quest’ultimo, osservando, inoltre, che il saldo negativo del conto non ebbe mai a superare il limite dell’affidamento, tranneche, di poco, nell’anno 2001 . Il mezzo di censura tende a una non consentita revisione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito(si vedano, in particolare i riferimenti alle risultanze dell’«incarto processuale» che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione: pag. 22 del ricorso).
Ebbene, è inammissibile il motivo di impugnazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Del resto, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente Sez. I–RG 32050/2019 camera di consiglio13.2.2023 alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza delsaldo negativo dei conti correnti del garantito(Cass. 24 novembre 2022, n. 34685). 3.
─ Il ricorso è respinto. 4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part